Art. 2.
              (Delega al Governo in materia di riordino
                 dei contratti a contenuto formativo
                           e di tirocinio)

1.  Il  Governo e' delegato ad adottare, su proposta del Ministro del
lavoro  e  delle  politiche  sociali, sentito il Ministro per le pari
opportunita',  di  concerto con il Ministro per la funzione pubblica,
con  il  Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e
con  il  Ministro  per  gli affari regionali, entro il termine di sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu'
decreti   legislativi   diretti   a  stabilire,  nel  rispetto  delle
competenze affidate alle regioni in materia di tutela e sicurezza del
lavoro  dalla  legge  costituzionale  18  ottobre 2001, n. 3, e degli
obiettivi  indicati dagli orientamenti annuali dell'Unione europea in
materia  di  occupazione,  la  revisione  e  la razionalizzazione dei
rapporti di lavoro con contenuto formativo, nel rispetto dei seguenti
principi e criteri direttivi:
a)  conformita'  agli  orientamenti comunitari in materia di aiuti di
Stato alla occupazione;
b)   attuazione  degli  obiettivi  e  rispetto  dei  criteri  di  cui
all'articolo 16, comma 5, della legge 24 giugno 1997, n. 196, al fine
di   riordinare   gli  speciali  rapporti  di  lavoro  con  contenuti
formativi,  cosi'  da  valorizzare  l'attivita'  formativa  svolta in
azienda,  confermando  l'apprendistato come strumento formativo anche
nella  prospettiva  di una formazione superiore in alternanza tale da
garantire  il  raccordo  tra  i  sistemi  della  istruzione  e  della
formazione,   nonche'   il  passaggio  da  un  sistema  all'altro  e,
riconoscendo  nel  contempo  agli  enti  bilaterali  e alle strutture
pubbliche    designate    competenze   autorizzatorie   in   materia,
specializzando  il  contratto  di  formazione  e  lavoro  al  fine di
realizzare  l'inserimento e il reinserimento mirato del lavoratore in
azienda;
c)  individuazione di misure idonee a favorire forme di apprendistato
e  di  tirocinio  di  impresa al fine del subentro nella attivita' di
impresa;
d)  revisione  delle misure di inserimento al lavoro, non costituenti
rapporto  di  lavoro,  mirate  alla  conoscenza diretta del mondo del
lavoro  con  valorizzazione  dello  strumento  convenzionale  fra  le
pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il sistema formativo e le imprese,
secondo modalita' coerenti con quanto previsto dagli articoli 17 e 18
della  legge  24 giugno 1997, n. 196, prevedendo una durata variabile
fra  uno e dodici mesi ovvero fino a ventiquattro mesi per i soggetti
disabili, in relazione al livello di istruzione, alle caratteristiche
della  attivita'  lavorativa e al territorio di appartenenza nonche',
con riferimento ai soggetti disabili, anche in base alla natura della
menomazione  e all'incidenza della stessa sull'allungamento dei tempi
di apprendimento in relazione alle specifiche mansioni in cui vengono
inseriti,  e  prevedendo  altresi'  la eventuale corresponsione di un
sussidio   in   un   quadro  di  razionalizzazione  delle  misure  di
inserimento non costituenti rapporti di lavoro;
e)  orientamento degli strumenti definiti ai sensi dei principi e dei
criteri  direttivi  di  cui  alle  lettere  b), c) e d), nel senso di
valorizzare  l'inserimento  o il reinserimento al lavoro delle donne,
particolarmente   di   quelle  uscite  dal  mercato  del  lavoro  per
l'adempimento  di  compiti  familiari e che desiderino rientrarvi, al
fine di superare il differenziale occupazionale tra uomini e donne;
f)  semplificazione e snellimento delle procedure di riconoscimento e
di  attribuzione  degli  incentivi  connessi ai contratti a contenuto
formativo,  tenendo  conto  del  tasso  di  occupazione  femminile  e
prevedendo anche criteri di automaticita';
g)  rafforzamento  dei meccanismi e degli strumenti di monitoraggio e
di   valutazione   dei   risultati  conseguiti,  anche  in  relazione
all'impatto  sui  livelli  di  occupazione  femminile  e sul tasso di
occupazione  in  generale,  per  effetto  della  ridefinizione  degli
interventi di cui al presente articolo da parte delle amministrazioni
competenti  e  tenuto  conto  dei criteri che saranno determinati dai
provvedimenti  attuativi,  in  materia  di  mercato del lavoro, della
legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
h)   sperimentazione   di   orientamenti,  linee-guida  e  codici  di
comportamento,  al  fine  di  determinare  i contenuti dell'attivita'
formativa,  concordati  da  associazioni  dei  datori e prestatori di
lavoro  comparativamente  piu'  rappresentative sul piano nazionale e
territoriale,  anche  all'interno  di  enti  bilaterali,  ovvero,  in
difetto  di accordo, determinati con atti delle regioni, d'intesa con
il Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
i)  rinvio  ai  contratti  collettivi  stipulati  da associazioni dei
datori  e prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative,
a livello nazionale, territoriale e aziendale, per la determinazione,
anche   all'interno   degli   enti  bilaterali,  delle  modalita'  di
attuazione dell'attivita' formativa in azienda.
