Art. 3. 
            Immissione in commercio e libera circolazione 
  1. Il fabbricante o il mandatario puo'  immettere  in  commercio  o
mettere in servizio le macchine ed attrezzature di  cui  all'allegato
I, a condizione che dette macchine ed attrezzature: 
    a) soddisfino  i  requisiti  in  materia  di  emissione  acustica
ambientale stabiliti dal presente decreto; 
    b) siano state sottoposte alle  procedure  di  valutazione  della
conformita' di cui all'articolo 11; 
    c)  rechino  la  dichiarazione  CE  di  conformita',  nonche'  la
marcatura CE e l'indicazione del livello di potenza sonora garantito,
di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma l. 
  2. Le macchine e le attrezzature di cui al comma 1 non conformi  ai
requisiti stabiliti dal presente decreto  possono  essere  presentate
nell'ambito di fiere, esposizioni  o  dimostrazioni  purche'  rechino
l'indicazione, chiara e visibile, che non sono conformi  ai  predetti
requisiti e che non possono essere immesse in commercio  o  messe  in
servizio fino a che non siano rese conformi agli stessi  requisiti  e
purche', durante le dimostrazioni, siano adottate misure di sicurezza
adeguate a garantire la protezione delle persone.