Art. 6.
  1.  Dopo  l'articolo  4  del decreto legislativo 21 aprile 2000, n.
181, e' inserito il seguente:
  "Art.  4-bis  (Modalita' di assunzione e adempimenti successivi). -
1.  I  datori  di  lavoro  privati  e  gli  enti  pubblici economici,
procedono  all'assunzione diretta di tutti i lavoratori per qualsiasi
tipologia  di  rapporto  di  lavoro,  salvo  l'obbligo  di assunzione
mediante  concorso  eventualmente  previsto  dagli statuti degli enti
pubblici  economici.  Restano ferme le disposizioni speciali previste
per  l'assunzione  di  lavoratori  non  comunitari  di cui al decreto
legislativo  25 luglio 1998, n. 286, quelle previste per l'assunzione
di lavoratori italiani da impiegare o trasferire all'estero di cui al
decreto-legge  31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  3  ottobre  1987, n. 398, nonche' quelle previste dalla
legge 12 marzo 1999, n. 68.
  2.  All'atto  dell'assunzione i datori di lavoro privati e gli enti
pubblici  economici  sono  tenuti  a  consegnare  ai  lavoratori  una
dichiarazione   sottoscritta   contenente  i  dati  di  registrazione
effettuata  nel  libro  matricola, nonche' la comunicazione di cui al
decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152.
  3.  Fermo  restando  quanto  previsto  dai  commi 1 e 2, le Regioni
possono  prevedere  che  una  quota  delle  assunzioni effettuate dai
datori  di  lavoro  privati  e  dagli  enti  pubblici  economici  sia
riservata   a  particolari  categorie  di  lavoratori  a  rischio  di
esclusione sociale.
  4.  Le  imprese  fornitrici  di  lavoro  temporaneo  sono  tenute a
comunicare,  entro  il  giorno venti del mese successivo alla data di
assunzione,  al  servizio  competente  nel cui ambito territoriale e'
ubicata  la  loro  sede  operativa,  l'assunzione,  la  proroga  e la
cessazione  dei  lavoratori  temporanei  assunti  nel  corso del mese
precedente.
  5.  I  datori  di  lavoro privati, gli enti pubblici economici e le
pubbliche  amministrazioni,  per  quanto  di competenza, sono tenuti,
anche  in  caso di trasformazione da rapporto di tirocinio e di altra
esperienza   professionale   a  rapporto  di  lavoro  subordinato,  a
comunicare,  entro  cinque  giorni,  al  servizio  competente nel cui
ambito  territoriale  e'  ubicata  la  sede  di  lavoro  le  seguenti
variazioni del rapporto di lavoro:
    a) proroga del termine inizialmente fissato;
    b) trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato;
    c) trasformazione da tempo parziale a tempo pieno;
    d) trasformazione  da  contratto  di  apprendistato a contratto a
tempo indeterminato;
    e) trasformazione da contratto di formazione e lavoro a contratto
a tempo indeterminato.
  6. Le comunicazioni di cui al presente articolo sono valide ai fini
dell'assolvimento degli obblighi di comunicazione nei confronti delle
Direzioni regionali e provinciali del lavoro, dell'Istituto nazionale
della  previdenza  sociale  (INPS)  e  dell'Istituto nazionale per le
assicurazioni  contro  gli  infortuni  sul lavoro (INAIL), o di altre
forme previdenziali sostitutive o esclusive.
  7.  Al fine di assicurare l'unitarieta' e l'omogeneita' del sistema
informativo  lavoro,  i  moduli per le comunicazioni obbligatorie dei
datori  di  lavoro  e  delle imprese fornitrici di lavoro temporaneo,
nonche'  le modalita' di trasferimento dei dati ai soggetti di cui al
comma 6 da parte dei servizi competenti sono definiti con decreto del
Ministro  del  lavoro  e  delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro   per   l'innovazione  e  le  tecnologie,  d'intesa  con  la
Conferenza Unificata.
