IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visto l'articolo 40, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n.
144;
  Visto l'articolo 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 agosto 2002;
  Ritenuta  la  necessita'  di apportare modifiche al regolamento sui
servizi   di   bancoposta   al   fine  di  consentire  l'applicazione
dell'istituto del protesto anche agli assegni postali;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione dell'8 novembre 2002;
  Sulla  proposta  del  Ministro  dell'economia e delle finanze e del
Ministro delle comunicazioni;

                              E m a n a

                      il seguente regolamento:

                               Art. 1.
  1.  All'articolo  7  del decreto del Presidente della Repubblica 14
marzo 2001, n. 144, sono apportate le seguenti modifiche:
    a)  la  rubrica  e'  sostituita  dalla seguente: "Assegni postali
ordinari";
    b) i commi 1 e 3 sono abrogati;
    c) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
  "4.  Agli assegni postali ordinari si applicano le disposizioni del
regio   decreto   21  dicembre  1933,  n.  1736,  e  tutte  le  altre
disposizioni relative all'assegno bancario.".
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Note alle premesse:
              - L'art. 87, comma quinto della Costituzione conferisce
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  ed  emanare  i  decreti  aventi  valore di legge e i
          regolamenti.
              -  Il  testo  del  comma  4 dell'art. 40 della legge 23
          dicembre  1998,  n.  448 (Misure di finanza pubblica per la
          stabilizzazione e lo sviluppo) e' il seguente:
              "4. L'attivita' postale e' uniformata alle prescrizioni
          della  direttiva  97/67/CE  del  Parlamento  europeo  e del
          Consiglio,  del 15 dicembre 1997. A tal fine entro tre mesi
          dalla  data  di  entrata in vigore della presente legge, il
          Governo  emana, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge
          23   agosto   1988,   n.  400,  apposito  provvedimento  di
          modificazione    del   testo   unico   delle   disposizioni
          legislative   in   materia  postale,  di  bancoposta  e  di
          telecomunicazioni,  approvato  con  decreto  del Presidente
          della  Repubblica  29  marzo  1973,  n.  156,  e successive
          modificazioni,  volto  ad  assicurare  la prestazione di un
          servizio  postale universale con prezzi accessibili a tutti
          gli  utenti,  la  determinazione  dei  servizi  oggetto  di
          riserva  e  la  revoca delle concessioni di cui all'art. 29
          del   citato  testo  unico.  Il  provvedimento  introdurra'
          altresi' gli istituti della autorizzazione generale e della
          licenza  individuale  per  l'espletamento  di  servizi  non
          riservati  e  definira'  le  modalita'  di  applicazione ai
          servizi  di  bancoposta  della  normativa di cui al decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, fatti salvi i principi
          normativi  che  governano  il  risparmio  postale nelle sue
          peculiari caratteristiche.
              -  Il  testo  del  comma  2 dell'art. 17 della legge 23
          agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e'
          il seguente:
              "2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari.".
              -  Il  decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo
          2001,  n. 144, reca: "Regolamento recante norme sui servizi
          di bancoposta".
              -  Il  testo  dell'art.  23  del decreto legislativo 30
          luglio   1999,  n.  300  (Riforma  dell'organizzazione  del
          Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n.
          59) e' il seguente:
              "Art.  23 (Istituzione del Ministero e attribuzioni). -
          1. E' istituito il Ministero dell'economia e delle finanze.
              2. Al Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti
          spettanti  allo  Stato  in  materia  di politica economica,
          finanziaria    e    di   bilancio,   programmazione   degli
          investimenti pubblici, coordinamento della spesa pubblica e
          verifica  dei  suoi  andamenti, politiche fiscali e sistema
          tributario, demanio e patrimonio statale, catasto e dogane,
          programmazione,  coordinamento  e verifica degli interventi
          per  lo  sviluppo  economico,  territoriale  e settoriale e
          politiche  di  coesione.  Il  Ministero  svolge  altresi' i
          compiti  di  vigilanza  su  enti  e attivita' e le funzioni
          relative ai rapporti con autorita' di vigilanza e controllo
          previsti dalla legge.
              3.  Al  Ministero  sono  trasferite,  con  le  inerenti
          risorse, le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio
          e   della   programmazione   economica   e  delle  finanze,
          eccettuate  quelle  attribuite, anche dal presente decreto,
          ad  altri  Ministeri o ad agenzie fatte in ogni caso salve,
          ai  sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma 2, e 3,
          comma  1, lettere a) e b) della legge 15 marzo 1997, n. 59,
          le  funzioni  conferite  dalla  vigente  legislazione  alle
          regioni ed agli enti locali e alle autonomie funzionali.".
          Note all'art. 1:
              -  Il testo vigente dell'art. 7 del gia' citato decreto
          del  Presidente  della  Repubblica  n.  144/2001, a seguito
          delle modifiche apportate dal decreto qui pubblicato, e' il
          seguente:
              "Art. 7 (Assegni postali ordinari). - 1. (Abrogato).
              2.  L'assegno  postale  ordinario  e'  tratto  su conto
          corrente  postale.  All'atto  della  sua  presentazione  al
          pagamento,  Poste  accerta  la  disponibilita'  dei  fondi,
          annulla   il  titolo  e  provvede  all'addebito  sul  conto
          corrente del traente.
              3. (Abrogato).
              4.  Agli  assegni  postali  ordinari  si  applicano  le
          disposizioni del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, e
          tutte    le   altre   disposizioni   relative   all'assegno
          bancario.".
              - Si ritiene opportuno, comunque, riportare i commi 1 e
          3  dell'art. 7 del gia' citato decreto del Presidente della
          Repubblica  n.  144/2001,  abrogati  dall'art.  1, comma 1,
          lettera b), del presente decreto:
              "1.  Gli  assegni  postali  possono  essere  ordinari o
          vidimati.".
              "3. L'assegno postale vidimato e' tratto su Poste anche
          da  chi  non  e'  correntista  postale  e  non  puo' essere
          riscosso se non reca la vidimazione che comprova l'avvenuta
          acquisizione dei fondi da parte di Poste.".