 
          Note all'art. 2:
              - Il  testo della legge costituzionale 18 ottobre 2001,
          n.  3  (Modifiche  al  titolo  V  della parte seconda della
          Costituzione),   e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
          24 ottobre 2001, n. 248.
              - Il testo dell'art. 16, comma 5, della citata legge n.
          196 del 1997, e' il seguente:
              "5.  Il  Governo  emana  entro  nove mesi dalla data di
          entrata in vigore della presente legge, previo parere delle
          competenti commissioni parlamentari, norme regolamentari ai
          sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
          400,  sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri  e  del  Ministro  del  lavoro  e della previdenza
          sociale  in  materia  di  speciali  rapporti  di lavoro con
          contenuti formativi quali l'apprendistato e il contratto di
          formazione  e  lavoro,  allo  scopo  di  pervenire  ad  una
          disciplina   organica   della   materiasecondo  criteri  di
          valorizzazione  dei  contenuti  formativi,  con  efficiente
          utilizzo    delle    risorse    finanziarie   vigenti,   di
          ottimizzazione  ai  fini  della  creazione  di occasioni di
          impiego  delle specifiche tipologiche contrattuali, nonche'
          di  semplificazione,  razionalizzazione  e delegificazione,
          con  abrogazione,  ove occorra, delle norme vigenti. Dovra'
          altresi'  essere definito, nell'ambito delle suddette norme
          regolamentari,  un  sistema  organico  di  controlli  sulla
          effettivita'  dell'addestramento  e  sul reale rapporto tra
          attivita'   lavorativa   e   attivita'  formativa,  con  la
          previsione   di   specifiche  sanzioni  amministrative  per
          l'ipotesi  in  cui  le  condizioni previste dalla legge non
          siano state assicurate.".
              - Il   testo   dell'art.   1,   comma  2,  del  decreto
          legislativo   30 marzo   2001,   n.   165  (Norme  generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni pubbliche), e' il seguente:
              "2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
          amministrazioni  dello  Stato,  ivi compresi gli istituti e
          scuole  di  ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
          le  aziende  ed  amministrazioni dello Stato ad ordinamento
          autonomo,  le  regioni, le province, i comuni, le comunita'
          montane,  e  loro  consorzi  e associazioni, le istituzioni
          universitarie,  gli  istituti  autonomi  case  popolari, le
          camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
          loro  associazioni,  tutti  gli enti pubblici non economici
          nazionali,  regionali  e  locali,  le  amministrazioni,  le
          aziende  e  gli  enti  del  Servizio  sanitario  nazionale,
          l'Agenzia  per  la rappresentanza negoziale delle pubbliche
          amministrazioni  (ARAN)  e  le  agenzie  di  cui al decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n. 300.".