  8. I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici possono
adempiere agli obblighi di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo e
di  cui  al  comma  2 dell'articolo 9-bis del decreto-legge 1 ottobre
1996,  n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre
1996,  n.  608,  e del comma 1 dell'articolo 21 della legge 29 aprile
1949, n. 264, per il tramite dei soggetti di cui all'articolo 1 della
legge  11 gennaio 1979, n. 12, e degli altri soggetti abilitati dalle
vigenti  disposizioni  alla  gestione  ed  alla  amministrazione  del
personale  dipendente del settore agricolo, ovvero delle associazioni
sindacali   dei  datori  di  lavoro  alle  quali  essi  aderiscono  o
conferiscono  mandato. I datori di lavoro privati e gli enti pubblici
economici,  con  riferimento  all'assolvimento dei predetti obblighi,
possono  avvalersi della facolta' di cui all'articolo 5, primo comma,
della  legge  11  gennaio  1979,  n.  12,  anche  nei confronti delle
medesime  associazioni  sindacali  che  provvedono  alla  tenuta  dei
documenti con personale in possesso dei requisiti di cui all'articolo
1, primo comma, della citata legge n. 12 del 1979.".
  2.  All'articolo  9-bis  del  decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608,
il comma 2 e' sostituito dal seguente:
  "2.  In  caso di instaurazione del rapporto di lavoro subordinato e
di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, anche di socio
lavoratore  di  cooperativa,  i  datori  di  lavoro privati, gli enti
pubblici  economici e le pubbliche Amministrazioni sono tenuti a dare
comunicazione  contestuale  al  servizio  competente  nel  cui ambito
territoriale  e'  ubicata  la sede di lavoro, dei dati anagrafici del
lavoratore,  della  data  di  assunzione,  della  data  di cessazione
qualora  il  rapporto  non sia a tempo indeterminato, della tipologia
contrattuale,   della   qualifica  professionale  e  del  trattamento
economico  e normativo. Le comunicazioni possono essere effettuate ai
sensi  del  decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n.  445. La medesima procedura si applica ai tirocini di formazione e
orientamento  ed  ad ogni altro tipo di esperienza lavorativa ad essi
assimilata.  Nel  caso in cui l'instaurazione del rapporto avvenga in
giorno  festivo,  nelle  ore  serali  o  notturne,  ovvero in caso di
emergenza,  la  comunicazione  di  cui  al presente comma deve essere
effettuata entro il primo giorno utile successivo.".
  3.  All'articolo  21  della  legge 29 aprile 1949, n. 264, il primo
comma e' sostituito dal seguente:
  "I datori di lavoro sono tenuti altresi' a comunicare la cessazione
dei  rapporti  di  lavoro,  entro  i cinque giorni successivi, quando
trattasi  di rapporti a tempo indeterminato ovvero nei casi in cui la
cessazione sia avvenuta in data diversa da quella comunicata all'atto
dell'assunzione.".
  4.  All'articolo  15,  sesto  comma, della legge 29 aprile 1949, n.
264, le parole: "un anno" sono sostituite dalle seguenti: "sei mesi".
 
          Note all'art. 6:
              -  Il testo vigente dell'art. 4 del decreto legislativo
          21 aprile 2000, n. 181, e' stato introdotto dall'art. 5 del
          presente decreto.
              -  Il  testo del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
          286   (Testo   unico   delle  disposizioni  concernenti  la
          disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
          straniero),  e'  pubblicato  nel supplemento ordinario alla
          Gazzetta Ufficiale n. 191 del 18 agosto 1998.
              -   Il   testo  della  legge  3 ottobre  1987,  n.  398
          (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
          31 luglio  1987, n. 317, recante norme in materia di tutela
          dei lavoratori italiani operanti nei Paesi extra-comunitari
          e   di  rivalutazione  delle  pensioni  erogate  dai  fondi
          speciali   gestiti   dall'I.N.P.S.),  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 3 ottobre 1987, n. 231.
              -  Il testo della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per
          il  diritto  al  lavoro  dei  disabili)  e'  pubblicata nel
          supplemento  ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale n. 68 del
          23 marzo 1999.
              -  Il  testo del decreto legislativo 26 maggio 1997, n.
          152  (Attuazione  della  direttiva  91/533/CEE  concernente
          l'obbligo  del  datore di lavoro di informare il lavoratore
          delle  condizioni applicabili al contratto o al rapporto di
          lavoro),  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 135 del
          12 giugno 1997.
