Art. 8.
                 (Stato di previsione del Ministero
                dell'interno e disposizioni relative)
    1.  Sono  autorizzati  l'impegno  e  il pagamento delle spese del
Ministero  dell'interno,  per l'anno finanziario 2003, in conformita'
dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 8).
    2. Le somme versate dal CONI nell'ambito dell'unita' previsionale
di  base  "Restituzioni, rimborsi, recuperi e concorsi vari" (entrate
extratributarie)   di   pertinenza   del  centro  di  responsabilita'
"Protezione  civile  e  servizi antincendi" dello stato di previsione
dell'entrata  per  l'anno  finanziario  2003,  sono  riassegnate, con
decreti  del  Ministro  dell'economia  e  delle finanze, per le spese
relative   all'educazione   fisica,  all'attivita'  sportiva  e  alla
costruzione, completamento ed adattamento di infrastrutture sportive,
concernenti  il  Corpo  nazionale  dei  vigili del fuoco, alle unita'
previsionali    di    base    "Spese   generali   di   funzionamento"
(funzionamento) e "Edilizia di servizio" (investimenti) di pertinenza
del  centro di responsabilita' "Vigili del fuoco, soccorso pubblico e
difesa  civile"  dello stato di previsione del Ministero dell'interno
per l'anno finanziario 2003.
    3.  Nell'elenco  n.  1,  annesso  allo  stato  di  previsione del
Ministero  dell'interno,  sono  indicate  le  spese di pertinenza del
centro  di  responsabilita' "Pubblica sicurezza" per le quali possono
effettuarsi,  per  l'anno  finanziario 2003, prelevamenti dal fondo a
disposizione  di  cui all'articolo 1 della legge 12 dicembre 1969, n.
1001,  iscritto  nell'unita'  previsionale di base "Spese generali di
funzionamento".
    4.  Sono  autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le
leggi  in  vigore,  delle entrate del Fondo edifici di culto, nonche'
l'impegno  e  il pagamento delle spese, relative all'anno finanziario
2003,  in  conformita' degli stati di previsione annessi a quello del
Ministero dell'interno (Appendice n. 1).
    5.  Per  gli  effetti  di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto
1978,  n.  468,  sono  considerate  spese obbligatorie e d'ordine del
bilancio  del  Fondo edifici di culto, quelle indicate nell'elenco n.
1, annesso al bilancio predetto.
    6.  Il  Ministro  dell'economia  e delle finanze, su proposta del
Ministro  dell'interno,  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri
decreti,  le  occorrenti  variazioni,  in  termini di competenza e di
cassa, negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo
edifici  di culto per l'anno finanziario 2003, conseguenti alle somme
prelevate  dal  conto corrente infruttifero di tesoreria intestato al
predetto   Fondo,   per   fare   fronte   alle   esigenze   derivanti
dall'attuazione degli articoli 55 e 69 della legge 20 maggio 1985, n.
222.