Art. 2
                 (Stato di previsione del Ministero
                   dell'economia e delle finanze)

   1.  Il  comma  4  dell'articolo 2 della legge 28 dicembre 2001, n.
449, e' sostituito dal seguente:
   "4. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e
all'estero,  al  netto  di  quelli  da  rimborsare  e  di  quelli per
regolazioni debitorie, e' stabilito in 48.000 milioni di euro".
   2.  Il  comma  8 dell'articolo 2 della legge 28 dicerubre 2001, n.
449, e' sostituito dal seguente:
   "8.  Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 9-bis
della  legge  5  agosto  1978,  n.  468,  e successive modificazioni,
inseriti  nelle  unita' previsionali di base "Fondo di riserva per le
spese  obbligatorie  e  d'ordine"  e  "Altri fondi di riserva" (oneri
comuni) e "Fondo per la riassegnazione dei residui passivi perenti di
spesa  in conto capitale" (investimenti), di pertinenza del centro di
responsabilita'  "Ragioneria  generale  dello  Stato"  dello stato di
previsione   del   Ministero   dell'economia  e  delle  finanze  sono
stabiliti,   rispettivamente,  in  euro  1.737.302.825,  416.448.279,
364.596.347, 2.140.585.169 e 10.290.137.982".
   3.  Al  comma  15 dell'articolo 2 della legge 28 dicembre 2001, n.
449,  le  parole: "del centro di responsabilita' "Ragioneria generale
dello   Stato"   sono  sostituite  dalle  seguenti:  "dei  centri  di
responsabilita'  "Ragioneria  generale  dello  Stato" e "Politiche di
sviluppo  e  di  coesione""  e  dopo le parole: ""Interventi diversi"
(interventi)"  sono  inserite  le  seguenti: ";Fondo da ripartire per
interventi  nelle aree depresse, iscritto nell'unita' previsionale di
base  "Aree  depresse"  (investimenti);  Fondo  da  ripartire  per la
costituzione di unita' tecniche di supporto alla programmazione, alla
valutazione  e  al monitoraggio degli investimenti pubblici, iscritto
nell'unita'  previsionale  di  base  "Programmazione,  valutazione  e
monitoraggio degli investimenti pubblici" (interventi)".
   4.  All'articolo  2  della  legge  28  dicembre 2001, n. 449, sono
aggiunti, in fine, i seguenti commi:
   "34-bis.  I1 Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato
a   riassegnare,   con   propri   decreti,   alla  pertinente  unita'
previsionale   di  base  dello  stato  di  previsione  del  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze,  le  somme affluite all'entrata del
bilancio  dello Stato per canoni di concessioni su demanio idrico, ai
fini  della  relativa  restituzione  alle  regioni  e  alle  province
autonome  di  Trento  e  di  Bolzano in relazione all'articolo 86 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
   34-ter.  Il  Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato
ad  effettuare,  con  propri  decreti,  variazioni  compensative,  in
termini  di  competenza e di cassa, tra l'unita' previsionale di base
4.1.2.1  "Fondo  sanitario nazionale" e l'unita' previsionale di base
4.1.2.18   "Federalismo   fiscale"  dello  stato  di  previsione  del
Ministero   dell'economia   e   delle   finanze,  in  relazione  alle
deliberazioni  annuali  del  CIPE ai sensi dell'articolo 39, comma 1,
del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
   34-quater.   Il   Ministro   dell'economia   e  delle  finanze  e'
autorizzato a riassegnare, con propri decreti, alle pertinenti unita'
previsionali  di base degli stati di previsione delle Amministrazioni
interessate,  le  somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato
per  effetto delle modifiche apportate con decreto del Presidente del
Consiglio  dei  ministri  28  marzo  2002,  pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  n.  137 del 13 giugno 2002, al riparto dei fondi derivanti
dai  proventi UMTS disposto ai sensi dell'articolo 103 della legge 23
dicembre 2000, n. 388.
