Art. 3.
  1.  Il  comma  1  dell'articolo  9 del decreto del Presidente della
Repubblica 14 marzo 2001, n. 144, e' sostituito dal seguente:
  "1.  L'assegno  di  pagamento estero e' un assegno postale vidimato
utilizzato  per  il  pagamento  di fondi trasferiti dall'estero ed e'
spedito da Poste al beneficiario.".
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

    Dato a Roma, addi' 28 novembre 2002

                               CIAMPI

                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              Tremonti,   Ministro   dell'economia  e
                              delle finanze
                              Gasparri, Ministro delle comunicazioni

Visto, il Guardasigilli: Castelli
  Registrato alla Corte dei conti l'8 gennaio 2003
  Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari,
     registro n. 1
  Economia e finanze, foglio n. 24
 
          Nota all'art. 3:
              -  Il  nuovo  testo  dell'art.  9 del piu' volte citato
          decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n. 144/2001, a
          seguito   delle   modifiche   apportate   dal  decreto  qui
          pubblicato, e' il seguente:
              "Art.  9  (Assegno di pagamento estero). - 1. L'assegno
          di   pagamento   estero  e'  un  assegno  postale  vidimato
          utilizzato per il pagamento di fondi trasferiti dall'estero
          ed e' spedito da Poste al beneficiario.
              2.  L'assegno e' emesso da Poste con la clausola di non
          trasferibilita'  e  con un termine di validita', scaduto il
          quale non puo' essere pagato, ne' rinnovato.".