Art. 5.
              (Stato di previsione del Ministero della
                 giustizia e disposizioni relative)
    1.  Sono  autorizzati  l'impegno  e  il pagamento delle spese del
Ministero   della   giustizia,   per   l'anno  finanziario  2003,  in
conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 5).
    2.  Le  entrate  e  le  spese  degli Archivi notarili, per l'anno
finanziario  2003,  sono  stabilite  in  conformita'  degli  stati di
previsione  annessi a quello del Ministero della giustizia (Appendice
n. 1).
    3. Per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di
bilancio,  e'  utilizzato lo stanziamento dell'unita' previsionale di
base   "Altri  fondi  di  riserva"  (oneri  comuni)  dello  stato  di
previsione  della  spesa  degli  Archivi  notarili. I prelevamenti da
detta  unita'  previsionale  di  base,  nonche'  le  iscrizioni  alle
competenti  unita'  previsionali  di base delle somme prelevate, sono
disposti  con  decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su
proposta   del   Ministro   della  giustizia.  Tali  decreti  vengono
comunicati  al  Parlamento  in  allegato  al  conto  consuntivo degli
Archivi stessi.
    4.  Il  Ministro  dell'economia  e delle finanze e' autorizzato a
provvedere,  con  propri  decreti,  alla  riassegnazione  delle somme
versate  dal  Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) all'entrata
del  bilancio  dello  Stato,  in  termini  di  competenza e di cassa,
relativamente  alle spese per le attivita' sportive del personale del
Corpo di polizia penitenziaria e dei detenuti e internati nell'ambito
delle   unita'   previsionali   di  base  "Mantenimento,  assistenza,
rieducazione  e trasporto detenuti" (interventi) e "Funzionamento" di
pertinenza    del    centro   di   responsabilita'   "Amministrazione
penitenziaria"   e   "Funzionamento"  di  pertinenza  del  centro  di
responsabilita'  "Giustizia  minorile"  dello stato di previsione del
Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2003.