Art. 2.
                 (Stato di previsione del Ministero
                    dell'economia e delle finanze
                      e disposizioni relative)

    1.  Sono  autorizzati  l'impegno  e  il pagamento delle spese del
Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2003,
in  conformita'  dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 2). Per
l'anno 2003 e' confermata la competenza gestionale degli uffici a cui
afferiscono  gli  stanziamenti  concernenti  la  gestione transitoria
delle  spese  gia'  attribuite  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri;  le  competenze  relative  all'attivita' di controllo della
predetta  gestione sono esercitate dall'Ufficio centrale del bilancio
del Ministero dell'economia e delle finanze.
    2.  Il  Ministro  dell'economia  e delle finanze e' autorizzato a
ripartire,  con  propri  decreti,  fra  gli stati di previsione delle
varie  amministrazioni  statali  i  fondi da ripartire iscritti nello
stato  di  previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno  finanziario  2003.  Il Ministro dell'economia e delle finanze
e',  altresi',  autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti, ai
bilanci  delle  aziende  autonome,  le  variazioni  connesse  con  le
ripartizioni di cui al presente comma.
    3. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e
all'estero,  al  netto  di  quelli  da  rimborsare  e  di  quelli per
regolazioni debitorie, e' stabilito in 52.000 milioni di euro.
    4.  I  limiti  di  cui  all'articolo  8,  comma  1,  del  decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 143, concernente gli impegni assumibili
dall'Istituto  per i servizi assicurativi del commercio estero (SACE)
ai  sensi dell'articolo 6, comma 2, dello stesso decreto legislativo,
sono  fissati  per  l'anno finanziario 2003, rispettivamente in 5.165
milioni  di euro per le garanzie di durata sino a ventiquattro mesi e
in  6.000  milioni  di  euro  per  le  garanzie di durata superiore a
ventiquattro mesi.
    5.  Il SACE e' altresi' autorizzato, per l'anno finanziario 2003,
a  rilasciare  garanzie  entro  una quota massima del 10 per cento di
ciascuno dei limiti indicati al comma 4.
    6.  Il  Ministro  dell'economia  e delle finanze e' autorizzato a
provvedere,  con  propri  decreti,  al  trasferimento ad altre unita'
previsionali   di  base  dello  stato  di  previsione  del  Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2003 delle somme
iscritte,   per   competenza   e   cassa,   nell'ambito   dell'unita'
previsionale  di  base  "Interessi  sui  titoli  del debito pubblico"
(oneri   del   debito   pubblico)   di   pertinenza   del  centro  di
responsabilita'   "Tesoro"   del  medesimo  stato  di  previsione  in
relazione agli oneri connessi alle operazioni di ricorso al mercato.
    7.  Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 9-bis
della  legge  5  agosto  1978,  n.  468,  e successive modificazioni,
inseriti  nelle  unita' previsionali di base "Fondo di riserva per le
spese  obbligatorie  e  d'ordine"  e  "Altri fondi di riserva" (oneri
comuni)  e "Fondo per la riassegnazione di residui passivi perenti di
spesa  in conto capitale" (investimenti), di pertinenza del centro di
responsabilita'  "Ragioneria  generale  dello  Stato"  dello stato di
previsione   del   Ministero   dell'economia  e  delle  finanze  sono
stabiliti,  rispettivamente, in 2.975 milioni di euro, 400 milioni di
euro,  500  milioni di euro, 2.800 milioni di euro, 10.000 milioni di
euro.
    8.  Per  gli  effetti  di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto
1978,  n.  468, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle
descritte  nell'elenco  n.  1,  annesso  allo stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze.
    9.  Con  decreti  del  Ministro dell'economia e delle finanze, da
emanare  in  applicazione  del  disposto  dell'articolo  12,  primo e
secondo  comma,  della  legge  5  agosto  1978,  n. 468, e successive
modificazioni,  sono  iscritte, nell'ambito delle unita' previsionali
di   base   di   pertinenza   dei  centri  di  responsabilita'  delle
amministrazioni  interessate  le  spese  descritte,  rispettivamente,
negli  elenchi  nn.  2  e  3,  annessi  allo  stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze.