   34-quinquies.   Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  su  proposta  del
Ministro   dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,  le
variazioni  compensative  di  bilancio occorrenti per trasferire alla
pertinente  unita' previsionale di base dello stato di previsione del
Ministero  dell'istruzione,  dell'universita' e della ricerca i fondi
per  i  compensi  ai  membri della conunissione che gestisce il Fondo
integrativo  speciale  per la ricerca (FIRS), istituito in attuazione
del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204".
 
             Nota all'art. 2:
                 -  Il  testo  vigente  dell'art. 2 della gia' citata
          legge  28 dicembre  2001,  n. 449 (vedasi nota all'art. 1),
          come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
                 "Art.   2   (Stato   di   previsione  del  Ministero
          dell'economia  e  delle finanze e disposizioni relative). -
          1.  Sono  autorizzati  l'impegno e il pagamento delle spese
          del  Ministero  dell'economia  e  delle finanze, per l'anno
          finanziario  2002,  in  conformita'  dell'annesso  stato di
          previsione (Tabella n. 2). Per l'anno 2002 e' confermata la
          competenza  gestionale  degli  uffici a cui afferiscono gli
          stanziamenti  concernenti  la  gestione  transitoria  delle
          spese  gia'  attribuite  alla  Presidenza del Consiglio dei
          Ministri; le competenze relative all'attivita' di controllo
          della   predetta   gestione  sono  esercitate  dall'ufficio
          centrale  del  bilancio del Ministero dell'economia e delle
          finanze.
                 2.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e'
          autorizzato  a ripartire, con propri decreti, fra gli stati
          di  previsione  delle varie amministrazioni statali i fondi
          da  ripartire  di  pertinenza del centro di responsabilita'
          "Ragioneria generale dello Stato" dello stato di previsione
          del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze per l'anno
          finanziario 2002. Il Ministro dell'economia e delle finanze
          e', altresi', autorizzato ad apportare, con propri decreti,
          ai  bilanci  delle  aziende autonome le variazioni connesse
          con le ripartizioni di cui al presente comma.
                 3.   Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          sentiti  i  Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e
          della  difesa,  e'  autorizzato  a  provvedere,  con propri
          decreti,  al trasferimento alle unita' previsionali di base
          dello  stato  di previsione del Ministero della difesa, per
          l'anno   finanziario  2002,  dello  specifico  stanziamento
          iscritto,  per  competenza e cassa, nell'ambito dell'unita'
          previsionale di base "Ente nazionale di assistenza al volo"
          (interventi)  di  pertinenza  del centro di responsabilita'
          "Tesoro"   dello   stato   di   previsione   del  Ministero
          dell'economia  e  delle finanze, in relazione all'effettivo
          fabbisogno   dipendente   dal  trasferimento  dal  predetto
          Ministero della difesa all'"Ente nazionale di assistenza al
          volo",  delle  funzioni  previste  dagli articoli 3 e 4 del
          decreto  del  Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n.
          145, e successive modificazioni.
                 4.   L'importo   massimo   di  emissione  di  titoli
          pubblici,  in  Italia  e  all'estero, al netto di quelli da
          rimborsare  e  di  quelli  per  regolazioni  debitorie,  e'
          stabilito in 48.000 milioni di euro.
                 5.  I limiti di cui all'art. 8, comma 1, del decreto
          legislativo  31 marzo 1998, n. 143, concernente gli impegni
          assumibili  dall'Istituto  per  i  servizi assicurativi del
          commercio  estero  (SACE)  ai  sensi  dell'art. 6, comma 2,
          dello  stesso decreto legislativo per le garanzie di durata
          sino  a  ventiquattro  mesi e superiori a tale durata, sono
          fissati  per  l'anno finanziario 2002 in 5.164.568.991 euro
          ciascuno.
                 6.  Il  SACE  e'  altresi'  autorizzato,  per l'anno
          finanziario  2002,  a  rilasciare  garanzie entro una quota
          massima del 10 per cento di ciascuno dei limiti indicati al
          comma 5.
