Art. 2.
  1.  L'articolo  8  del  decreto  del Presidente della Repubblica 14
marzo 2001, n. 144, e' sostituito dal seguente:
  "Art. 8 (Assegni postali vidimati). - 1. L'assegno postale vidimato
e' tratto su Poste anche da chi non e' correntista postale e non puo'
essere  riscosso  se  non reca la vidimazione che comprova l'avvenuta
acquisizione dei fondi da parte di Poste.
  2.  Gli  assegni  postali  vidimati  sono pagabili a vista entro il
termine  massimo  di  due  mesi indicato sul titolo da Poste all'atto
della vidimazione, decorso il quale il titolo non e' piu' pagabile ed
il  traente  puo' richiedere a Poste la restituzione dei fondi. Entro
lo  stesso  termine  e' possibile constatare il rifiuto del pagamento
con  le  modalita'  previste  dagli  articoli 45 e seguenti del regio
decreto  21 dicembre 1933, n. 1736, al fine di esercitare il regresso
contro i giranti, il traente e gli altri obbligati.
  3.   Agli   assegni   postali  vidimati  si  applicano,  in  quanto
compatibili, le disposizioni sull'assegno bancario.".