Art. 10.
             (Modifica dell'articolo 3 del decreto-legge
                        22 marzo 1993, n. 71)

1.  L'articolo  3  del decreto-legge 22 marzo 1993, n. 71, convertito
dalla legge 20 maggio 1993, n. 151, e' sostituito dal seguente:
"Art.  3.  -  (Benefici  alle  imprese  artigiane,  commerciali e del
turismo).  -  1.  Per le imprese artigiane, commerciali e del turismo
rientranti  nella  sfera  di  applicazione  degli accordi e contratti
collettivi  nazionali,  regionali e territoriali o aziendali, laddove
sottoscritti,  il riconoscimento di benefici normativi e contributivi
e'  subordinato  all'integrale  rispetto  degli  accordi  e contratti
citati, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro
e  dei  lavoratori  comparativamente  piu'  rappresentative sul piano
nazionale".
    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

      Data a Roma, addi' 14 febbraio 2003

                               CIAMPI

                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              Maroni,  Ministro  del  lavoro  e delle
                              politiche sociali

Visto, il Guardasigilli: Castelli