                 7.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e'
          autorizzato   a   provvedere,   con   propri   decreti,  al
          trasferimento  ad  altre  unita' previsionali di base dello
          stato  di  previsione  del  Ministero dell'economia e delle
          finanze  per  l'anno finanziario 2002 delle somme iscritte,
          per   competenza   e   cassa,   nell'ambito   della  unita'
          previsionale  di  base  "Interessi  sui  titoli  del debito
          pubblico"  (oneri  del  debito  pubblico) di pertinenza del
          centro  di  responsabilita'  "Tesoro" del medesimo stato di
          previsione in relazione agli oneri connessi alle operazioni
          di ricorso al mercato.
                 8.  Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 7,
          8,  9  e  9-bis  della  legge  5 agosto  1978,  n.  468,  e
          successive    modificazioni,    inseriti    nelle    unita'
          previsionali  di  base  "Fondo  di  riserva  per  le  spese
          obbligatorie  e d'ordine" e "Altri fondi di riserva" (oneri
          comuni)  e "Fondo per la riassegnazione dei residui passivi
          perenti  di  spesa  in  conto  capitale" (investimenti), di
          pertinenza   del   centro  di  responsabilita'  "Ragioneria
          generale   dello  Stato"  dello  stato  di  previsione  del
          Ministero  dell'economia  e  delle  finanze sono stabiliti,
          rispettivamente,   in   euro   1.737.302.825,  416.448.279,
          364.596.347, 2.140.585.169 e 10.290.137.982.
                 9.  Per  gli  effetti  di cui all'art. 7 della legge
          5 agosto  1978,  n.  468,  e successive modificazioni, sono
          considerate  spese obbligatorie e d'ordine quelle descritte
          nell'elenco  n.1,  annesso  allo  stato  di  previsione del
          Ministero dell'economia e delle finanze.
                 10.  Con  decreti del Ministro dell'economia e delle
          finanze,  da emanare in applicazione del disposto dell'art.
          12,  primo  e  secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n.
          468, e successive modificazioni, sono iscritte, nell'ambito
          delle  unita' previsionali di base di pertinenza dei centri
          di  responsabilita'  delle  Amministrazioni  interessate le
          spese  descritte, rispettivamente, negli elenchi numeri 2 e
          3,   annessi   allo   stato  di  previsione  del  Ministero
          dell'economia e delle finanze.
                 11.  Le  spese  per  le  quali  puo'  esercitarsi la
          facolta' prevista dall'art. 9 della legge 5 agosto 1978, n.
          468,  e successive modificazioni, sono indicate nell'elenco
          n.  4,  annesso  allo  stato  di  previsione  del Ministero
          dell'economia e delle finanze.
                 12.  Gli importi di compensazione monetaria riscossi
          negli  scambi fra gli Stati membri dell'Unione europea sono
          versati   nell'ambito   dell'unita'  previsionale  di  base
          "Accisa  e  imposta  erariale di consumo su altri prodotti"
          (Entrate   derivanti   dall'attivita'   di  accertamento  e
          controllo)   dello   stato   di   previsione  dell'entrata.
          Corrispondentemente    la    spesa    per   contributi   da
          corrispondere all'Unione europea in applicazione del regime
          delle  "risorse  proprie"  (decisione  del  Consiglio delle
          Comunita'  europee  del 21 aprile 1970) nonche' per importi
          di   compensazione   monetaria,   e'  imputata  nell'ambito
          dell'unita'  previsionale  di  base "Risorse proprie Unione
          europea"   (interventi)   di   pertinenza   del  centro  di
          responsabilita'  "Ragioneria  generale  dello  Stato" dello
          stato  di  previsione  del  Ministero dell'economia e delle
          finanze per l'anno finanziario 2002, sul conto di tesoreria
          denominato:   "Ministero   del   tesoro  -  FEOGA,  Sezione
          garanzia".
