Art. 16. Norma di rinvio 1. Alle procedure di valutazione della conformita' delle macchine e delle attrezzature di cui all'articolo 11, a quelle finalizzate alla designazione degli organismi notificati di cui all'articolo 12, alla vigilanza sugli organismi stessi, nonche' all'effettuazione dei controlli sulle macchine e sulle attrezzature di cui all'articolo 4, si applicano le disposizioni dell'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52. 2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adotta il decreto per la determinazione delle tariffe di cui al citato articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.
Note all'art. 16: - Per la legge 6 febbraio 1996, n, 52 e l'art. 47 vedi note alle premesse.