              -  Il  testo  vigente  dell'art.  9-bis,  comma  2, del
          decreto-legge  1  ottobre  1996,  n.  510, convertito dalla
          legge  28 novembre  1996,  n.  608 (Disposizioni urgenti in
          materia  di lavori socialmente utili, interventi a sostegno
          del   reddito   e  nel  settore  previdenziale),  e'  stato
          introdotto dal comma 2 del presente articolo.
              -  Il  testo vigente dell'art. 21, comma 1, della legge
          29 aprile 1949, n. 264, e' stato introdotto dal comma 3 del
          presente articolo.
              -  Il testo dell'art. 1 della legge 11 gennaio 1979, n.
          12, e' il seguente:
              "Art.  1 (Esercizio della professione di consulente del
          lavoro).  -  Tutti  gli  adempimenti  in materia di lavoro,
          previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti,
          quando  non  sono curati dal datore di lavoro, direttamente
          od a mezzo di propri dipendenti, non possono essere assunti
          se   non   da  coloro  che  siano  iscritti  nell'albo  dei
          consulenti  del  lavoro  a norma dell'art. 9 della presente
          legge, salvo il disposto del successivo art. 40, nonche' da
          coloro  che  siano  iscritti  negli  albi  degli avvocati e
          procuratori   legali,   dei   dottori  commercialisti,  dei
          ragionieri  e  periti commerciali, i quali in tal caso sono
          tenuti  a  darne  comunicazione agli ispettorati del lavoro
          delle   province  nel  cui  ambito  territoriale  intendono
          svolgere gli adempimenti di cui sopra.
              I   dipendenti   del   Ministero  del  lavoro  e  della
          previdenza  sociale  che  abbiano prestato servizio, almeno
          per  quindici  anni,  con  mansioni di ispettori del lavoro
          presso  gli  ispettorati  del  lavoro, sono esonerati dagli
          esami per l'iscrizione all'albo dei consulenti del lavoro e
          dal  tirocinio  per esercitare tale attivita'. Il personale
          di  cui  al  presente  comma  non  potra'  essere  iscritto
          all'albo  della  provincia dove ha prestato servizio se non
          dopo quattro anni dalla cessazione del servizio stesso.
              Il  titolo di consulente del lavoro spetta alle persone
          che,  munite dell'apposita abilitazione professionale, sono
          iscritte nell'albo di cui all'art. 8 della presente legge.
              Le  imprese  considerate artigiane ai sensi della legge
          25 luglio  1956,  n. 860, nonche' le altre piccole imprese,
          anche  in  forma cooperativa, possono affidare l'esecuzione
          degli  adempimenti  di  cui  al  primo  comma a servizi o a
          centri  di  assistenza  fiscale  istituiti dalle rispettive
          associazioni  di  categoria.  Tali  servizi  possono essere
          organizzati  a  mezzo  dei  consulenti del lavoro, anche se
          dipendenti dalle predette associazioni.
              Per lo svolgimento delle operazioni di calcolo e stampa
          relative  agli  adempimenti  di cui al primo comma, nonche'
          per l'esecuzione delle attivita' strumentali ed accessorie,
          le  imprese  di cui al quarto comma possono avvalersi anche
          di  centri  di  elaborazione  dati  costituiti  e  composti
          esclusivamente  da  soggetti iscritti agli albi di cui alla
          presente legge con versamento, da parte degli stessi, della
          contribuzione  integrativa  alle  casse  di  previdenza sul
          volume  di  affari  ai  fini  I.V.A.,  ovvero  costituiti o
          promossi  dalle  rispettive  associazioni di categoria alle
          condizioni  definite  al  citato quarto comma. I criteri di
          attuazione  della  presente disposizione sono stabiliti dal
          Ministero  del  lavoro e della previdenza sociale sentiti i
          rappresentanti  delle  associazioni  di  categoria  e degli
          ordini  e collegi professionali interessati. Le imprese con
          oltre  250  addetti che non si avvalgono, per le operazioni
          suddette, di proprie strutture interne possono demandarle a
          centri  di  elaborazione  dati,  di diretta costituzione od
          esterni,  i  quali  devono essere in ogni caso assistiti da
          uno o piu' soggetti di cui al primo comma.