              - Il  testo dell'art. 17, della citata legge n. 196 del
          1997, e' il seguente:
              "Art.  17  (Riordino della formazione professionale). -
          1.   Allo   scopo  di  assicurare  ai  lavoratori  adeguate
          opportunita'  di  formazione  ed  elevazione  professionale
          anche  attraverso  l'integrazione del sistema di formazione
          professionale  con il sistema scolastico e con il mondo del
          lavoro  e un piu' razionale utilizzo delle risorse vigenti,
          anche  comunitarie, destinate alla formazione professionale
          e  al  fine di realizzare la semplificazione normativa e di
          pervenire  ad  una disciplina organica della materia, anche
          con  riferimento  ai profili formativi di speciali rapporti
          di   lavoro   quali   l'apprendistato  e  il  contratto  di
          formazione  e  lavoro,  il  presente  articolo definisce  i
          seguenti  principi  e  criteri  generali,  nel rispetto dei
          quali   sono   adottate   norme   di  natura  regolamentare
          costituenti  la  prima  fase  di  un  piu'  generale, ampio
          processo di riforma della disciplina in materia:
                a) valorizzazione   della   formazione  professionale
          quale  strumento per migliorare la qualita' dell'offerta di
          lavoro,   elevare  le  capacita'  competitive  del  sistema
          produttivo,  in  particolare  con  riferimento alle medie e
          piccole  imprese  e  alle  imprese artigiane e incrementare
          l'occupazione,    attraverso    attivita'   di   formazione
          professionale caratterizzate da moduli flessibili, adeguati
          alle   diverse   realta'   produttive   locali  nonche'  di
          promozione     e    aggiornamento    professionale    degli
          imprenditori,   dei   lavoratori   autonomi,  dei  soci  di
          cooperative,   secondo   modalita'   adeguate   alle   loro
          rispettive specifiche esigenze;
                b) attuazione  dei diversi interventi formativi anche
          attraverso  il  ricorso generalizzato a stages, in grado di
          realizzare   il   raccordo   tra   formazione  e  lavoro  e
          finalizzati    a    valorizzare   pienamente   il   momento
          dell'orientamento  nonche' a favorire un primo contatto dei
          giovani con le imprese;
                c) svolgimento    delle   attivita'   di   formazione
          professionale  da  parte  delle  regioni e/o delle province
          anche  in convenzione con istituti di istruzione secondaria
          e con enti privati aventi requisiti predeterminati;
                d) destinazione  progressiva  delle risorse di cui al
          comma  5  dell'art.  9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
          148,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 19 luglio
          1993,  n. 236, agli interventi di formazione dei lavoratori
          e  degli  altri soggetti di cui alla lettera a) nell'ambito
          di  piani formativi aziendali o territoriali concordati tra
          le parti sociali, con specifico riferimento alla formazione
          di  lavoratori  in  costanza  di  rapporto  di  lavoro,  di
          lavoratori    collocati   in   mobilita',   di   lavoratori
          disoccupati   per   i   quali   l'attivita'   formativa  e'
          propedeutica   all'assunzione;   le  risorse  di  cui  alla
          presente   lettera   confluiranno   in  uno  o  piu'  fondi
          nazionali,   articolati  regionalmente  e  territorialmente
          aventi  configurazione  giuridica  di  tipo  privatistico e
          gestiti  con  partecipazione  delle parti sociali; dovranno
          altresi'  essere  definiti i meccanismi di integrazione del
          fondo di rotazione;
                e) attribuzione   al  Ministro  del  lavoro  e  della
          previdenza  sociale  di  funzioni propositive ai fini della
          definizione  da parte del comitato di cui all'art. 5, comma
          5,  dei  criteri  e delle modalita' di certificazione delle
          competenze acquisite con la formazione professionale;
                f) adozione  di  misure  idonee  a  favorire, secondo
          piani   di   intervento   predisposti   dalle  regioni,  la
          formazione  e  la  mobilita'  interna  o esterna al settore
          degli  addetti  alla  formazione  professionale  nonche' la
          ristrutturazione    degli   enti   di   formazione   e   la
          trasformazione  dei  centri in agenzie formative al fine di
          migliorare  l'offerta formativa e facilitare l'integrazione
          dei  sistemi;  le  risorse  finanziarie da destinare a tali
          interventi saranno individuate con decreto del Ministro del
          lavoro   e   della  previdenza  sociale  nell'ambito  delle
          disponibilita',  da  preordinarsi allo scopo, esistenti nel
          Fondo   di  cui  all'art.  1,  comma 7,  del  decreto-legge
          20 maggio  1993,  n.  148,  convertito,  con modificazioni,
          dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;
                g) semplificazione  delle  procedure, ivi compresa la
          eventuale sostituzione della garanzia fidejussoria prevista
          dall'art.  56  della  legge  6 febbraio  1996,  n.  52, per
          effetto  delle  disposizioni  di  cui ai commi 3 e seguenti
          definite  a  livello  nazionale  anche attraverso parametri
          standard,  con  deferimento  ad  atti delle amministrazioni
          competenti,  adottati anche ai sensi dell'art. 17, comma 3,
          della   legge   23 agosto   1988,   n.  400,  e  successive
          modificazioni, ed a strumenti convenzionali oltre che delle
          disposizioni    di    natura   integrativa,   esecutiva   e
          organizzatoria  anche della disciplina di specifici aspetti
          nei  casi previsti dalle disposizioni regolamentari emanate
          ai  sensi  del  comma  2,  con particolare riferimento alla
          possibilita'  di  stabilire  requisiti  minimi e criteri di
          valutazione     delle     sedi     operative     ai    fini
          dell'accreditamento;
                h) abrogazione, ove occorra, delle norme vigenti.