    10.  Le  spese per le quali puo' esercitarsi la facolta' prevista
dall'articolo  9  della  legge  5  agosto 1978, n. 468, sono indicate
nell'elenco  n.  4,  annesso  allo  stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze.
    11.  Gli importi di compensazione monetaria riscossi negli scambi
fra  gli  Stati  membri  dell'Unione europea sono versati nell'ambito
dell'unita'  previsionale  di  base  "Accisa  e  imposta  erariale di
consumo  su  altri  prodotti"  (Entrate  derivanti  dall'attivita' di
accertamento  e  controllo)  dello  stato di previsione dell'entrata.
Corrispondentemente   la   spesa   per  contributi  da  corrispondere
all'Unione europea in applicazione del regime delle "risorse proprie"
(decisione  del Consiglio delle Comunita' europee del 21 aprile 1970)
nonche'   per   importi   di  compensazione  monetaria,  e'  imputata
nell'ambito  dell'unita' previsionale di base "Risorse proprie Unione
europea"  (interventi)  di  pertinenza  del centro di responsabilita'
"Ragioneria  generale  dello  Stato"  dello  stato  di previsione del
Ministero  dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2003,
sul  conto  di  tesoreria  denominato  "Ministero  del  tesoro-FEOGA,
Sezione garanzia".
    12.  Gli importi di compensazione monetaria accertati nei mesi di
novembre e dicembre 2002 sono riferiti alla competenza dell'anno 2003
ai  fini  della correlativa spesa da imputare nell'ambito dell'unita'
previsionale   di  base  sopra  richiamata  "Risorse  proprie  Unione
europea"  (interventi)  di  pertinenza  del centro di responsabilita'
"Ragioneria  generale  dello  Stato"  dello  stato  di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze.
    13.  Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al decreto
legislativo  3  aprile  1993,  n.  96, e successive modificazioni, il
Ministro  dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad effettuare,
con  propri decreti, le variazioni di bilancio in termini di residui,
competenza  e  cassa,  per  la  ripartizione  tra  le amministrazioni
competenti del fondo iscritto nell'ambito dell'unita' previsionale di
base  "Aree  depresse"  (investimenti)  di  pertinenza  del centro di
responsabilita'  "Ragioneria  generale  dello  Stato"  dello stato di
previsione  del  Ministero  dell'economia  e delle finanze per l'anno
finanziario 2003.
    14.   Le  somme  di  pertinenza  dei  centri  di  responsabilita'
"Ragioneria   generale  dello  Stato"  e  "Politiche  di  sviluppo  e
coesione"  dello  stato  di  previsione del Ministero dell'economia e
delle  finanze  per  gli  anni  finanziari  2002  e 2003, relative ai
seguenti  fondi da ripartire non utilizzate al termine dell'esercizio
sono   conservate   nel  conto  dei  residui  per  essere  utilizzate
nell'esercizio  successivo:  Fondo  da  ripartire  per attuazione dei
contratti   e  Fondo  da  ripartire  per  oneri  del  personale  gia'
dipendente  da  istituti  finanziari  meridionali  da  assumere nelle
amministrazioni  ed enti pubblici non economici, iscritti nell'ambito
dell'unita'  previsionale  di  base  "Fondi da ripartire per oneri di
personale"   (oneri   comuni);   Fondo  occorrente  per  l'attuazione
dell'ordinamento regionale delle regioni a statuto speciale, iscritto
nell'ambito   dell'unita'  previsionale  di  base  "Fondo  attuazione
ordinamento  regioni  a  statuto  speciale"  (interventi);  Fondo  da
ripartire    per    il    funzionamento    del    comitato    tecnico
faunistico-venatorio   nazionale,  iscritto  nell'ambito  dell'unita'
previsionale  di  base  "Interventi  diversi"  (interventi); Fondo da
ripartire  per  interventi  nelle aree depresse, iscritto nell'unita'
previsionale   di  base  "Aree  depresse"  (investimenti);  Fondo  da
ripartire  per  la  costituzione  di unita' tecniche di supporto alla
programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti
pubblici,  iscritto nell'unita' previsionale di base "Programmazione,
valutazione e monitoraggio degli investimenti pubblici" (interventi).
Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a ripartire,
tra  le  pertinenti unita' previsionali di base delle amministrazioni
interessate,  con  propri  decreti, le somme conservate nel conto dei
residui dei predetti Fondi.
    15.  Ai  fini  dell'attuazione  dell'articolo  48  della legge 20
maggio  1985,  n. 222, l'utilizzazione dello stanziamento dell'unita'
previsionale  di  base  "8  per  mille  IRPEF  Stato" (interventi) di
pertinenza  del  centro di responsabilita' "Ragioneria generale dello
Stato"  dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze  per  l'anno 2003 e' stabilita con decreto del Presidente del
Consiglio   dei  ministri,  da  emanare  entro  trenta  giorni  dalla
richiesta  di  parere  alle  competenti  Commissioni parlamentari. Il
Ministro  dell'economia  e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
    16.  Il  Ministro  dell'economia e delle finanze e' autorizzato a
provvedere,   con  propri  decreti,  alla  riassegnazione  all'unita'
previsionale  di base "Interventi diversi" (interventi) di pertinenza
del centro di responsabilita' "Ragioneria generale dello Stato" dello
stato  di  previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno  finanziario 2003, delle somme affluite all'entrata per essere
destinate  ad  alimentare il fondo di cui all'articolo 24 della legge
11  febbraio  1992, n. 157. Il Ministro dell'economia e delle finanze
e',  altresi',  autorizzato  a  provvedere,  con propri decreti, alla
ripartizione  del predetto fondo in attuazione dell'articolo 24 della
medesima legge n. 157 del 1992.
    17.  Il  Ministro  dell'economia e delle finanze e' autorizzato a
provvedere,   con   propri   decreti,  alla  assegnazione  all'unita'
previsionale  di  base  "Acquedotti  e  fognature"  (investimenti) di
pertinenza  del  centro di responsabilita' "Ragioneria generale dello
Stato"  dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno finanziario 2003, delle somme affluite all'entrata
del  bilancio dello Stato per essere destinate ad alimentare il fondo
di cui all'articolo 18, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e
successive  modificazioni.  Il Ministro dell'economia e delle finanze
e',  altresi',  autorizzato  a  provvedere,  con propri decreti, alla
ripartizione  del  predetto fondo in attuazione del medesimo articolo
18 della citata legge n. 36 del 1994.
    18.  Il  Ministro  dell'economia e delle finanze e' autorizzato a
provvedere,   con  propri  decreti,  alla  riassegnazione  all'unita'
previsionale di base "Ammortamento titoli di Stato" di pertinenza del
centro  di  responsabilita'  "Tesoro"  dello  stato di previsione del
Ministero  dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2003,
delle  somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per essere
destinate  ad  alimentare  il  fondo per l'ammortamento dei titoli di
Stato.
    19.  Ai  fini  della  compensazione  sui  fondi  erogati  per  la
mobilita'  sanitaria in attuazione dell'articolo 12, comma 3, lettera
b),  del  decreto  legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni,   il   Ministro   dell'economia  e  delle  finanze  e'
autorizzato  a  provvedere,  con  propri decreti, alla riassegnazione
all'unita'   previsionale   di   base   "Fondo  sanitario  nazionale"
(interventi)  di pertinenza del centro di responsabilita' "Ragioneria
generale  dello  Stato"  dello  stato  di  previsione  del  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per  l'anno finanziario 2003, delle
somme  versate  all'entrata  del bilancio dello Stato dalle regioni e
dalle province autonome di Trento e di Bolzano.
    20.  Il  Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
effettuare  il riparto tra le amministrazioni interessate, nonche' le
eventuali   successive   variazioni,   dello  specifico  stanziamento
concernente  la  somma da ripartire tra le amministrazioni centrali e
regionali  per  sopperire  ai minori finanziamenti decisi dalla Banca
europea per gli investimenti relativamente ai progetti immediatamente
eseguibili di cui all'articolo 21 della legge 26 aprile 1983, n. 130,
iscritto  in termini di competenza e di cassa nell'ambito dell'unita'
previsionale    di    base   "Progetti   immediatamente   eseguibili"
(investimenti) di pertinenza del centro di responsabilita' "Politiche
di  sviluppo  e  di coesione" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze.