              Presso  il  Ministero  del  lavoro  e  della previdenza
          sociale  e' istituito un comitato di monitoraggio, composto
          dalle  associazioni  di categoria, dai rappresentanti degli
          ordini  e  collegi  di  cui  alla  presente  legge  e delle
          organizzazioni      sindacali     comparativamente     piu'
          rappresentative   a   livello   nazionale,  allo  scopo  di
          esaminare  i problemi connessi all'evoluzione professionale
          ed occupazionale del settore.".
              - Il testo dell'art. 5, primo comma, della citata legge
          n. 12 del 1979, e' il seguente:
              "Per  lo  svolgimento  dell'attivita' di cui all'art. 2
          della  presente  legge  i  documenti  dei  datori di lavoro
          possono  essere  tenuti presso lo studio dei consulenti del
          lavoro.  In  tal  caso  devono  essere  tenuti sul luogo di
          lavoro, a disposizione degli incaricati alla vigilanza, una
          copia  del  libro  di  matricola  ed  un registro sul quale
          effettuare  le  scritturazioni  previste all'art. 20, primo
          comma,  n.  2,  del  testo  unico  delle  disposizioni  per
          l'assicurazione   obbligatoria  contro  gli  infortuni  sul
          lavoro  e  le malattie professionali, approvato con decreto
          del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.".
              - Si riporta il testo dell'art. 9-bis del decreto-legge
          1  ottobre  1996,  n.  510,  convertito, con modificazioni,
          dalla  legge 28 novembre 1996, n. 608 (Disposizioni urgenti
          in materia di lavoratori socialmente utili, di interventi a
          sostegno  del  reddito  e  nel settore previdenziale), come
          modificato dal decreto qui pubblicato:
              "Art.  9-bis (Disposizioni in materia di collocamento).
          -  1.  Nell'ambito  di  applicazione  della  disciplina del
          collocamento  ordinario,  agricolo  e  dello  spettacolo, i
          datori  di  lavoro  privati  e  gli enti pubblici economici
          procedono  a  tutte  le  assunzioni  nell'osservanza  delle
          disposizioni  di legge vigenti in materia. Restano ferme le
          norme  in  materia di iscrizione dei lavoratori nelle liste
          di  collocamento  nonche' le disposizioni di cui all'art. 8
          della  legge  30  dicembre  1986, n. 943, e dell'art. 2 del
          decreto-legge  31  luglio  1987,  n.  317,  convertito, con
          modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398.
              2.  In  caso  di  instaurazione  del rapporto di lavoro
          subordinato  e  di  lavoro  autonomo  in forma coordinata e
          continuativa,  anche  di socio lavoratore di cooperativa, i
          datori  di lavoro privati, gli enti pubblici economici e le
          pubbliche  Amministrazioni sono tenuti a dare comunicazione
          contestuale   al   servizio   competente   nel  cui  ambito
          territoriale  e'  ubicata  la  sede  di  lavoro,  dei  dati
          anagrafici  del lavoratore, della data di assunzione, della
          data  di  cessazione  qualora  il  rapporto non sia a tempo
          indeterminato,    della   tipologia   contrattuale,   della
          qualifica  professionale  e  del  trattamento  economico  e
          normativo.  Le  comunicazioni  possono essere effettuate ai
          sensi   del   decreto   del   Presidente  della  Repubblica
          28 dicembre  2000, n. 445. La medesima procedura si applica
          ai  tirocini  di formazione e orientamento ed ad ogni altro
          tipo  di esperienza lavorativa ad essi assimilata. Nel caso
          in  cui  l'instaurazione  del  rapporto  avvenga  in giorno
          festivo,  nelle  ore  serali  o notturne, ovvero in caso di
          emergenza,  la  comunicazione di cui al presente comma deve
          essere effettuata entro il primo giorno utile successivo.