              2. Le disposizioni regolamentari di cui al comma 1 sono
          emanate,  a  norma  dell'art.  17,  comma  2,  della  legge
          23 agosto  1988,  n.  400,  entro  sei  mesi  dalla data di
          entrata  in  vigore  della  presente  legge, con uno o piu'
          decreti,  sulla  proposta  del Presidente del Consiglio dei
          Ministri  e  del  Ministro  del  lavoro  e della previdenza
          sociale,   di   concerto  con  i  Ministri  della  pubblica
          istruzione,  dell'universita' e della ricerca scientifica e
          tecnologica,  per  le  pari  opportunita',  del tesoro, del
          bilancio  e della programmazione economica, per la funzione
          pubblica  e  gli  affari  regionali,  sentita la Conferenza
          permanente  per  i  rapporti  tra lo Stato, le regioni e le
          province  autonome  di  Trento  e di Bolzano, previo parere
          delle competenti commissioni parlamentari.
              3.  A garanzia delle somme erogate a titolo di anticipo
          o  di  acconto  a  valere  sulle  risorse del Fondo sociale
          europeo   e   dei  relativi  cofinanziamenti  nazionali  e'
          istituito,  presso  il  Ministero  del  tesoro - Ragioneria
          generale   dello   Stato   -   Ispettorato   generale   per
          l'amministrazione  del  Fondo di rotazione per l'attuazione
          delle  politiche comunitarie (IGFOR), un fondo di rotazione
          con  amministrazione  autonoma e gestione fuori bilancio ai
          sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.
              4.  Il  Fondo  di  cui  al  comma 3 e' alimentato da un
          contributo  a  carico  dei soggetti privati attuatori degli
          interventi  finanziati,  nonche',  per  l'anno  1997, da un
          contributo   di   lire   30  miliardi  che  gravera'  sulle
          disponibilita'    derivanti    dal    terzo   del   gettito
          della maggiorazione   contributiva  prevista  dall'art.  25
          della  legge  21 dicembre  1978,  n. 845, che affluisce, ai
          sensi  dell'art.  9,  comma  5, del decreto-legge 20 maggio
          1993,  n.  148,  convertito, con modificazioni, dalla legge
          19 luglio  1993,  n.  236,  al  Fondo  di  rotazione per la
          formazione  professionale  e per l'accesso al Fondo sociale
          europeo previsto dal medesimo art. 25 della citata legge n.
          845 del 1978.
              5. Il Fondo di cui al comma 3 utilizzera' le risorse di
          cui  al  comma 4  per rimborsare gli organismi comunitari e
          nazionali,  erogatori  dei  finanziamenti, nelle ipotesi di
          responsabilita'  sussidiaria  dello  Stato membro, ai sensi
          dell'art. 23 del regolamento (CEE) n. 2082/93 del Consiglio
          del  20 luglio  1993,  accertate anche precedentemente alla
          data di entrata in vigore della presente legge.
              6.  Entro  sessanta  giorni  dalla  data  di entrata in
          vigore  della  presente  legge  il  Ministro del tesoro, di
          concerto  con  il  Ministro  del  lavoro e della previdenza
          sociale,   stabilisce  con  proprio  decreto  le  norme  di
          amministrazione  e di gestione del Fondo di cui al comma 3.
