Art. 2.
                             Definizioni
  1. Ai fini del presente decreto si intende per:
    a) "macchine  ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto",
di  seguito denominate: "macchine ed attrezzature": tutte le macchine
rientranti  nella  definizione di cui al decreto del Presidente della
Repubblica   24 luglio   1996,   n.   459,  e  successive  modifiche,
concernente  il  ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
relative  alle  macchine, semoventi o mobili, le quali, a prescindere
dagli  organi di trazione di cui dispongono ed a seconda del tipo cui
appartengono,   siano   destinate   al   funzionamento  all'aperto  e
contribuiscano,  quindi,  all'esposizione al rumore ambientale. L'uso
di   macchine  ed  attrezzature  all'interno  di  strutture  che  non
influiscono  significativamente  sulla  trasmissione  del  suono,  ad
esempio  sotto  tendoni  o  tettoie di riparo dalle intemperie oppure
all'interno  di  strutture  aperte degli edifici, e' considerato alla
stregua  dell'utilizzo all'aperto. Questa definizione comprende anche
macchine  prive di motore, di applicazione industriale od ambientale,
a  seconda  del  tipo  cui  appartengono,  destinate  ad essere usate
all'aperto e che contribuiscono all'esposizione al rumore ambientale;
    b) "marcatura":  l'apposizione  visibile, leggibile ed indelebile
della  marcatura CE di cui al decreto del Presidente della Repubblica
24 luglio  1996,  n.  459,  e  successive  modifiche, cui si aggiunge
l'indicazione del livello di potenza sonora garantito;
    c) "livello di potenza sonora LWA": il livello di potenza sonora
ponderato  A in dB riferito a 1 pW quale definito in EN ISO 3744:1995
e EN ISO 3746:1995;
    d) "livello  di  potenza  sonora rilevato": il livello di potenza
sonora  determinato in base alle misurazioni di cui all'allegato III;
i  valori  misurati  possono  essere  rilevati  da  una sola macchina
rappresentativa del tipo o dalla media di una loro serie;
    e) "livello  di  potenza sonora garantito": il livello di potenza
sonora  determinato in base ai requisiti di cui all'allegato III, che
include  le  incertezze  legate  alle variazioni di produzione e alle
procedure  di  misurazione, il cui non superamento sia confermato dal
fabbricante  o  dal  suo mandatario stabilito nella Comunita' in base
agli  strumenti  tecnici  applicati  e  citati  nella  documentazione
tecnica;
    f) "potenza netta installata": per motori endotermici: la potenza
in  "kW  CEE", ottenuta sul banco di prova all'estremita' dell'albero
motore o del suo equivalente, misurata conformemente al metodo di cui
al  decreto 12 giugno 1981, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta  Ufficiale  n.  27  del  6 ottobre  1981,  e  al decreto del
Ministro  dei  trasporti  e della navigazione, in data 16 marzo 2000,
pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2000, per la
misura  della  potenza  dei  motori a combustione interna dei veicoli
stradali,   esclusa   la   potenza   assorbita   dalla   ventola   di
raffreddamento  del  motore;  per  i  motori  diesella definizione e'
conforme  al  decreto  ministeriale  20 dicembre 1999, pubblicato nel
supplemento  ordinario  alla  Gazzetta Ufficiale n. 32 del 9 febbraio
2000;
    g) "immissione   in   commercio":  prima  messa  a  disposizione,
all'interno  della  Comunita',  a  titolo  oneroso  o gratuito, delle
macchine ed attrezzature di cui all'allegato I;
    h) "messa   in  servizio":  primo  utilizzo,  conforme  alla  sua
destinazione,   all'interno   della   Comunita',   di   macchine   ed
attrezzature   di   cui   all'allegato   I;   per  le  macchine  che,
anteriormente al primo utilizzo, non devono essere, dal fabbricante o
da terzi da esso designati, ne' installate, ne' regolate, la messa in
servizio  e'  considerata  effettuata  al  momento dell'immissione in
commercio;
    i) "fabbricante":  persona  fisica o giuridica responsabile della
progettazione  e  della  realizzazione di macchine ed attrezzature di
cui  all'allegato  I,  ai  fini  dell'immissione  in commercio con il
proprio  nome  o  con il proprio marchio. Sono, altresi', considerati
fabbricanti  le  persone  fisiche  o giuridiche che, per uso proprio,
progettano  o  fanno  progettare,  realizzano  o  fanno  realizzare o
mettono  in  servizio le macchine ed attrezzature di cui all'allegato
I;
    j) "mandatario":  qualsiasi  persona fisica o giuridica stabilita
all'interno  della  Comunita'  che abbia ricevuto mandato scritto dal
fabbricante  per  adempiere  a  suo  nome  agli obblighi previsti dal
presente decreto;
    k) "tipo":  gruppo  di  macchine ed attrezzature, indicate con un
nome generico, conformi alle definizioni di cui all'allegato I;
    l) "modello": gruppo di macchine ed attrezzature facenti parte di
un determinato tipo;
    m) "esemplare":  singola macchina ed attrezzatura identificata da
un unico numero di serie.
 
          Note all'art. 2:
              - Il  decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
          1996, n. 459, reca: "Attuazione delle direttive 89/392/CEE,
          91/368/CEE    93/44/CEE    e   93/68/CEE   concernenti   il
          ravvicinamento   delle   legislazioni  degli  Stati  membri
          relative alle macchine".
              - Il   decreto   del  12 giugno  1981,  pubblicato  nel
          supplemento  ordinario  alla  Gazzetta Ufficiale n. 274 del
          6 ottobre  1981  reca:  "Norme  relative  alla omologazione
          parziale  CEE  dei  tipi  di  veicolo  a  motore per quanto
          riguarda  la  potenza  dei motori di propulsione (direttiva
          80/1269//CEE)".
              - Il   decreto  del  Ministro  dei  trasporti  e  della
          navigazione,   in   data  16 marzo  2000  pubblicato  nella
          Gazzetta   Ufficiale   n.   78   del  3 aprile  2000  reca:
          "Recepimento  della  direttiva 1999/99/CE della Commissione
          del  15 dicembre  1999  che  adegua al progresso tecnico la
          direttiva  80/1269/CEE  del Consiglio relativa alla potenza
          dei motori degli autoveicoli".
              - Il  decreto ministeriale 20 dicembre 1999, pubblicato
          nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 32 del
          9 febbraio  2000 reca: "Attuazione della direttiva 97/68/CE
          del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 1997
          concernente  i provvedimenti da adottare contro l'emissione
          di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai
          motori a combustione interna destinati all'installazione su
          macchine mobili non stradali".