Art. 6.
       (Stato di previsione del Ministero degli affari esteri
                      e disposizioni relative)
    1.  Sono  autorizzati  l'impegno  e  il pagamento delle spese del
Ministero  degli  affari  esteri,  per  l'anno  finanziario  2003, in
conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 6).
    2. E' approvato, in termini di competenza e di cassa, il bilancio
dell'Istituto  agronomico  per  l'oltremare,  per  l'anno finanziario
2003,  annesso  allo  stato  di previsione del Ministero degli affari
esteri (Appendice n. 1).
    3.  In  relazione  alle  somme  affluite all'entrata del bilancio
dello  Stato  per  contributi versati da Paesi esteri in applicazione
della  direttiva  77/486/CEE  del  Consiglio,  del 25 luglio 1977, il
Ministro  dell'economia  e delle finanze e' autorizzato a provvedere,
con  propri  decreti,  alla  riassegnazione  delle  somme stesse alle
pertinenti  unita' previsionali di base dello stato di previsione del
Ministero  degli affari esteri per l'anno finanziario 2003 per essere
utilizzate per gli scopi per cui tali somme sono state versate.
    4.  In  relazione  alle  somme  affluite all'entrata del bilancio
dell'Istituto   agronomico   per  l'oltremare,  per  anticipazioni  e
rimborsi   di   spese  per  conto  di  terzi,  nonche'  di  organismi
internazionali  o  della  Direzione generale per la cooperazione allo
sviluppo, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni all'entrata e
alla spesa del suddetto bilancio per l'anno finanziario 2003.
    5. Il Ministero degli affari esteri e' autorizzato ad effettuare,
previe  intese  con  il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,
operazioni in valuta estera non convertibile pari alle disponibilita'
esistenti  nei  conti  correnti  valuta  Tesoro  costituiti presso le
rappresentanze   diplomatiche   e  gli  uffici  consolari,  ai  sensi
dell'articolo  5  della legge 6 febbraio 1985, n. 15, e che risultino
intrasferibili  per  effetto  di  norme  o  disposizioni  locali.  Il
relativo  controvalore  in euro e' acquisito all'entrata del bilancio
dello   Stato  ed  e'  contestualmente  iscritto,  sulla  base  delle
indicazioni del Ministero degli affari esteri, alle pertinenti unita'
previsionali di base dello stato di previsione del Ministero medesimo
per  l'anno finanziario 2003, per l'effettuazione di spese relative a
fitto   di  locali  e  acquisto,  manutenzione,  ristrutturazione  di
immobili  adibiti  a  sedi  diplomatiche  e  consolari, a istituti di
cultura e di scuole italiane all'estero.
    6.  Il  Ministro  dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare,  su  proposta del Ministro degli affari esteri, variazioni
compensative in termini di competenza e cassa tra i capitoli allocati
nelle  unita'  previsionali di base 9.1.1.0 "Funzionamento" e 9.1.2.2
"Paesi  in  via  di sviluppo" dello stato di previsione del Ministero
degli  affari  esteri,  relativamente  agli  stanziamenti per l'aiuto
pubblico  allo  sviluppo  determinati  nella  Tabella C allegata alla
legge finanziaria.
    7.  Il  Ministro  dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare,  su  proposta del Ministro degli affari esteri, variazioni
compensative  in  termini  di  competenza  e  di cassa tra i capitoli
allocati  nelle  unita'  previsionali  di  base  15.1.1.0,  16.1.1.0,
17.1.1.0, 18.1.1.0 e 19.1.1.0 dello stato di previsione del Ministero
degli  affari  esteri,  anche  mediante  l'istituzione di un'apposita
unita'  previsionale  di  base  con la finalita' di razionalizzare le
spese  per  il  funzionamento  anche  ai  fini  dell'adeguamento  dei
contributi per i Comitati degli italiani all'estero (COMITES).