                 13. Gli importi di compensazione monetaria accertati
          nei  mesi  di  novembre  e dicembre 2001 sono riferiti alla
          competenza  dell'anno  2002 ai fini della correlativa spesa
          da  imputare  nell'ambito  dell'unita' previsionale di base
          sopra   richiamata   "Risorse   proprie   Unione   europea"
          (interventi)  di  pertinenza  del centro di responsabilita'
          "Ragioneria generale dello Stato" dello stato di previsione
          del Ministero dell'economia e delle finanze.
                 14.  Ai  fini  dell'attuazione delle disposizioni di
          cui   al  decreto  legislativo  3 aprile  1993,  n.  96,  e
          successive modificazioni, il Ministro dell'economia e delle
          finanze  e'  autorizzato ad effettuare, con propri decreti,
          le variazioni di bilancio in termini di residui, competenza
          e   cassa,  per  la  ripartizione  tra  le  Amministrazioni
          competenti   del  fondo  iscritto  nell'ambito  dell'unita'
          previsionale  di  base  "Aree  depresse"  (investimenti) di
          pertinenza   del   centro  di  responsabilita'  "Ragioneria
          generale   dello  Stato"  dello  stato  di  previsione  del
          Ministero   dell'economia   e   delle  finanze  per  l'anno
          finanziario 2002.
                 15.   Le   somme   di   pertinenza   dei  centri  di
          responsabilita'   "Ragioneria   generale   dello  Stato"  e
          "Politiche  di  sviluppo  e  di  coesione"  dello  stato di
          previsione  del Ministero dell'economia e delle finanze per
          l'anno  finanziario  2002,  relative  ai  seguenti fondi da
          ripartire  non  utilizzate  al  termine dell'esercizio sono
          conservate  nel  conto  dei  residui  per essere utilizzate
          nell'esercizio   successivo:   Fondo   da   ripartire   per
          attuazione dei contratti e Fondo da ripartire per oneri del
          personale    gia'   dipendente   da   istituti   finanziari
          meridionali  da  assumere  nelle  amministrazioni  ed  enti
          pubblici  non  economici,  iscritti nell'ambito dell'unita'
          previsionale  di  base  "Fondi  da  ripartire  per oneri di
          personale"    (oneri    comuni);   Fondo   occorrente   per
          l'attuazione  dell'ordinamento  regionale  delle  regioni a
          statuto    speciale,   iscritto   nell'ambito   dell'unita'
          previsionale  di base "Fondo attuazione ordinamento regioni
          a statuto speciale" (interventi); Fondo da ripartire per il
          funzionamento  del  comitato  tecnico  faunistico-venatorio
          nazionale, iscritto nell'ambito dell'unita' previsionale di
          base  "Interventi diversi" (interventi); Fondo da ripartire
          per  interventi  nelle  aree depresse, iscritto nell'unita'
          previsionale  di base "Aree depresse" (investimenti); Fondo
          da  ripartire  per  la  costituzione  di unita' tecniche di
          supporto   alla   programmazione,  alla  valutazione  e  al
          monitoraggio    degli   investimenti   pubblici,   iscritto
          nell'unita'    previsionale    di   base   "Programmazione,
          valutazione  e  monitoraggio  degli  investimenti pubblici"
          (interventi).  Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
          autorizzato   a   ripartire,   tra   le  pertinenti  unita'
          previsionali di base delle Amministrazioni interessate, con
          propri  decreti,  le somme conservate nel conto dei residui
          dei predetti fondi.
                 16. Ai fini dell'attuazione dell'art. 48 della legge
          20 maggio  1985, n. 222, l'utilizzazione dello stanziamento
          dell'unita'  previsionale di base "8 per mille IRPEF Stato"
          (interventi)  di  pertinenza  del centro di responsabilita'
          "Ragioneria generale dello Stato" dello stato di previsione
          del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002
          e'  stabilita  con decreto del Presidente del Consiglio dei
          Ministri, da emanare entro trenta giorni dalla richiesta di
          parere   alle   competenti   commissioni  parlamentari.  Il
          Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad
          apportare,  con propri decreti, le occorrenti variazioni di
          bilancio.