              3.  A decorrere dal 1 gennaio 1996, il datore di lavoro
          e'    tenuto   a   consegnare   al   lavoratore,   all'atto
          dell'assunzione,     una    dichiarazione,    sottoscritta,
          contenente  i dati della registrazione effettuata nel libro
          matricola  in  uso.  Nel  caso  in  cui  non si applichi il
          contratto collettivo il datore di lavoro e' altresi' tenuto
          ad  indicare  la  durata delle ferie, la periodicita' della
          retribuzione, i termini del preavviso di licenziamento e la
          durata  normale  giornaliera  o  settimanale  di lavoro. La
          mancata  consegna  al lavoratore della dichiarazione di cui
          al   presente  comma  ed  il  mancato  invio  alla  sezione
          circoscrizionale  per  l'impiego della comunicazione di cui
          al comma 2 contenente tutti gli elementi ivi indicati, sono
          puniti  con  la  sanzione  amministrativa  da  L. 500.000 a
          L. 3.000.000  per  ciascun  lavoratore  interessato. Con la
          medesima  sanzione  e' punita l'omessa esibizione del libro
          matricola   nel   caso  in  cui  da  quest'ultima  consegua
          l'impossibilita'  di  accertare  che  il registro sia stato
          compilato antecedentemente all'assunzione.
              4.  Nei confronti del lavoratore domestico gli obblighi
          di  cui  ai  commi 2 e 3 sono adempiuti tramite la denuncia
          dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.)
          prevista  dalle  vigenti disposizioni. Il predetto Istituto
          provvede  periodicamente a darne comunicazione alla sezione
          circoscrizionale per l'impiego.
              5.  Ove  il  datore di lavoro intenda beneficiare delle
          agevolazioni  eventualmente  previste  per l'assunzione, la
          comunicazione  di  cui  al  comma  2,  viene  integrata con
          l'indicazione degli elementi all'uopo necessari. La sezione
          circoscrizionale  per  l'impiego  provvede alle conseguenti
          comunicazioni    agli    enti    gestori   delle   predette
          agevolazioni.  Con  decreto del Ministro del lavoro e della
          previdenza    sociale    viene   determinato   un   modello
          semplificato   per   tutte   le  predette  comunicazioni  e
          dichiarazioni.
              6.  Il  datore  di  lavoro ha facolta' di effettuare le
          dichiarazioni e le comunicazioni di cui ai commi precedenti
          per  il  tramite dei soggetti di cui all'art. 1 della legge
          11  gennaio  1979,  n. 12, e degli altri soggetti abilitati
          dalle   vigenti  disposizioni  di  legge  alla  gestione  e
          all'amministrazione  del  personale  dipendente del settore
          agricolo  ovvero  dell'associazione sindacale dei datori di
          lavoro  alla  quale egli aderisca o conferisca mandato. Nei
          confronti  di  quest'ultima  puo'  altresi' esercitare, con
          riferimento alle predette dichiarazioni e comunicazioni, la
          facolta'  di  cui  all'art. 5, comma 1, della citata legge.
          Nei  confronti  del  soggetto  incaricato dall'associazione
          sindacale  alla  tenuta  dei  documenti  trova applicazione
          l'ultimo comma del citato art. 5.
              7.  Il  datore  di  lavoro  che  assume senza osservare
          l'obbligo  di  riserva  di  cui all'art. 25, comma 1, della
          legge  23  luglio  1991,  n. 223, e' punito con la sanzione
          amministrativa  prevista  dal  comma  3, terzo periodo, per
          ogni  lavoratore  riservatario non assunto. Inoltre, fino a
          che  rimane  inadempiente  al  predetto  obbligo,  non puo'
          godere  dei  benefici previsti dalla legislazione statale e
          da  quella  regionale,  con  riferimento  ai lavoratori che
          abbia assunto dal momento della violazione.
              8.  Presso  le  sezioni  circoscrizionali per l'impiego
          possono  essere costituiti nuclei speciali di vigilanza con
          particolare   riguardo  ai  controlli  sul  rispetto  delle
          disposizioni  contenute  nei  commi precedenti. Ai predetti
          nuclei, funzionalmente dipendenti dal capo dell'ispettorato
          provinciale del lavoro, puo' essere temporaneamente adibito
          anche  personale  di profilo professionale non ispettivo in
          possesso   di  adeguata  professionalita'.  A  quest'ultimo
          personale sono attribuiti, per il periodo della adibizione,
          i  poteri  di cui all'art. 3 del decreto-legge 12 settembre
          1983, n. 463, convertito, con modificazione, dalla legge 11
          novembre 1983, n. 638.
