Art. 9.
                              Marcatura
  1.  Le macchine e le attrezzature di cui all'allegato I, immesse in
commercio  o  messe  in  servizio,  devono  recare  in modo visibile,
leggibile   ed   indelebile   la   marcatura   CE  di  conformita'  e
l'indicazione del livello di potenza sonora garantito, secondo quanto
stabilito all'allegato IV.
  2. E' vietato apporre sulle macchine e sulle attrezzature di cui al
comma  1  marchi  o iscrizioni che possono trarre in inganno circa il
significato  o  il simbolo grafico della marcatura CE o l'indicazione
del livello di potenza sonoro garantito. Possono essere apposti sulla
macchina   o   sulla  attrezzatura  altri  marchi  purche'  cio'  non
pregiudichi  la  visibilita'  e  la leggibilita' della marcatura CE e
dell'indicazione del livello di potenza sonora garantito.
  3.  La  marcatura  CE  indica  che  le  macchine  e le attrezzature
soddisfano  anche  i  requisiti  previsti da altra normativa che, per
differenti  aspetti,  stabilisce  l'obbligo di marcatura. Nel caso in
cui  detta  normativa  attribuisca,  per  un  periodo transitorio, al
fabbricante  o  al  mandatario  la  facolta' di scelta in ordine alle
disposizioni da applicare, la marcatura CE deve fare riferimento solo
alle   disposizioni   applicate,  che  devono  essere  riportate  nei
documenti, nelle avvertenze o nelle istruzioni per l'uso previsti per
tali macchine ed attrezzature.