Art. 7. 1. All'articolo 5 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1 le parole: "attuazione della delega di cui all'articolo 45, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, concernente la" sono soppresse; b) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: "2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 4-bis, commi 4, 5, 6, si applicano a decorrere dalla data stabilita dal decreto di cui al comma 7 del medesimo articolo 4-bis. A decorrere dalla medesima data il comma 2 dell'articolo 14 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, e' soppresso.". 2. Le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 2 e 3, si applicano a decorrere dalla data stabilita dal decreto di cui al comma 7 dell'articolo 4-bis, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, introdotto dall'articolo 6, comma 1.
Note all'art. 7: - Il testo dell'art. 5 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: "Art. 5. - In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione continuano a trovare applicazione le disposizioni vigenti in tema di trattamenti previdenziali in caso di disoccupazione, ivi compresa la disciplina dell'indennita' di mobilita', di cui all'art. 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223. 2. In sede di attuazione della delega di cui al comma 1 sono individuati criteri e modalita' di raccordo tra l'attivita' svolta dai servizi competenti ai sensi del presente decreto e quella delle strutture private autorizzate all'attivita' di mediazione tra domanda e offerta di lavoro ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469. 2-bis. Le disposizioni di cui all'art. 4-bis, commi 4, 5 e 6, si applicano a decorrere dalla data stabilita dal decreto di cui al comma 7 del medesimo art. 4-bis. A decorrere dalla medesima data il comma 2 dell'art. 14, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, e' soppresso.". - Il testo del comma 2, dell'art. 14, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 (Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'art. 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144), e' il seguente: "2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, i datori di lavoro soggetti alle disposizioni del testo unico debbono comunicare all'INAIL, ferme restando le disposizioni di cui all'art. 12 del medesimo testo unico, il codice fiscale dei lavoratori assunti o cessati dal servizio contestualmente all'instaurazione del rapporto di lavoro o alla sua cessazione. In caso di omessa o errata comunicazione e' applicata una sanzione amministrativa di lire centomila per lavoratore. Ai proventi derivanti dalla comminazione di detta sanzione si applicano le disposizioni di cui all'art. 197 del testo unico e successive modificazioni e integrazioni.".