Art. 17.
                             Abrogazioni
  1.  Il  decreto  ministeriale  28 novembre 1987, n. 588, il decreto
ministeriale  28 novembre  1987,  n.  592,  il  decreto  ministeriale
3 dicembre  1987,  n. 598, il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.
135,  il  decreto  legislativo  27 gennaio  1992,  n. 136, il decreto
legislativo  27 gennaio 1992, n. 137, il decreto ministeriale 4 marzo
1994,  n.  316, e il decreto ministeriale 25 marzo 1994, n. 317, sono
abrogati.
 
          Note all'art. 17:
              - Il  decreto  ministeriale  28 novembre  1987, n. 588,
          reca:   "Attuazione  delle  direttive  CEE  n.  79/113,  n.
          81/1051,  n.  85/405,  n.  84/533, n. 85/406, n. 84/534, n.
          84/535,  n.  85/407,  n.  84/536, n. 85/408, n. 84/537 e n.
          85/409  relative al metodo di misura del rumore, nonche' al
          livello sonoro di potenza acustica di motocompressori gru a
          torre,  gruppi elettrogeni di saldatura, gruppi elettrogeni
          e  martelli  demolitori  azionati  a  mano,  utilizzati per
          compiere lavori nei cantieri edili e di ingegneria civile".
              - Il  decreto  ministeriale  28 novembre  1987, n. 592,
          reca: "Attuazione della direttiva 84/532/CEE, relativa alle
          attrezzature e macchine per cantieri edili".
              - Il  decreto  ministeriale  3 dicembre  1987,  n. 598,
          reca:  "Attuazione  della direttiva n. 84/538/CEE, relativa
          al livello di potenza acustica ammesso dei tosaerba".
              - Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 135, reca:
          "Attuazione  delle  direttive  86/662/CEE  e  89/514/CEE in
          materia di limitazione del rumore prodotto dagli escavatori
          idraulici e a funi, apripista e pale caricatrici".
              - Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 136, reca:
          "Attuazione   delle   direttive   88/180/CEE  e  88/181/CEE
          relative   al  livello  di  potenza  acustica  ammesso  dei
          tosaerba".
              - Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 137, reca:
          "Attuazione  della  direttiva  CEE n. 405/1987, relativa al
          livello di potenza acustica ammesso delle gru a torre".
              - Il  decreto  ministeriale 4 marzo 1994, n. 316, reca:
          "Regolamento  recante  norme  in materia di limitazione del
          rumore  prodotto  dagli  escavatori  idraulici  e  a  funi,
          apripista e pale caricatrici. (Gazzetta Ufficiale 27 maggio
          1994, n. 122)".
              - Il  decreto ministeriale 25 marzo 1994, n. 317, reca:
          "Regolamento  recante  norme relative al livello di potenza
          acustica ammesso per i tosaerba".
              "Art.   1   (Delega  al  Governo  per  l'attuazione  di
          direttive  comuni-tarie).  -  1.  Il Governo e' delegato ad
          emanare,  entro il termine di un anno dalla data di entrata
          in  vigore  della  presente  legge,  i  decreti legislativi
          recanti  le  norme  occorrenti  per  dare  attuazione  alle
          direttive  comprese  negli elenchi di cui agli allegati A e
          B.
              2.  I  decreti  legislativi sono adottati, nel rispetto
          dell'art.  14  della  legge  23 agosto  1988,  n.  400,  su
          proposta  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri o del
          Ministro  per  le  politiche comunitarie e del Ministro con
          competenza  istituzionale  prevalente  per  la  materia, di
          concerto   con   i  Ministri  degli  affari  esteri,  della
          giustizia,  dell'economia  e  delle finanze e con gli altri
          Ministri   interessati   in   relazione  all'oggetto  della
          direttiva.
              3.   Gli   schemi   dei   decreti  legislativi  recanti
          attuazione  delle  direttive  comprese  nell'elenco  di cui
          all'allegato  B  nonche', qualora sia previsto il ricorso a
          sanzioni   penali,  quelli  relativi  all'attuazione  delle
          direttive  elencate  nell'allegato  A, sono trasmessi, dopo
          l'acquisizione  degli  altri  pareri  previsti dalla legge,
          alla  Camera  dei  deputati  e  al  Senato della Repubblica
          perche'  su  di  essi  sia  espresso, entro quaranta giorni
          dalla data di trasmissione, il parere dei competenti organi
          parlamentari.  Decorso  tale termine i decreti sono emanati
          anche  in  mancanza del parere. Qualora il termine previsto
          per  il parere dei competenti organi parlamentari scada nei
          trenta   giorni  che  precedono  la  scadenza  dei  termini
          previsti  ai  commi  1 o 4 o successivamente, questi ultimi
          sono prorogati di novanta giorni.
              4.  Entro  un  anno  dalla data di entrata in vigore di
          ciascuno  dei  decreti  legislativi  di cui al comma 1, nel
          rispetto  dei  principi  e  criteri direttivi fissati dalla
          presente  legge,  il Governo puo' emanare, con la procedura
          indicata  nei  commi  2  e  3,  disposizioni  integrative e
          correttive  dei  decreti  legislativi  emanati ai sensi del
          comma 1.
              5. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto
          comma,    della   Costituzione,   i   decreti   legislativi
          eventualmente   adottati   nelle   materie   di  competenza
          legislativa  regionale e provinciale entrano in vigore, per
          le  regioni  e province autonome nelle quali non sia ancora
          in  vigore la propria normativa di attuazione, alla data di
          scadenza  del  termine  stabilito  per  l'attuazione  della
          rispettiva   normativa   comunitaria   e  perdono  comunque
          efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della
          normativa  di  attuazione  di  ciascuna regione e provincia
          autonoma.
              - L'allegato A della succitata legge cosi' recita:
                                                          "Allegato A
              98/24/CE   del  Consiglio,  del  7 aprile  1998,  sulla
          protezione  della  salute  e della sicurezza dei lavoratori
          contro  i  rischi  derivanti  da  agenti chimici durante il
          lavoro  (quattordicesima  direttiva  particolare  ai  sensi
          dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).
              1999/21/CE  della Commissione, del 25 marzo 1999, sugli
          alimenti dietetici destinati a fini medici speciali.
              1999/36/CE   del  Consiglio,  del  29 aprile  1999,  in
          materia di attrezzature a pressione trasportabili.
              2000/9/CE  del  Parlamento europeo e del Consiglio, del
          20 marzo  2000,  relativa  agli  impianti a fune adibiti al
          trasporto di persone.
              2000/14/CE  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio,
          dell'8 maggio  2000,  sul ravvicinamento delle legislazioni
          degli   Stati   membri   concernenti  l'emissione  acustica
          ambientale  delle  macchine  ed  attrezzature  destinate  a
          funzionare all'aperto.
              2000/20/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          16 maggio  2000,  che  modifica la direttiva 64/432/CEE del
          Consiglio  relativa  a  problemi  di  polizia  sanitaria in
          materia  di  scambi intracomunitari di animali delle specie
          bovine e suine.".