    21.  Ferma  restando  la  disposizione di cui all'articolo 36 del
regio  decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni,
il   Ministro   dell'economia  e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
effettuare,  con propri decreti, le variazioni di bilancio in termini
di  residui, competenza e cassa, conseguenti alla ripartizione tra le
amministrazioni    interessate   del   fondo   iscritto   nell'unita'
previsionale   di   base   "Calamita'   naturali   e  danni  bellici"
(investimenti) di pertinenza del centro di responsabilita' "Politiche
di  sviluppo  e  di coesione" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e delle finanze, in relazione alle disposizioni di cui
all'articolo 2 della legge 2 maggio 1990, n. 102.
    22.   Le   somme  dovute  dagli  istituti  di  credito  ai  sensi
dell'articolo  5  della  legge  7  marzo  2001,  n.  62, sono versate
nell'ambito  dell'unita'  previsionale di base "Prelevamenti da conti
di  tesoreria;  restituzioni,  rimborsi, recuperi e concorsi vari" di
pertinenza   del   centro   di  responsabilita'  "Tesoro"  (Ministero
dell'economia e delle finanze) dello stato di previsione dell'entrata
(cap.  3689),  per  essere  correlativamente  iscritte, in termini di
competenza  e  cassa,  con decreti del Ministro dell'economia e delle
finanze, nell'ambito dell'unita' previsionale di base "Presidenza del
Consiglio  dei  ministri - Editoria" (oneri comuni) di pertinenza del
centro  di  responsabilita'  "Tesoro"  dello  stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze.
    23. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 19 della legge
24  febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, istitutiva del
Servizio   nazionale  della  protezione  civile,  le  somme  iscritte
nell'unita'  previsionale  di  base  "Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri-Protezione  civile"  (investimenti) di pertinenza del centro
di  responsabilita'  "Tesoro" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze per l'anno finanziario 2003, possono
essere  ripartite,  in  relazione al tipo di intervento previsto, con
decreti  del Ministro dell'economia e delle finanze, tra altre unita'
previsionali di base del medesimo centro di responsabilita'.
    24.  Il  Ministro  dell'economia e delle finanze e' autorizzato a
provvedere,  con  propri  decreti,  alla  riassegnazione  nell'ambito
dell'unita'  previsionale  di  base  "Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri"  (oneri comuni) di pertinenza del centro di responsabilita'
"Tesoro"  dello  stato  di  previsione  del Ministero dell'economia e
delle  finanze  per  l'anno  finanziario  2003,  delle somme affluite
all'entrata   del  bilancio  dello  Stato  per  contributi  destinati
dall'Unione  europea alle attivita' poste in essere dalla Commissione
nazionale  per  la parita' e le pari opportunita' tra uomo e donna in
accordo con l'Unione europea.
    25.  Ai fini dell'attuazione del decreto-legge 11 giugno 1998, n.
180,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 3 agosto 1998, n.
267,  e  successive  modificazioni, il Ministro dell'economia e delle
finanze  e'  autorizzato  a  ripartire,  con propri decreti, su altre
unita'   previsionali   di   base,   le  somme  iscritte  nell'unita'
previsionale    di   base   "Potenziamento   servizi   e   strutture"
(investimenti)  di  pertinenza del centro di responsabilita' "Servizi
tecnici   nazionali"   dello   stato   di  previsione  del  Ministero
dell'economia e delle finanze.