                 17.  Il  Ministro  dell'economia  e delle finanze e'
          autorizzato   a   provvedere,   con  propri  decreti,  alla
          riassegnazione  all'unita' previsionale di base "Interventi
          diversi"   (interventi)   di   pertinenza   del  centro  di
          responsabilita'  "Ragioneria  generale  dello  Stato" dello
          stato  di  previsione  del  Ministero dell'economia e delle
          finanze  per  l'anno finanziario 2002, delle somme affluite
          all'entrata  per essere destinate ad alimentare il fondo di
          cui  all'art.  24  della legge 11 febbraio 1992, n. 157. lI
          Ministro   dell'economia  e  delle  finanze  e',  altresi',
          autorizzato   a   provvedere,   con  propri  decreti,  alla
          ripartizione  del predetto fondo in attuazione dell'art. 24
          della medesima legge n. 157 del 1992.
                 18.  Il  Ministro  dell'economia  e delle finanze e'
          autorizzato   a   provvedere,   con  propri  decreti,  alla
          riassegnazione  all'unita' previsionale di base "Acquedotti
          e  fognature"  (investimenti)  di  pertinenza del centro di
          responsabilita'  "Ragioneria  generale  dello  Stato" dello
          stato  di  previsione  del  Ministero dell'economia e delle
          finanze  per  l'anno  finanziario 2002 delle somme affluite
          all'entrata  del  bilancio dello Stato per essere destinate
          ad  alimentare  il fondo di cui all'art. 18, comma 3, della
          legge 5 gennaio 1994, n. 36, e successive modificazioni. Il
          Ministro   dell'economia  e  delle  finanze  e',  altresi',
          autorizzato   a   provvedere,   con  propri  decreti,  alla
          ripartizione  del predetto fondo in attuazione del medesimo
          art. 18 della citata legge n. 36 del 1994.
                 19. Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e'
          autorizzato   a   provvedere,   con  propri  decreti,  alla
          riassegnazione     all'unita'    previsionale    di    base
          "Ammortamento  titoli di Stato" di pertinenza del centro di
          responsabilita'  "Tesoro"  dello  stato  di  previsione del
          Ministero   dell'economia   e   delle  finanze  per  l'anno
          finanziario 2002,  delle  somme  affluite  all'entrata  del
          bilancio  dello Stato per essere destinate ad alimentare il
          fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.
                 20. Ai  fini  della  compensazione sui fondi erogati
          per  la  mobilita'  sanitaria  in  attuazione dell'art. 12,
          comma 3,  lettera b),  del  decreto legislativo 30 dicembre
          1992,  n.  502,  e  successive  modificazioni,  il Ministro
          dell'economia  e delle finanze e' autorizzato a provvedere,
          con   propri   decreti,   alla   riassegnazione  all'unita'
          previsionale    di   base   "Fondo   sanitario   nazionale"
          (interventi)  di  pertinenza  del centro di responsabilita'
          "Ragioneria generale dello Stato" dello stato di previsione
          del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze per l'anno
          finanziario 2002   delle   somme  versate  all'entrata  del
          bilancio   dello  Stato  dalle  regioni  e  dalle  province
          autonome di Trento e di Bolzano.
                 21. Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e'
          autorizzato ad effettuare il riparto tra le amministrazioni
          interessate,  nonche'  le  eventuali successive variazioni,
          dello   specifico  stanziamento  concernente  la  somma  da
          ripartire  tra  le amministrazioni centrali e regionali per
          sopperire   ai  minori  finanziamenti  decisi  dalla  Banca
          europea  per  gli  investimenti  relativamente  ai progetti
          immediatamente  eseguibili  di  cui all'art. 21 della legge
          26 aprile 1983, n. 130, iscritto in termini di competenza e
          di  cassa  nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di  base
          "Progetti   immediatamente  eseguibili"  (investimenti)  di
          pertinenza  del  centro  di  responsabilita'  "Politiche di
          sviluppo  e  di  coesione"  dello  stato  di previsione del
          Ministero dell'economia e delle finanze.
