Art. 8.
                   Dichiarazione CE di conformita'
  1.   Ciascun   esemplare   di   cui  all'allegato  I,  deve  essere
accompagnato  dalla  dichiarazione  CE  di  conformita' contenente le
indicazioni  di cui all'allegato II, redatta a cura del fabbricante o
del  suo  mandatario, anche in piu' lingue ufficiali della Comunita',
purche'  una di esse sia l'italiano. Nel caso di traduzione in lingua
italiana  da  altra  lingua  comunitaria e' sufficiente la traduzione
delle parti scritte, senza ripetere le parti specifiche alla macchina
purche'  sia adottato un chiaro sistema di riferimento incrociato dei
testi.
  2.  Copia della dichiarazione CE di conformita' di cui al comma 1 e
della   documentazione  tecnica  di  cui  all'allegato  V,  punto  3,
all'allegato  VI,  punto 3, all'allegato VII, punto 2, e all'allegato
VIII,  punti  3.1 e 3.3, deve essere conservata dal fabbricante o dal
suo mandatario per dieci anni dalla data di fabbricazione dell'ultimo
esemplare   della   macchina  e  della  attrezzatura  alla  quale  si
riferisce.