    26.  Il  Ministro  dell'economia e delle finanze e' autorizzato a
provvedere,   con   propri  decreti,  al  trasferimento  delle  somme
occorrenti    per    l'effettuazione    delle   elezioni   politiche,
amministrative  e  del  Parlamento  europeo  e  per  l'attuazione dei
referendum,  dall'unita'  previsionale  di  base  "Spese  elettorali"
(oneri   comuni)   di   pertinenza   del  centro  di  responsabilita'
"Ragioneria  generale  dello  Stato"  dello  stato  di previsione del
Ministero  dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2003,
alle competenti unita' previsionali di base degli stati di previsione
del  Ministero  dell'economia  e  delle finanze e dei Ministeri della
giustizia,  degli  affari  esteri  e  dell'interno per lo stesso anno
finanziario,  per  l'effettuazione  di spese relative a competenze ai
componenti i seggi elettorali, a nomine e notifiche dei presidenti di
seggio, a compensi per lavoro straordinario, a compensi agli estranei
all'amministrazione,  a  missioni, a premi, a indennita' e competenze
varie  alle  Forze di polizia, a trasferte e trasporto delle Forze di
polizia,  a  rimborsi  per  facilitazioni di viaggio agli elettori, a
spese  di ufficio, a spese telegrafiche e telefoniche, a fornitura di
carta  e  stampa  di  schede, a manutenzione ed acquisto di materiale
elettorale,  a servizio automobilistico e ad altre esigenze derivanti
dall'effettuazione delle predette consultazioni elettorali.
    27.  Il  Ministro  dell'economia e delle finanze e' autorizzato a
provvedere,  con  propri  decreti,  su  proposta  del  Presidente del
Consiglio  dei  ministri,  alle  variazioni  di bilancio nelle unita'
previsionali  di base degli stati di previsione delle amministrazioni
interessate,  occorrenti per l'attuazione dell'articolo 9 della legge
15 dicembre 1999, n. 482.
    28.  Il  Ministro  dell'economia e delle finanze e' autorizzato a
provvedere,  con  propri  decreti,  a trasferire per l'anno 2003 alle
unita'  previsionali  di  base del titolo III (Rimborso di passivita'
finanziarie)   degli   stati   di  previsione  delle  amministrazioni
interessate,  le  somme iscritte, per competenza e cassa, nell'ambito
dell'unita'    previsionale    di   base   "Rimborsi   anticipati   o
ristrutturazione   di   passivita'"   di  pertinenza  del  centro  di
responsabilita'  "Tesoro"  dello  stato  di  previsione del Ministero
dell'economia  e delle finanze, in relazione agli oneri connessi alle
operazioni  di  rimborso anticipato o di rinegoziazione dei mutui con
onere a totale o parziale carico dello Stato.
    29. Ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 aprile 1959, n. 189,
il  numero  degli ufficiali di complemento del Corpo della Guardia di
finanza  da  mantenere  in  servizio  di  prima  nomina,  per  l'anno
finanziario 2003, e' stabilito in 420.
    30.  Nell'elenco  n.  7,  annesso  allo  stato  di previsione del
Ministero  dell'economia  e delle finanze, sono indicate le spese per
le   quali   possono   effettuarsi,   per  l'anno  finanziario  2003,
prelevamenti  dal  fondo a disposizione, di cui all'articolo 9, comma
4,  della  legge  1°  dicembre  1986,  n.  831,  iscritto nell'ambito
dell'unita'  previsionale  di  base "Spese generali di funzionamento"
(funzionamento)  di pertinenza del centro di responsabilita' "Guardia
di finanza" del medesimo stato di previsione.
    31.  Per  l'anno  2003 l'Amministrazione dei monopoli di Stato e'
autorizzata  ad accertare e riscuotere le entrate nonche' a impegnare
e  a  pagare  le  spese,  ai sensi del regio decreto-legge 8 dicembre
1927,  n.  2258,  convertito  dalla legge 6 dicembre 1928, n. 3474, e
successive  modificazioni,  in  conformita' degli stati di previsione
annessi   a  quello  del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze
(Appendice n. 1).
    32.  Il  Ministro  dell'economia e delle finanze e' autorizzato a
provvedere,  con  propri  decreti, alle variazioni di bilancio tra le
pertinenti  unita' previsionali di base dello stato di previsione del
Ministero  dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2003,
occorrenti  per  l'attuazione  delle  norme contenute nel capo II del
titolo V del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in relazione
all'istituzione e al funzionamento delle agenzie fiscali.
