Art. 4. Controllo sul mercato 1. L'attivita' di controllo sulle macchine e sulle attrezzature di cui all'allegato I connessa all'applicazione del presente decreto e' svolta dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio che, a tale fine, si avvale dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA), previa definizione dei criteri sulla base dei quali la stessa Agenzia procede ad espletare gli accertamenti di carattere tecnico. 2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio fornisce alle autorita' competenti degli altri Stati membri informazioni sui risultati dell'attivita' di cui al comma 1.