Art. 7.

  1.  All'articolo  5 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a)  al  comma  1  le  parole:  "attuazione  della  delega  di cui
all'articolo  45,  comma  1,  della  legge  17  maggio  1999, n. 144,
concernente la" sono soppresse;
    b) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
  "2-bis.  Le  disposizioni di cui all'articolo 4-bis, commi 4, 5, 6,
si  applicano  a decorrere dalla data stabilita dal decreto di cui al
comma  7 del medesimo articolo 4-bis. A decorrere dalla medesima data
il comma 2 dell'articolo 14 del decreto legislativo 23 febbraio 2000,
n. 38, e' soppresso.".
  2. Le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 2 e 3, si applicano
a  decorrere  dalla  data  stabilita  dal  decreto  di cui al comma 7
dell'articolo  4-bis, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181,
introdotto dall'articolo 6, comma 1.
 
          Note all'art. 7:
              -  Il  testo  dell'art.  5  del  decreto legislativo 21
          aprile  2000, n. 181, come modificato dal presente decreto,
          e' il seguente:
              "Art. 5. - In attesa della riforma degli ammortizzatori
          sociali  e  degli  incentivi  all'occupazione  continuano a
          trovare  applicazione  le  disposizioni  vigenti in tema di
          trattamenti  previdenziali  in  caso di disoccupazione, ivi
          compresa la disciplina dell'indennita' di mobilita', di cui
          all'art. 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223.
              2. In sede di attuazione della delega di cui al comma 1
          sono  individuati  criteri  e  modalita'  di  raccordo  tra
          l'attivita'  svolta  dai  servizi  competenti  ai sensi del
          presente   decreto   e   quella   delle  strutture  private
          autorizzate  all'attivita'  di  mediazione  tra  domanda  e
          offerta  di  lavoro  ai  sensi  dell'art.  10  del  decreto
          legislativo 23 dicembre 1997, n. 469.
              2-bis.  Le disposizioni di cui all'art. 4-bis, commi 4,
          5  e  6,  si applicano a decorrere dalla data stabilita dal
          decreto  di  cui  al  comma  7  del  medesimo art. 4-bis. A
          decorrere  dalla medesima data il comma 2 dell'art. 14, del
          decreto   legislativo   23   febbraio   2000,   n.  38,  e'
          soppresso.".
              -  Il  testo  del  comma  2,  dell'art. 14, del decreto
          legislativo  23  febbraio  2000,  n.  38  (Disposizioni  in
          materia  di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e
          le  malattie  professionali, a norma dell'art. 55, comma 1,
          della legge 17 maggio 1999, n. 144), e' il seguente:
              "2.  A  decorrere  dalla  data di entrata in vigore del
          presente  decreto  legislativo, i datori di lavoro soggetti
          alle   disposizioni  del  testo  unico  debbono  comunicare
          all'INAIL,  ferme  restando le disposizioni di cui all'art.
          12   del  medesimo  testo  unico,  il  codice  fiscale  dei
          lavoratori  assunti  o cessati dal servizio contestualmente
          all'instaurazione   del  rapporto  di  lavoro  o  alla  sua
          cessazione.  In  caso  di  omessa o errata comunicazione e'
          applicata una sanzione amministrativa di lire centomila per
          lavoratore.  Ai  proventi  derivanti  dalla comminazione di
          detta sanzione si applicano le disposizioni di cui all'art.
          197   del   testo   unico   e  successive  modificazioni  e
          integrazioni.".