Art. 4.
                        Controllo sul mercato
  1.  L'attivita' di controllo sulle macchine e sulle attrezzature di
cui  all'allegato I connessa all'applicazione del presente decreto e'
svolta dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio che,
a  tale  fine,  si  avvale  dell'Agenzia  nazionale per la protezione
dell'ambiente  (ANPA),  previa definizione dei criteri sulla base dei
quali  la  stessa  Agenzia  procede  ad espletare gli accertamenti di
carattere tecnico.
  2.  Il  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio
fornisce   alle   autorita'   competenti  degli  altri  Stati  membri
informazioni sui risultati dell'attivita' di cui al comma 1.