                 22. Ferma  restando  la disposizione di cui all'art.
          36   del   regio  decreto  18 novembre  1923,  n.  2440,  e
          successive modificazioni, il Ministro dell'economia e delle
          finanze  e'  autorizzato ad effettuare, con propri decreti,
          le variazioni di bilancio in termini di residui, competenza
          e    cassa,    conseguenti   alla   ripartizione   tra   le
          amministrazioni  interessate del fondo iscritto nell'unita'
          previsionale  di  base "Calamita' naturali e danni bellici"
          (investimenti)  di pertinenza del centro di responsabilita'
          "Politiche  di  sviluppo  e  di  coesione"  dello  stato di
          previsione  del Ministero dell'economia e delle finanze, in
          relazione  alle  disposizioni di cui all'art. 2 della legge
          2 maggio 1990, n. 102.
                 23. Le  somme  dovute  dagli  istituti di credito ai
          sensi  dell'art.  5  della  legge 7 marzo 2001, n. 62, sono
          versate  nell'ambito  della  unita'  previsionale  di  base
          "Prelevamenti   da   conti   di   tesoreria;  restituzioni,
          rimborsi,  recuperi  e  concorsi  vari"  di  pertinenza del
          centro di responsabilita' "Tesoro" (Ministero dell'economia
          e  delle  finanze)  dello  stato di previsione dell'entrata
          (cap. 3689),   per  essere  correlativamente  iscritte,  in
          termini  di  competenza  e  cassa, con decreti del Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze,  nell'ambito  dell'unita'
          previsionale di base "Presidenza del Consiglio dei Ministri
          -  Editoria"  (investimenti)  di  pertinenza  del centro di
          responsabilita'  "Tesoro"  dello  stato  di  previsione del
          Ministero dell'economia e delle finanze.
                 24. In  attuazione  di  quanto disposto dall'art. 19
          della   legge   24 febbraio  1992,  n.  225,  e  successive
          modificazioni,  istitutiva  del  Servizio  nazionale  della
          protezione    civile,   le   somme   iscritte   nell'unita'
          previsionale di base "Presidenza del Consiglio dei Ministri
          -  Protezione  civile"  (investimenti)  di  pertinenza  del
          centro   di   responsabilita'   "Tesoro"   dello  stato  di
          previsione  del Ministero dell'economia e delle finanze per
          l'anno  finanziario  2002,  possono  essere  ripartite,  in
          relazione  al  tipo di intervento previsto, con decreti del
          Ministro  dell'economia  delle  finanze,  tra  altre unita'
          previsionali    di    base    del    medesimo   centro   di
          responsabilita'.
                 25. Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e'
          autorizzato   a   provvedere,   con  propri  decreti,  alla
          riassegnazione nell'ambito dell'unita' previsionale di base
          "Presidenza  del  Consiglio dei Ministri" di pertinenza del
          centro   di   responsabilita'   "Tesoro"   dello  stato  di
          previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per
          l'anno  finanziario 2002,  delle somme affluite all'entrata
          del   bilancio   dello   Stato   per  contributi  destinati
          dall'Unione  europea  alle  attivita' poste in essere dalla
          Commissione nazionale per la parita' e le pari opportunita'
          tra uomo e donna in accordo con l'Unione europea.
                 26. Ai   fini   dell'attuazione   del  decreto-legge
          11 giugno  1998,  n.  180,  convertito,  con modificazioni,
          dalla   legge   3 agosto   1998,   n.   267,  e  successive
          modificazioni, il Ministro dell'economia e delle finanze e'
          autorizzato  a  ripartire,  con  propri  decreti,  su altre
          unita'  previsionali  di base le somme iscritte nell'unita'
          previsionale  di  base  "Potenziamento servizi e strutture"
          (investimenti)  di pertinenza del centro di responsabilita'
          "Servizi  tecnici  nazionali" dello stato di previsione del
          Ministero dell'economia e delle finanze.