              9.  Per  far  fronte  ai maggiori impegni in materia di
          ispezione  e  di servizi all'impiego derivanti dal presente
          decreto,  il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
          organizza  corsi  di  riqualificazione professionale per il
          personale   interessato,   finalizzati   allo   svolgimento
          dell'attivita'  di  vigilanza  e  di  ispezione.  Per  tali
          finalita'  e'  autorizzata la spesa di lire 500 milioni per
          l'anno  1995  e  di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni
          1996,  1997  e  1998.  Al relativo onere, comprensivo delle
          spese  di  missione  per  tutto  il personale, di qualsiasi
          livello  coinvolto  nell'attivita'  formativa si provvede a
          carico   del   Fondo  di  cui  all'art.  1,  comma  7,  del
          decreto-legge  20  maggio  1993,  n.  148,  convertito, con
          modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
              10.  Le convenzioni gia' stipulate ai sensi, da ultimo,
          dell'art. 1, comma 13, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n.
          511, conservano efficacia.
              11.  Salvo  diversa  determinazione  della  commissione
          regionale per l'impiego, assumibile anche con riferimento a
          singole circoscrizioni, i lavoratori da avviare a selezione
          presso  pubbliche amministrazioni locali o periferiche sono
          individuati  tra  i  soggetti  che  si presentano presso le
          sezioni   circoscrizionali   per   l'impiego   nel   giorno
          prefissato  per  l'avviamento.  A  tale  scopo  gli uffici,
          attraverso i mezzi di informazione, provvedono a dare ampia
          diffusione  alle  richieste  pervenute,  da  evadere  entro
          quindici   giorni.  All'individuazione  dei  lavoratori  da
          avviare  si  perviene  secondo  l'ordine  di  punteggio con
          precedenza  per  coloro  che  risultino gia' inseriti nelle
          graduatorie  di  cui  all'art.  16  della legge 28 febbraio
          1987, n. 56.
              12.  Ai  fini della formazione delle graduatorie di cui
          al  comma  11  si tiene conto dell'anzianita' di iscrizione
          nelle  liste  nel  limite  massimo  di sessanta mesi, salvo
          diversa   deliberazione  delle  commissioni  regionali  per
          l'impiego  le  quali  possono anche rideterminare, ai sensi
          dell'art. 10, comma 3, della legge 28 febbraio 1987, n. 56,
          l'incidenza,   sulle   graduatorie,   degli   elementi  che
          concorrono  alla loro formazione. Gli orientamenti generali
          assunti in materia dalla Commissione centrale per l'impiego
          valgono anche ai fini della formulazione delle disposizioni
          modificative  del decreto del Presidente della Repubblica 9
          maggio 1994, n. 487, capo III, contemplate dal comma 13.
              13.  Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2, comma
          9,  della  legge  24  dicembre  1993,  n.  537,  al fine di
          realizzare  una  piu'  efficiente  azione amministrativa in
          materia   di   collocamento,   sono   dettate  disposizioni
          modificative  delle  norme del decreto del Presidente della
          Repubblica  18 aprile 1994, n. 345, intese a semplificare e
          razionalizzare  i  procedimenti  amministrativi concernenti
          gli  esoneri  parziali,  le compensazioni territoriali e le
          denunce  dei  datori  di lavoro, del decreto del Presidente
          della  Repubblica  9  maggio 1994, n. 487, capi III e IV, e
          del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994,
          n. 346. Il relativo decreto del Presidente della Repubblica
          e'  emanato, entro centottanta giorni dalla data di entrata
          in  vigore  del  presente decreto, su proposta del Ministro
          del  lavoro  e della previdenza sociale, di concerto con il
          Ministro  per  la  funzione  pubblica  e,  per  la  materia
          disciplinata   dal  citato  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  n.  346  del  1994,  anche  con il concerto del
          Ministro  degli affari esteri. Fino alla data di entrata in
          vigore  del decreto e comunque per un periodo non superiore
          a  centottanta  giorni  dalla data di entrata in vigore del
          presente  decreto  rimane  sospesa  l'efficacia delle norme
          recate dal citato decreto n. 345 del 1994, n. 346 del 1994,
          e  del  decreto  del Presidente della Repubblica n. 487 del
          1994,  capo  IV  e  l'allegata  tabella  dei criteri per la
          formazione delle graduatorie.