    33.  Il  Ministro  dell'economia e delle finanze e' autorizzato a
riassegnare,  con propri decreti, alla pertinente unita' previsionale
di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze,  le  somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per
canoni  di  concessioni  su  demanio  idrico,  ai fini della relativa
restituzione  alle  regioni  ed alle province autonome di Trento e di
Bolzano in relazione all'articolo 86 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112.
    34.  Il  Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
effettuare,  con  propri decreti, variazioni compensative, in termini
di  competenza  e  cassa,  tra  l'unita' previsionale di base 4.1.2.1
"Fondo  sanitario nazionale" e l'unita' previsionale di base 4.1.2.18
"Federalismo   fiscale"  dello  stato  di  previsione  del  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze,  in  relazione  alle  deliberazioni
annuali  del  CIPE  ai  sensi  dell'articolo 39, comma 1, del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
    35.  Il  Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare,   con   propri   decreti,   su   proposta   del   Ministro
dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,  le variazioni
compensative  di  bilancio occorrenti per trasferire, alla pertinente
unita'  previsionale  di base dello stato di previsione del Ministero
dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca, i fondi per il
funzionamento  delle  commissioni che gestiscono il fondo integrativo
speciale  per  la ricerca (FIRS), istituito in attuazione del decreto
legislativo 5 giugno 1998, n. 204.
    36.  Il  Ministro  dell'economia e delle finanze e' autorizzato a
riassegnare   alle  pertinenti  unita'  previsionali  di  base  delle
amministrazioni   interessate   le  somme  affluite  all'entrata  del
bilancio  dello  Stato,  rivenienti  dalle  risorse  derivanti  dalle
licenze   UMTS,   ai   fini  dell'utilizzazione  per  la  prevenzione
dell'inquinamento elettromagnetico, ai sensi dell'articolo 103, comma
2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
    37.  Il  Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
assegnare alle pertinenti unita' previsionali di base, anche di nuova
istituzione,  le  somme iscritte nell'ambito dell'unita' previsionale
di  base  3.1.2.43 "Contratti di programma" dello stato di previsione
del    Ministero    dell'economia    e   delle   finanze,   ai   fini
dell'utilizzazione  dei  fondi  relativi  al  rimborso degli oneri di
servizio  pubblico sostenuti dalle imprese pubbliche, rispettivamente
disciplinati   dai   contratti   di   programma   stipulati   con  le
amministrazioni   pubbliche  nonche'  per  agevolazioni  concesse  in
applicazione di specifiche disposizioni legislative.
    38.  In  relazione  al  trasferimento  di  funzioni, competenze e
risorse   in  materia  di  servizi  tecnici  nazionali,  il  Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato a trasferire, con propri
decreti,  le  somme  iscritte  nelle  unita' previsionali di base del
centro  di responsabilita' "Servizi tecnici nazionali" dello stato di
previsione   del   Ministero   dell'economia  e  delle  finanze  alle
pertinenti  unita' previsionali di base degli stati di previsione del
Ministero   dell'economia   e  delle  finanze,  del  Ministero  delle
infrastrutture  e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della
tutela  del territorio. Le somme impegnate e non pagate alla data del
31  dicembre  2002,  relative  alle  unita'  previsionali  di base di
pertinenza  del centro di responsabilita' "Servizi tecnici nazionali"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno finanziario 2002, sono mantenute nel conto dei residui per
essere  versate  all'entrata  del  bilancio dello Stato ai fini della
riassegnazione  alle  pertinenti  unita'  previsionali  di base degli
stati  di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, del
Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  e  del Ministero
dell'ambiente  e  della tutela del territorio per la riassunzione dei
corrispondenti   impegni   e   la   prosecuzione  della  gestione  di
competenza.
    39.  Il  Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare,  con  propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti
per  la  allocazione  delle  risorse di cui all'articolo 20, comma 1,
della  legge  1°  agosto  2002,  n.  166,  nel  pertinente  centro di
responsabilita' dello stato di previsione del Ministero dell'economia
e delle finanze.