Art. 2. Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) "macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto", di seguito denominate: "macchine ed attrezzature": tutte le macchine rientranti nella definizione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, e successive modifiche, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine, semoventi o mobili, le quali, a prescindere dagli organi di trazione di cui dispongono ed a seconda del tipo cui appartengono, siano destinate al funzionamento all'aperto e contribuiscano, quindi, all'esposizione al rumore ambientale. L'uso di macchine ed attrezzature all'interno di strutture che non influiscono significativamente sulla trasmissione del suono, ad esempio sotto tendoni o tettoie di riparo dalle intemperie oppure all'interno di strutture aperte degli edifici, e' considerato alla stregua dell'utilizzo all'aperto. Questa definizione comprende anche macchine prive di motore, di applicazione industriale od ambientale, a seconda del tipo cui appartengono, destinate ad essere usate all'aperto e che contribuiscono all'esposizione al rumore ambientale; b) "marcatura": l'apposizione visibile, leggibile ed indelebile della marcatura CE di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, e successive modifiche, cui si aggiunge l'indicazione del livello di potenza sonora garantito; c) "livello di potenza sonora LWA": il livello di potenza sonora ponderato A in dB riferito a 1 pW quale definito in EN ISO 3744:1995 e EN ISO 3746:1995; d) "livello di potenza sonora rilevato": il livello di potenza sonora determinato in base alle misurazioni di cui all'allegato III; i valori misurati possono essere rilevati da una sola macchina rappresentativa del tipo o dalla media di una loro serie; e) "livello di potenza sonora garantito": il livello di potenza sonora determinato in base ai requisiti di cui all'allegato III, che include le incertezze legate alle variazioni di produzione e alle procedure di misurazione, il cui non superamento sia confermato dal fabbricante o dal suo mandatario stabilito nella Comunita' in base agli strumenti tecnici applicati e citati nella documentazione tecnica; f) "potenza netta installata": per motori endotermici: la potenza in "kW CEE", ottenuta sul banco di prova all'estremita' dell'albero motore o del suo equivalente, misurata conformemente al metodo di cui al decreto 12 giugno 1981, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 6 ottobre 1981, e al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, in data 16 marzo 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2000, per la misura della potenza dei motori a combustione interna dei veicoli stradali, esclusa la potenza assorbita dalla ventola di raffreddamento del motore; per i motori diesella definizione e' conforme al decreto ministeriale 20 dicembre 1999, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 32 del 9 febbraio 2000; g) "immissione in commercio": prima messa a disposizione, all'interno della Comunita', a titolo oneroso o gratuito, delle macchine ed attrezzature di cui all'allegato I; h) "messa in servizio": primo utilizzo, conforme alla sua destinazione, all'interno della Comunita', di macchine ed attrezzature di cui all'allegato I; per le macchine che, anteriormente al primo utilizzo, non devono essere, dal fabbricante o da terzi da esso designati, ne' installate, ne' regolate, la messa in servizio e' considerata effettuata al momento dell'immissione in commercio; i) "fabbricante": persona fisica o giuridica responsabile della progettazione e della realizzazione di macchine ed attrezzature di cui all'allegato I, ai fini dell'immissione in commercio con il proprio nome o con il proprio marchio. Sono, altresi', considerati fabbricanti le persone fisiche o giuridiche che, per uso proprio, progettano o fanno progettare, realizzano o fanno realizzare o mettono in servizio le macchine ed attrezzature di cui all'allegato I; j) "mandatario": qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita all'interno della Comunita' che abbia ricevuto mandato scritto dal fabbricante per adempiere a suo nome agli obblighi previsti dal presente decreto; k) "tipo": gruppo di macchine ed attrezzature, indicate con un nome generico, conformi alle definizioni di cui all'allegato I; l) "modello": gruppo di macchine ed attrezzature facenti parte di un determinato tipo; m) "esemplare": singola macchina ed attrezzatura identificata da un unico numero di serie.
Note all'art. 2: - Il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, reca: "Attuazione delle direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE 93/44/CEE e 93/68/CEE concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine". - Il decreto del 12 giugno 1981, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 274 del 6 ottobre 1981 reca: "Norme relative alla omologazione parziale CEE dei tipi di veicolo a motore per quanto riguarda la potenza dei motori di propulsione (direttiva 80/1269//CEE)". - Il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, in data 16 marzo 2000 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2000 reca: "Recepimento della direttiva 1999/99/CE della Commissione del 15 dicembre 1999 che adegua al progresso tecnico la direttiva 80/1269/CEE del Consiglio relativa alla potenza dei motori degli autoveicoli". - Il decreto ministeriale 20 dicembre 1999, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 32 del 9 febbraio 2000 reca: "Attuazione della direttiva 97/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 1997 concernente i provvedimenti da adottare contro l'emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all'installazione su macchine mobili non stradali".