Art. 2.
  1.  Dopo  l'articolo  1  del decreto legislativo 21 aprile 2000, n.
181, e' inserito il seguente:
  "Art.  1-bis  (Modelli dei dati contenuti nella scheda anagrafica e
nella  scheda professionale dei lavoratori e soppressione di liste di
collocamento).  -  1.  Con  decreto  del  Ministro del lavoro e delle
politiche  sociali di concerto con il Ministro per l'innovazione e le
tecnologie, d'intesa con la Conferenza Unificata, vengono definiti il
modello di comunicazione, il formato di trasmissione ed il sistema di
classificazione  dei  dati  contenuti nella scheda anagrafica e nella
scheda  professionale  dei  lavoratori, che costituiscono la base dei
dati del sistema informativo lavoro.
  2. Fino alla adozione del decreto di cui al comma 1 si utilizzano i
modelli  dei  dati ed i dizionari terminologici approvati con decreti
ministeriali in data 30 maggio 2001, pubblicati, rispettivamente, nel
supplemento  ordinario  n.  196  alla  Gazzetta  Ufficiale n. 168 del
21 luglio 2001, e nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 2 luglio 2001.
  3. Sono soppresse le liste di collocamento ordinarie e speciali, ad
eccezione   di  quelle  previste  dall'articolo  1  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 24 settembre 1963, n. 2053, dall'articolo
6  della legge 23 luglio 1991, n. 223, dall'articolo 8 della legge 12
marzo 1999, n. 68.
  4.  Con  regolamento  emanato su proposta del Ministro del lavoro e
delle   politiche   sociali,   di  concerto  con  il  Ministro  delle
infrastrutture  e  dei trasporti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
della  legge  23 agosto 1988, n. 400, e' disciplinato il collocamento
della  gente  di  mare,  prevedendo,  in  applicazione  dei  principi
stabiliti   in   materia   dal   presente   decreto,  il  superamento
dell'attuale sistema di collocamento obbligatorio.".
 
          Note all'art. 2:
              -  Il testo vigente dell'art. 1 del decreto legislativo
          21 aprile 2000, n. 181, e' stato introdotto dall'art. 1 del
          presente decreto.
              -  Per i citati decreti ministeriali del 30 maggio 2001
          si vedano i riferimenti normativi alle premesse.
              - Il testo dell'art. 1 del decreto del Presidente della
          Repubblica  24 settembre  1963,  n. 2053 (Riordinamento del
          servizio di collocamento per i lavoratori dello spettacolo)
          e' il seguente:
              "Art. 1. - Il collocamento alle altrui dipendenze degli
          orchestrali,  corali,  ballerini,  artisti  e tecnici della
          produzione   cinematografica,  degli  spettacoli  teatrali,
          delle   case   da  giuoco  municipali,  esclusi,  ai  sensi
          dell'art.  11,  n.  2,  della legge 29 aprile 1949, n. 264,
          coloro   che  sono  investiti  di  funzioni  direttive,  e'
          stabilito  su  base  nazionale.  A tal fine e' istituito un
          ufficio  speciale  con  sede  in  Roma e proprie sezioni in
          Milano, Napoli e Palermo.".
              -  Il testo dell'art. 6, della legge 23 luglio 1991, n.
          223  (Norme  in  materia  di cassa integrazione, mobilita',
          trattamenti  di  disoccupazione,  attuazione  di  direttive
          della  Comunita'  europea,  avviamento  al  lavoro ed altre
          disposizioni  in  materia  di  mercato  del  lavoro)  e' il
          seguente:
              "Art. 6 (Lista di mobilita' e compiti della Commissione
          regionale  per  l'impiego).  -  1.  L'Ufficio regionale del
          lavoro  e  della  massima  occupazione,  sulla  base  delle
          direttive  impartite  dal  Ministero  del  lavoro  e  della
          previdenza  sociale,  sentita  la  Commissione centrale per
          l'impiego,  dopo  un'analisi  tecnica da parte dell'Agenzia
          per   l'impiego   compila   una  lista  dei  lavoratori  in
          mobilita',  sulla  base  di  schede che contengano tutte le
          informazioni  utili per individuare la professionalita', la
          preferenza  per  una mansione diversa da quella originaria,
          la  disponibilita'  al  trasferimento  sul  territorio;  in
          questa  lista  vengono  iscritti  anche i lavoratori di cui
          agli  articoli  11, comma 2, e 16, e vengono esclusi quelli
          che  abbiano  fatto  richiesta  dell'anticipazione  di  cui
          all'art. 7, comma 5.".
              - Il testo dell'art. 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68
          (Norme  per  il  diritto  al  lavoro  dei  disabili)  e' il
          seguente:
              "Art. 8 (Elenchi e graduatorie). - 1. Le persone di cui
          al  comma 1,  dell'art.  1,  che  risultano  disoccupate  e
          aspirano ad una occupazione conforme alle proprie capacita'
          lavorative,  si iscrivono nell'apposito elenco tenuto dagli
          uffici  competenti;  per  ogni  persona, l'organismo di cui
          all'art.  6,  comma  3, del decreto legislativo 23 dicembre
          1997,  n.  469,  come modificato dall'art. 6 della presente
          legge,   annota   in   una  apposita  scheda  le  capacita'
          lavorative,  le  abilita', le competenze e le inclinazioni,
          nonche'  la  natura e il grado della minorazione e analizza
          le  caratteristiche  dei  posti  da assegnare ai lavoratori
          disabili  favorendo  l'incontro  tra  domanda  e offerta di
          lavoro.  Gli  uffici  competenti provvedono al collocamento
          delle  persone  di  cui al primo periodo del presente comma
          alle dipendenze dei datori di lavoro.
              2. Presso gli uffici competenti e' istituito un elenco,
          con   unica   graduatoria,   dei   disabili  che  risultano
          disoccupati;  l'elenco  e  la  graduatoria  sono pubblici e
          vengono  formati  applicando  i  criteri di cui al comma 4.
          Dagli   elementi   che  concorrono  alla  formazione  della
          graduatoria   sono   escluse  le  prestazioni  a  carattere
          risarcitorio  percepite  in conseguenza della perdita della
          capacita' lavorativa.
              3.  Gli  elenchi e le schede di cui ai commi 1 e 2 sono
          formati   nel  rispetto  delle  disposizioni  di  cui  agli
          articoli  7  e  22  della  legge 31 dicembre 1996, n. 675 e
          successive modificazioni.
              4.  Le  regioni definiscono le modalita' di valutazione
          degli   elementi   che  concorrono  alla  formazione  della
          graduatoria  di  cui  al  comma  2  sulla  base dei criteri
          indicati  dall'atto  di  indirizzo  e  coordinamento di cui
          all'art. 1, comma 4.
              5.  I  lavoratori disabili, licenziati per riduzione di
          personale  o  per giustificato motivo oggettivo, mantengono
          la    posizione    in    graduatoria   acquisita   all'atto
          dell'inserimento nell'azienda.".
              - Il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto
          1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri),
          e' il seguente:
              "2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari.".