Art. 7.
                        Mezzi di impugnazione
  1.  Qualsiasi  provvedimento  amministrativo  adottato  che produce
l'effetto  di  limitare  l'immissione  in  commercio  o  la  messa in
servizio  di  macchine e di attrezzature oggetto del presente decreto
deve  indicare  i  presupposti  di  fatto e le ragioni giuridiche che
hanno   determinato   la  decisione  dell'amministrazione,  ai  sensi
dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
  2.  Il  provvedimento  e'  comunicato,  senza  indugio,  alla parte
interessata    con    l'indicazione   contestuale   del   termine   e
dell'autorita' cui e' possibile ricorrere.
 
          Note all'art. 7:
              - Per  la  legge  7 agosto 1999, n. 241 e l'art. 3 vedi
          note alle premesse.