Art. 5.
  1.  L'articolo 4 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e'
sostituito dal seguente:
  "Art.  4  (Perdita  dello stato di disoccupazione). - 1. Le Regioni
stabiliscono i criteri per l'adozione da parte dei servizi competenti
di  procedure  uniformi  in  materia  di  accertamento dello stato di
disoccupazione sulla base dei seguenti principi:
    a) conservazione  dello  stato  di  disoccupazione  a  seguito di
svolgimento  di  attivita'  lavorativa  tale da assicurare un reddito
annuale   non  superiore  al  reddito  minimo  personale  escluso  da
imposizione. Tale soglia di reddito non si applica ai soggetti di cui
all'articolo 8, commi 2 e 3, del decreto legislativo 1 dicembre 1997,
n. 468;
    b) perdita  dello  stato  di  disoccupazione  in  caso di mancata
presentazione   senza   giustificato  motivo  alla  convocazione  del
servizio  competente  nell'ambito  delle misure di prevenzione di cui
all'articolo 3;
    c) perdita dello stato di disoccupazione in caso di rifiuto senza
giustificato motivo di una congrua offerta di lavoro a tempo pieno ed
indeterminato  o  determinato  o  di lavoro temporaneo ai sensi della
legge  24  giugno 1997, n. 196, con durata del contratto a termine o,
rispettivamente,  della missione, in entrambi i casi superiore almeno
a  otto  mesi,  ovvero  a  quattro  mesi  se  si  tratta  di giovani,
nell'ambito  dei  bacini, distanza dal domicilio e tempi di trasporto
con mezzi pubblici, stabiliti dalle Regioni;
    d) sospensione   dello   stato   di  disoccupazione  in  caso  di
accettazione  di un'offerta di lavoro a tempo determinato o di lavoro
temporaneo di durata inferiore a otto mesi, ovvero di quattro mesi se
si tratta di giovani.".
 
          Note all'art. 5:
              -  Il  testo  dell'art.  8,  commi  2  e 3, del decreto
          legislativo  1  dicembre  1997,  n.  468  (Revisione  della
          disciplina  sui lavori socialmente utili, a norma dell'art.
          22 della legge 24 giugno 1997, n. 196), e' il seguente:
              "2.  I lavoratori utilizzati, percettori di trattamenti
          previdenziali  di cui all'art. 4, comma 1, lettere c) e d),
          sono impegnati per l'orario settimanale corrispondente alla
          proporzione   tra   il  trattamento  stesso  e  il  livello
          retributivo  iniziale,  calcolato  al  netto delle ritenute
          previdenziali  ed  assistenziali, previsto per i dipendenti
          che   svolgono   attivita'   analoghe  presso  il  soggetto
          promotore dell'intervento e comunque per non meno di 20 ore
          settimanali  e  per non piu' di 8 ore giornaliere. Nel caso
          di  impegno  per  un  orario superiore, entro il limite del
          normale  orario  contrattuale,  ai  lavoratori  compete  un
          importo integrativo corrispondente alla retribuzione oraria
          relativa   al   livello   retributivo  iniziale,  calcolato
          detraendo   le   ritenute  previdenziali  ed  assistenziali
          previste  per  i dipendenti che svolgono attivita' analoghe
          presso il soggetto utilizzatore.
              3.  Ai  lavoratori utilizzati nelle attivita' di lavori
          socialmente utili ovvero nelle attivita' formative previste
          nell'ambito  dei  progetti  e non percettori di trattamenti
          previdenziali,  compete  un  importo mensile di L. 800.000,
          denominato  assegno  per  i  lavori socialmente utili. Tale
          assegno  e'  erogato  dall'I.N.P.S.  previa  certificazione
          delle presenze secondo le modalita' fissate dall'I.N.P.S. a
          cura    dell'ente   utilizzatore   e   per   esso   trovano
          applicazione,  in  quanto  non  diversamente  disposto,  le
          disposizioni  in  materia  di  indennita'  di  mobilita'. I
          lavoratori  sono  impegnati per un orario settimanale di 20
          ore  e  per  non  piu'  di  8  ore giornaliere. Nel caso di
          impegno  per  un orario superiore, ai lavoratori compete il
          corrispondente importo integrativo di cui al comma 2.".
              - Il testo della legge 24 giugno 1997, n. 196 (Norme in
          materia  di  promozione dell'occupazione) e' pubblicato nel
          supplemento  ordinario  alla  Gazzetta Ufficiale n. 154 del
          4 luglio 1997.