Art. 3. 1. Il comma 1 dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144, e' sostituito dal seguente: "1. L'assegno di pagamento estero e' un assegno postale vidimato utilizzato per il pagamento di fondi trasferiti dall'estero ed e' spedito da Poste al beneficiario.". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 28 novembre 2002 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Gasparri, Ministro delle comunicazioni Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti l'8 gennaio 2003 Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 24
Nota all'art. 3: - Il nuovo testo dell'art. 9 del piu' volte citato decreto del Presidente della Repubblica n. 144/2001, a seguito delle modifiche apportate dal decreto qui pubblicato, e' il seguente: "Art. 9 (Assegno di pagamento estero). - 1. L'assegno di pagamento estero e' un assegno postale vidimato utilizzato per il pagamento di fondi trasferiti dall'estero ed e' spedito da Poste al beneficiario. 2. L'assegno e' emesso da Poste con la clausola di non trasferibilita' e con un termine di validita', scaduto il quale non puo' essere pagato, ne' rinnovato.".