IL MINISTRO DELLA DIFESA

    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 14 febbraio
1964,   n.   237,   recante   "Leva   e   reclutamento   obbligatorio
nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica";
    Vista  la  legge 31 maggio 1975, n. 191, recante "Nuove norme per
il  servizio  di  leva",  la  quale, all'articolo 41, come sostituito
dall'articolo  5  della  legge 31 gennaio 1992, n. 64, prevede che il
numero,  le sedi e le zone di competenza territoriale dei Consigli di
leva  e  degli  Uffici di leva possono essere variati con decreto del
Ministro della difesa, in relazione alle esigenze di servizio;
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1984,
n.  913,  recante  "Sostituzione della tabella allegata alla legge 31
maggio  1975,  n.  191, relativa alle sedi ed alle zone di competenza
territoriale dei Consigli di leva";
    Visto   il   decreto   legislativo  28  novembre  1997,  n.  464,
concernente   la  riforma  strutturale  delle  Forze  armate,  ed  in
particolare  l'articolo  3, comma 2, come sostituito dall'articolo 2,
comma 2, del decreto legislativo 2 giugno 2000, n. 214;
    Visto  il  regolamento,  adottato  con decreto del Ministro della
difesa  9  gennaio  1995,  n. 91, recante "Norme sull'istituzione del
Consiglio di leva e dell'Ufficio di leva di Verona";
    Visto  il  regolamento,  adottato  con decreto del Ministro della
difesa 27 novembre 1995, n. 587, recante "Rideterminazione delle sedi
e  delle  zone  di  competenza  territoriale degli Uffici di leva per
l'arruolamento nel Corpo equipaggi militari marittimi";
    Visto  il  regolamento,  adottato  con decreto del Ministro della
difesa  27  giugno 1996, n. 453, recante "Soppressione degli Uffici e
Consigli  di  leva  di Campobasso e Potenza e la rideterminazione del
numero,  delle  sedi  e  delle  zone  di  competenza territoriale dei
Consigli di leva";
    Visto  il  regolamento,  adottato  con decreto del Ministro della
difesa 21 gennaio 1998, n. 64, recante "Norme per la rideterminazione
delle  zone  di  competenza  territoriale  dei  Consigli  di leva per
l'arruolamento  nell'Esercito e nell'Aeronautica e per l'arruolamento
nel Corpo equipaggi militari marittimi";
    Visti  i  decreti  ministeriali  30 novembre 2000, pubblicato nel
Giornale  ufficiale del Ministero della difesa, dispensa n. 27 del 30
settembre  2001 e 15 ottobre 2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica  italiana  - serie generale - n. 48 del 26 febbraio
2002, con i quali, ai sensi del decreto legislativo n. 214/2000, sono
stati  rispettivamente  soppressi  i Consigli di leva e gli Uffici di
leva  di  Udine  e  Trento  nonche' di Genova, Como, Brescia, Verona,
Perugia, Ancona, Salerno e Lecce;
    Considerata  di  conseguenza,  la  necessita'  di  effettuare  la
ricognizione   con   un  atto  normativo  delle  zone  di  competenza
territoriale   dei   Consigli   di   leva   ed  Uffici  di  leva  per
l'arruolamento  nell'Esercito  e nell'Aeronautica, e, in particolare,
l'opportunita'  di  adottare  misure organizzative volte ad attenuare
potenziali  disagi  derivanti  ai  cittadini dei bacini d'utenza gia'
facenti capo agli organismi della leva di Ancona, Salerno e Lecce, in
relazione alle locali situazioni dei collegamenti di linea;
    Considerata  inoltre,  la necessita' di rideterminare il numero e
le  sedi  degli  Uffici  di  leva  nonche'  delle  zone di competenza
territoriale  dei  Consigli  di  leva,  per  l'arruolamento nel Corpo
equipaggi  militari  marittimi,  a norma del citato articolo 41 della
legge n. 191/1975 e successive modifiche;
    Visto  l'articolo 17, commi 3 e 4 della legge del 23 agosto 1988,
n.   400,   concernente   "Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri";
    Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
    Udito il parere favorevole n. 2545/02 del Consiglio di Stato,
espresso   nell'adunanza   della  Sezione  consultiva  per  gli  atti
normativi in data 29 luglio 2002;
    Considerato  che  la  Presidenza  del Consiglio dei Ministri, con
lettera  n.  DAGL/9.3.6/2002/1(15333)  in  data  9  ottobre  2002, in
riscontro  alla comunicazione n. 8/4260 in data 10 settembre 2002 del
Ministero  della  difesa,  a  norma  dell'articolo 17, comma 3, della
richiamata  legge n. 400/1988, non ha espresso osservazioni contrarie
all'iniziativa;

                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1.

