Art. 4.
  1.  L'articolo 3 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e'
sostituito dal seguente:
  "Art.  3  (Indirizzi  generali  ai servizi competenti ai fini della
prevenzione  della  disoccupazione  di lunga durata). - 1. Le Regioni
definiscono  gli obiettivi e gli indirizzi operativi delle azioni che
i  servizi  competenti,  di  cui all'articolo 1, comma 2, lettera g),
effettuano  al  fine  di favorire l'incontro tra domanda e offerta di
lavoro  e contrastare la disoccupazione di lunga durata, sottoponendo
i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, ad interviste periodiche e
ad  altre  misure di politica attiva secondo le modalita' definite ed
offrendo almeno i seguenti interventi:
    a) colloquio  di  orientamento  entro  tre mesi dall'inizio dello
stato di disoccupazione;
    b) proposta di adesione ad iniziative di inserimento lavorativo o
di formazione o di riqualificazione professionale od altra misura che
favorisca l'integrazione professionale:
      1)  nei  confronti degli adolescenti, dei giovani e delle donne
in   cerca  di  reinserimento  lavorativo,  non  oltre  quattro  mesi
dall'inizio dello stato di disoccupazione;
      2)   nei   confronti   degli   altri   soggetti  a  rischio  di
disoccupazione  di lunga durata, non oltre sei mesi dall'inizio dello
stato di disoccupazione.".