Art. 3. Immissione in commercio e libera circolazione 1. Il fabbricante o il mandatario puo' immettere in commercio o mettere in servizio le macchine ed attrezzature di cui all'allegato I, a condizione che dette macchine ed attrezzature: a) soddisfino i requisiti in materia di emissione acustica ambientale stabiliti dal presente decreto; b) siano state sottoposte alle procedure di valutazione della conformita' di cui all'articolo 11; c) rechino la dichiarazione CE di conformita', nonche' la marcatura CE e l'indicazione del livello di potenza sonora garantito, di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma l. 2. Le macchine e le attrezzature di cui al comma 1 non conformi ai requisiti stabiliti dal presente decreto possono essere presentate nell'ambito di fiere, esposizioni o dimostrazioni purche' rechino l'indicazione, chiara e visibile, che non sono conformi ai predetti requisiti e che non possono essere immesse in commercio o messe in servizio fino a che non siano rese conformi agli stessi requisiti e purche', durante le dimostrazioni, siano adottate misure di sicurezza adeguate a garantire la protezione delle persone.