              14. In attesa della piena attuazione del riordino degli
          uffici   periferici   del  Ministero  del  lavoro  e  della
          previdenza  sociale,  il personale dei nuclei dell'Arma dei
          carabinieri  in  servizio  presso l'ispettorato provinciale
          del    lavoro    dipende,    funzionalmente,    dal    capo
          dell'ispettorato provinciale del lavoro e, gerarchicamente,
          dal   comandante  del  reparto  appositamente  istituito  e
          operante  alle dirette dipendenze del Ministro del lavoro e
          della  previdenza  sociale,  il quale, con proprio decreto,
          puo' attribuire i compiti specifici in materia di ispezione
          al   fine   di   potenziare  i  servizi  di  vigilanza  per
          l'applicazione  della  normativa nel settore del lavoro. La
          dotazione    organica   del   contingente   dell'Arma   dei
          carabinieri  di  cui all'art. 16 del decreto del Presidente
          della  Repubblica  19  marzo  1955, n. 520, e' aumentata di
          centoquarantatre  unita'  di  cui  due  ufficiali,  novanta
          unita'  ripartite tra i vari gradi di maresciallo, ventidue
          unita' ripartite tra i gradi di vice brigadiere, brigadiere
          e  brigadiere  capo, ventinove unita' appartenenti al ruolo
          appuntati     e     carabinieri.     All'onere    derivante
          dall'incremento  relativo  alle centodue unita' valutato in
          lire  1.800 milioni per l'anno 1995 e in lire 5.423 milioni
          a  decorrere  dall'anno  1996,  si  provvede a carico dello
          stanziamento  iscritto sul capitolo 2509 del medesimo stato
          di previsione per l'anno 1995 e corrispondenti capitoli per
          gli   anni  successivi.  All'onere  relativo  alle  residue
          quarantuno  unita'  si  provvede ai sensi e per gli effetti
          del  decreto  dell'assessorato del lavoro, della previdenza
          sociale,  della formazione professionale e dell'emigrazione
          della  regione siciliana in data 21 maggio 1996, pubblicato
          nella  Gazzetta ufficiale della Regione siciliana n. 37 del
          20 luglio 1996.
              15.   Contro  i  provvedimenti  adottati  dagli  uffici
          provinciali  del  lavoro  e  della  massima  occupazione in
          materia di rilascio e revoca delle autorizzazioni al lavoro
          in  favore  dei cittadini extracomunitari, nonche' contro i
          provvedimenti  adottati  dagli  ispettori  provinciali  del
          lavoro  in  materia  di  rilascio dei libretti di lavoro in
          favore  della  medesima categoria di lavoratori, e' ammesso
          ricorso,  entro  il  termine di trenta giorni dalla data di
          ricevimento  del  provvedimento impugnato, rispettivamente,
          al  direttore  dell'ufficio  regionale  del  lavoro e della
          massima   occupazione   e   al  direttore  dell'ispettorato
          regionale   del  lavoro,  competenti  per  territorio,  che
          decidono  con provvedimento definitivo. I ricorsi avverso i
          predetti  provvedimenti,  pendenti  alla data del 14 giugno
          1995, continuano ad essere decisi dal Ministro del lavoro e
          della previdenza sociale.".
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  21 della legge 29
          aprile 1949, n. 264 (Provvedimenti in materia di avviamento
          al  lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente
          disoccupati), come modificato dal decreto qui pubblicato:
              "Art.  21.  - I datori di lavoro sono tenuti altresi' a
          comunicare  la  cessazione  dei rapporti di lavoro, entro i
          cinque  giorni  successivi,  quando  trattasi di rapporti a
          tempo  indeterminato  ovvero  nei casi in cui la cessazione
          sia  avvenuta in data diversa da quella comunicata all'atto
          dell'assunzione.
              I  datori  di  lavoro  dell'agricoltura non sono tenuti
          alla  comunicazione  di  cui  al precedente comma quando si
          tratti di braccianti giornalieri.".
              -  Per il testo del citato decreto del Presidente della
          Repubblica n. 445 del 2000 si veda la nota all'art. 3.
              -  Il  testo  dell'art.  15,  sesto comma, della citata
          legge   n.  264  del 1949,  come  modificato  dal  presente
          decreto, e' il seguente:
              "I  lavoratori  licenziati da una azienda per riduzione
          di  personale hanno la precedenza nella riassunzione presso
          la medesima azienda entro sei mesi.".