Art. 18.
                      Disposizioni transitorie
  1.  Fino alla data del 1 gennaio 2003 e' consentita l'immissione in
commercio  o  la messa in servizio di macchine ed attrezzature di cui
all'allegato  I  conformi alla normativa vigente alla data di entrata
in vigore del presente decreto e gia' costruite alla stessa data.
  2. Fino alla data del 1 luglio 2003 restano ferme le autorizzazioni
provvisorie  rilasciate,  alla data di entrata in vigore del presente
decreto,  agli  organismi  abilitati  a  svolgere  i  compiti  di cui
all'articolo 12, comma 1.