                 27. Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e'
          autorizzato   a   provvedere   con   propri   decreti,   al
          trasferimento  delle  somme  occorrenti per l'effettuazione
          delle  elezioni  politiche, amministrative e del Parlamento
          europeo  e  per  l'attuazione  dei  referendum, dall'unita'
          previsionale  di  base "Spese elettorali" (oneri comuni) di
          pertinenza   del   centro  di  responsabilita'  "Ragioneria
          generale  dello  Stato",  dello  stato  di  previsione  del
          Ministero   dell'economia   e   delle  finanze  per  l'anno
          finanziario 2002,  alle  competenti  unita' previsionali di
          base  degli  stati  di  previsione  del  medesimo Ministero
          dell'economia   e  delle  finanze  e  dei  Ministeri  della
          giustizia, degli affari esteri e dell'interno per lo stesso
          anno  finanziario,  per l'effettuazione di spese relative a
          competenze  ai  componenti  i  seggi elettorali, a nomine e
          notifiche  dei  presidenti di seggio, a compensi per lavoro
          straordinario,      a      compensi      agli      estranei
          all'amministrazione,  a  missioni,  a premi, a indennita' e
          competenze  varie  alle  Forze  di  polizia,  a trasferte e
          trasporto   delle   Forze   di   polizia,  a  rimborsi  per
          facilitazioni di viaggio agli elettori, a spese di ufficio,
          a  spese telegrafiche e telefoniche, a fornitura di carta e
          stampa  di  schede, a manutenzione ed acquisto di materiale
          elettorale,  a servizio automobilistico e ad altre esigenze
          derivanti  dall'effettuazione  delle predette consultazioni
          elettorali.
                 28. Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e'
          autorizzato  a  provvedere, con propri decreti, su proposta
          del  Presidente del Consiglio dei Ministri, alle variazioni
          di  bilancio  nelle unita' previsionali di base degli stati
          di  previsione delle amministrazioni interessate occorrenti
          per  l'attuazione dell'art. 9 della legge 15 dicembre 1999,
          n. 482.
                 29. Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e'
          autorizzato  a provvedere, con propri decreti, a trasferire
          per  l'anno 2002  alle  unita'  previsionali  di  base  del
          titolo III (Rimborso di passivita' finanziarie) degli stati
          di  previsione  delle amministrazioni interessate, le somme
          iscritte,  per  competenza e cassa, nell'ambito dell'unita'
          previsionale     di    base    "Rimborsi    anticipati    o
          ristrutturazione di passivita'" di pertinenza del centro di
          responsabilita'  "Tesoro"  dello  stato  di  previsione del
          Ministero  dell'economia e delle finanze, in relazione agli
          oneri  connessi alle operazioni di rimborso anticipato o di
          rinegoziazione  dei  mutui  con  onere  a totale o parziale
          carico dello Stato.
                 30. Le   disponibilita'  conservate  nel  conto  dei
          residui  ai  sensi  dell'art.  36, secondo comma, del regio
          decreto   18 novembre   1923,   n.   2440,   e   successive
          modificazioni,  relative  alla  protezione  civile  e  alle
          imprese    radiofoniche   ed   editoriali,   sono   versate
          all'entrata   del   bilancio   dello   Stato   per   essere
          riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle
          finanze,  alle pertinenti unita' previsionali di base dello
          stato  di  previsione  del  Ministero dell'economia e delle
          finanze.
                 31. Ai  sensi  dell'art.  11  della  legge 23 aprile
          1959,  n. 189, il numero degli ufficiali di complemento del
          Corpo  della Guardia di finanza da mantenere in servizio di
          prima  nomina, per l'anno finanziario 2002, e' stabilito in
          420.
