Art. 3.
              (Stato di previsione del Ministero delle
            attivita' produttive e disposizioni relative)
    1.  Sono  autorizzati  l'impegno  e  il pagamento delle spese del
Ministero delle attivita' produttive, per l'anno finanziario 2003, in
conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 3).
    2.  Gli  importi  dei  versamenti effettuati con imputazione alle
unita'   previsionali  di  base  "Restituzione  di  finanziamenti"  e
"Rimborso  di  anticipazioni  e riscossione di crediti" di pertinenza
del  centro  di  responsabilita'  "Imprese" dello stato di previsione
dell'entrata  sono correlativamente iscritti in termini di competenza
e  di  cassa, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze,
nello  specifico  fondo  nell'ambito dell'unita' previsionale di base
"Fondo  investimenti  -  incentivi  alle  imprese"  (investimenti) di
pertinenza  del  centro  di  responsabilita' "Imprese" dello stato di
previsione  del  Ministero delle attivita' produttive, in connessione
al  rimborso  dei  mutui  concessi  a  carico  del Fondo rotativo per
l'innovazione tecnologica.
    3.  Per l'attuazione dell'articolo 8 della legge 5 marzo 1990, n.
46,  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  su proposta del
Ministro delle attivita' produttive, e' autorizzato ad apportare, con
propri  decreti,  le  occorrenti  variazioni all'entrata del bilancio
dello Stato ed allo stato di previsione del Ministero delle attivita'
produttive per l'anno finanziario 2003.
    4.  Il  Ministro  dell'economia  e delle finanze e' autorizzato a
provvedere,  con  propri  decreti, alla riassegnazione nello stato di
previsione  del  Ministero  delle  attivita'  produttive  per  l'anno
finanziario  2003, delle somme affluite all'entrata in relazione alle
spese  da sostenere per l'attuazione della legge 17 febbraio 1992, n.
166, e successive modificazioni.
    5.  Il  Ministro  dell'economia  e delle finanze, su proposta del
Ministro delle attivita' produttive, e' autorizzato a provvedere, con
propri  decreti,  alla  riassegnazione  nello stato di previsione del
Ministero  delle  attivita'  produttive  per l'anno finanziario 2003,
delle   somme  affluite  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  in
relazione  all'articolo  2, comma 3, della legge 28 dicembre 1991, n.
421,  nonche' all'articolo 9, comma 5, della legge 9 gennaio 1991, n.
10.
    6.  Le somme impegnate in relazione alle disposizioni legislative
di  cui  all'articolo  1  del  decreto-legge  9 ottobre 1993, n. 410,
convertito  dalla  legge 10 dicembre 1993, n. 513, recante interventi
urgenti  a sostegno dell'occupazione nelle aree di crisi siderurgica,
resesi disponibili a seguito di provvedimenti di revoca, sono versate
all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per essere riassegnate, con
decreti  del  Ministro  dell'economia  e delle finanze, allo stato di
previsione  del  Ministero delle attivita' produttive, ai fini di cui
al citato articolo 1 del decreto-legge n. 410 del 1993.