Art. 16.
                           Norma di rinvio
  1. Alle procedure di valutazione della conformita' delle macchine e
delle  attrezzature di cui all'articolo 11, a quelle finalizzate alla
designazione  degli organismi notificati di cui all'articolo 12, alla
vigilanza  sugli  organismi  stessi,  nonche'  all'effettuazione  dei
controlli  sulle macchine e sulle attrezzature di cui all'articolo 4,
si  applicano le disposizioni dell'articolo 47 della legge 6 febbraio
1996, n. 52.
  2.  Entro  sessanta  giorni  dalla  data  di  entrata in vigore del
presente  decreto,  il  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela del
territorio,  di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, adotta il decreto per la determinazione delle tariffe di cui
al citato articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.
 
          Note all'art. 16:
              - Per  la legge 6 febbraio 1996, n, 52 e l'art. 47 vedi
          note alle premesse.