                 32. Nell'elenco   n.   7,   annesso  allo  stato  di
          previsione  del  Ministero  dell'economia  e delle finanze,
          sono  indicate  le  spese per le quali possono effettuarsi,
          per  l'anno  finanziario  2002,  prelevamenti  dal  fondo a
          disposizione,  di  cui  all'art.  9,  comma 4,  della legge
          1° dicembre  1986, n. 831, iscritto nell'ambito dell'unita'
          previsionale  di  base  "Spese  generali  di funzionamento"
          (funzionamento) di pertinenza del centro di responsabilita'
          "Guardia di finanza" del medesimo stato di previsione.
                 33. Per  l'anno  2002 l'Amministrazione dei monopoli
          di  Stato  e'  autorizzata  ad  accertare  e  riscuotere le
          entrate  nonche'  a impegnare e a pagare le spese, ai sensi
          del   regio   decreto-legge   8 dicembre   1927,  n.  2258,
          convertito   dalla   legge  6 dicembre  1928,  n.  3474,  e
          successive  modificazioni,  in  conformita'  degli stati di
          previsione  annessi  a quello del Ministero dell'economia e
          delle finanze (Appendice n. 1).
                 34. Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e'
          autorizzato   a   provvedere,   con  propri  decreti,  alle
          variazioni   di   bilancio   tra   le   pertinenti   unita'
          previsionali   di   base  dello  stato  di  previsione  del
          Ministero   dell'economia   e   delle  finanze  per  l'anno
          finanziario  2002  occorrenti  per l'attuazione delle norme
          contenute  nel capo II del titolo V del decreto legislativo
          30 luglio  1999,  n. 300, in relazione all'istituzione e al
          funzionamento delle agenzie fiscali.".
                 34-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
          autorizzato   a   riassegnare,  con  propri  decreti,  alla
          pertinente  unita'  previsionale  di  base  dello  stato di
          previsione  del Ministero dell'economia e delle finanze, le
          somme  affluite  all'entrata  del  bilancio dello Stato per
          canoni  di  concessioni  su  demanio  idrico, ai fini della
          relativa restituzione alle regioni e alle province autonome
          di Trento e di Bolzano in relazione all'art. 86 del decreto
          legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
                 34-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
          autorizzato  ad  effettuare, con propri decreti, variazioni
          compensative,  in  termini  di  competenza  e di cassa, tra
          l'unita'  previsionale  di  base  4.1.2.1  "Fondo sanitario
          nazionale"   e   l'unita'  previsionale  di  base  4.1.2.18
          "Federalismo   fiscale"   dello  stato  di  previsione  del
          Ministero  dell'economia e delle finanze, in relazione alle
          deliberazioni  annuali  del  CIPE  ai  sensi  dell'art. 39,
          comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
                 34-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze
          e'  autorizzato  a  riassegnare,  con  propri decreti, alle
          pertinenti  unita'  previsionali  di  base  degli  stati di
          previsione  delle  Amministrazioni  interessate,  le  somme
          affluite  all'entrata  del bilancio dello Stato per effetto
          delle  modifiche  apportate  con decreto del Presidente del
          Consiglio  dei  Ministri  28 marzo  2002,  pubblicato nella
          Gazzetta  Ufficiale  n.  137 del 13 giugno 2002, al riparto
          dei  fondi  derivanti  dai  proventi UMTS disposto ai sensi
          dell'art. 103 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
                 34-quinquies. Il   Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, su
          proposta  del  Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
          della  ricerca,  le  variazioni  compensative  di  bilancio
          occorrenti    per   trasferire   alla   pertinente   unita'
          previsionale   di   base  dello  stato  di  previsione  del
          Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
          i  fondi  per  i  compensi  ai membri della commissione che
          gestisce  il  Fondo  integrativo  speciale  per  la ricerca
          (FIRS),  istituito  in  attuazione  del decreto legislativo
          5 giugno 1998, n. 204".