Art. 7. Mezzi di impugnazione 1. Qualsiasi provvedimento amministrativo adottato che produce l'effetto di limitare l'immissione in commercio o la messa in servizio di macchine e di attrezzature oggetto del presente decreto deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241. 2. Il provvedimento e' comunicato, senza indugio, alla parte interessata con l'indicazione contestuale del termine e dell'autorita' cui e' possibile ricorrere.
Note all'art. 7: - Per la legge 7 agosto 1999, n. 241 e l'art. 3 vedi note alle premesse.