    1.  Il  numero,  le sedi e le zone di competenza territoriale dei
Consigli   di  leva  e  degli  Uffici  di  leva,  per  l'arruolamento
nell'Esercito  e nell'Aeronautica, sono rideterminati nella tabella A
allegata  al  presente  decreto,  che sostituisce quella annessa alla
legge   31   gennaio   1992,  n.  64,  come  modificata  con  decreto
ministeriale  9  gennaio  1995, n. 91, nonche' sostituita con decreto
ministeriale  27  giugno  1996, n. 453, e con decreto ministeriale 21
gennaio 1998, n. 64.
    2.  Le  funzioni  di selezione per l'arruolamento nell'Esercito e
nell'Aeronautica,  relative  ai bacini di utenza di Ancona, Salerno e
Lecce,  sono  assicurate  con  i criteri organizzativi indicati nella
tabella di cui al comma 1.
 
          Avvertenza:
              Il  testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi   dell'art.   10,  comma 3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvata  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

          Note alle premesse:
              -   Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  14
          febbraio  1964,  n.  237,  recante:  "Leva  e  reclutamento
          obbligatorio      nell'Esercito,     nella     Marina     e
          nell'Aeronautica"  e'  pubblicato nel supplemento ordinario
          alla Gazzetta Ufficiale n. 110 del 5 maggio l964.
              -  La  legge  31  maggio  1975, n. 191, recante: "Nuove
          norme per il servizio di leva" e' pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale n. 154 del 13 giugno 1975.
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre
          1984, n. 913, recante: "Sostituzione della tabella allegata
          alla  legge  31 maggio  1975,  n. 191, relativa alle sedi e
          alle  zone di competenza territoriale dei consigli di leva"
          e'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 5 del 7 gennaio
          1985.
              -  Il  decreto  legislativo  28 novembre  1997, n. 464,
          concernente  "Riforma  strutturale  delle  Forze  armate, a
          norma  dell'art.  1,  comma 1,  lettere a), d) ed h), della
          legge  28 dicembre  1995,  n.  549",  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 3 del 5 gennaio 1998. L'art. 3, comma
          2,  quale  sostituito  dall'art.  2,  comma  2, del decreto
          legislativo 2 giugno 2000, n. 214, cosi' recita:
              "2.  I provvedimenti indicati nelle tabelle A, B, C e D
          allegate  al presente decreto sono adottati con decreto del
          Ministro   della   difesa,   su   proposta   del   Capo  di
          Stato maggiore della difesa".
              -  Il  decreto  ministeriale  9 gennaio  1995,  n.  91:
          "Regolamento  recante  norme sull'istituzione del consiglio
          di  leva  e  dell'ufficio  di leva di Verona" e' pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 29 marzo 1995.
              -   Decreto  ministeriale  27 novembre  1995,  n.  587:
          "Regolamento  recante  la rideterminazione del numero delle
          sedi e zone di competenza territoriale dagli uffici di leva
          per  l'arruolamento nel Corpo equipaggi militari marittimi"
          (pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 60 dell'11 marzo
          1996).
              -  Il  decreto  ministeriale  27 giugno  1996,  n. 453:
          "Regolamento   recante   la  soppressione  degli  uffici  e
          consigli   di   leva   di   Campobasso   e   Potenza  e  la
          rideterminazione  del  numero,  delle  sedi e delle zone di
          competenza  territoriale  dei  consigli di leva" pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del 31 agosto 1996.
              -  Il  decreto  ministeriale  21 gennaio  1998,  n. 64,
          recante:  "Norme  per  la  rideterminazione  delle  zone di
          competenza   territoriale   dei   consigli   di   leva  per
          l'arruolamento   nell'Esercito  e  nell'Aeronautica  e  per
          l'arruolamento  nel  Corpo equipaggi militari marittimi" e'
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  77 del 2 aprile
          1998.
              - La legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: "Disciplina
          dell'attivita'  di  Governo  e ordinamento della Presidenza
          del  Consiglio  dei  Ministri" e' pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale  12 settembre  1988, n. 214. L'art. 17, commi 3 e
          4, cosi' recita:
              "3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
              4.  I  regolamenti  di  cui al comma 1 ed i regolamenti
          ministeriali  ed  interministeriali,  che  devono recare la
          denominazione  di "regolamento" sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione  della  Corte  dei  conti  e pubblicati nella
          Gazzetta Ufficiale".