          Con  il  medesimo  decreto  e'  individuata  l'aliquota del
          contributo a carico dei soggetti privati di cui al comma 4,
          da  calcolare  sull'importo del funzionamento concesso, che
          puo'   essere  rideterminata  con  successivo  decreto  per
          assicurare  l'equilibrio finanziario del predetto Fondo. Il
          contributo non grava sull'importo dell'aiuto finanziario al
          quale hanno diritto i beneficiari.".
              - Il  testo dell'art. 18, della citata legge n. 196 del
          1997, e' il seguente:
              "Art.  18  (Tirocini formativi e di orientamento). - 1.
          Al  fine  di  realizzare momenti di alternanza tra studio e
          lavoro  e  di agevolare le scelte professionali mediante la
          conoscenza   diretta   del  mondo  del  lavoro,  attraverso
          iniziative  di  tirocini  pratici  e  stages  a  favore  di
          soggetti  che  hanno  gia'  assolto l'obbligo scolastico ai
          sensi  della  legge  31 dicembre 1962, n. 1859, con decreto
          del  Ministro  del  lavoro  e  della previdenza sociale, di
          concerto   con   il  Ministro  della  pubblica  istruzione,
          dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
          da  adottarsi  ai  sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto
          1988,  n.  400, sono emanate, entro nove mesi dalla data di
          entrata  in  vigore  della presente legge, disposizioni nel
          rispetto dei seguenti principi e criteri generali:
                a) possibilita'  di  promozione delle iniziative, nei
          limiti   delle   risorse  rese  disponibili  dalla  vigente
          legislazione,  anche  su  proposta  degli enti bilaterali e
          delle  associazioni  sindacali  dei  datori di lavoro e dei
          lavoratori,   da   parte   di   soggetti   pubblici   o   a
          partecipazione  pubblica  e  di soggetti privati non aventi
          scopo  di  lucro,  in  possesso  degli  specifici requisiti
          preventivamente  determinati in funzione di idonee garanzie
          all'espletamento    delle    iniziative   medesime   e   in
          particolare:  agenzie  regionali  per  l'impiego  e  uffici
          periferici  del  Ministero  del  lavoro  e della previdenza
          sociale;    universita';    provveditorati    agli   studi;
          istituzioni scolastiche non statali che rilascino titoli di
          studio con valore legale; centri pubblici di formazione e/o
          orientamento,  ovvero  a partecipazione pubblica o operanti
          in  regime  di convenzione ai sensi dell'art. 5 della legge
          21 dicembre  1978,  n.  845;  comunita'  terapeutiche  enti
          ausiliari  e  cooperative  sociali,  purche' iscritti negli
          specifici   albi   regionali,  ove  esistenti;  servizi  di
          inserimento   lavorativo   per  disabili  gestiti  da  enti
          pubblici delegati dalla regione;
                b) attuazione   delle   iniziative   nell'ambito   di
          progetti di orientamento e di formazione, con priorita' per
          quelli  definiti  all'interno di programmi operativi quadro
          predisposti   dalle   regioni,  sentite  le  organizzazioni
          sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale;
                c) svolgimento  dei  tirocini  sulla base di apposite
          convenzioni  intervenute tra i soggetti di cui alla lettera
          a) e i datori di lavoro pubblici e privati;
                d) previsione   della   durata   dei   rapporti   non
          costituenti  rapporti  di lavoro, in misura non superiore a
          dodici mesi, ovvero a ventiquattro mesi in caso di soggetti
          portatori  di  handicap,  da  modulare  in  funzione  della
          specificita' dei diversi tipi di utenti;
                e) obbligo   da   parte  dei  soggetti  promotori  di
          assicurare i tirocinanti mediante specifica convenzione con
          l'Istituto   nazionale   per   l'assicurazione  contro  gli
          infortuni  sul  lavoro  (INAIL)  e  per  la responsabilita'
          civile  e  di  garantire  la  presenza  di  un  tutore come
          responsabile  didattico-organizzativo  delle attivita'; nel
          caso in cui i soggetti promotori siano le agenzie regionali
          per  l'impiego  e  gli  uffici periferici del Ministero del
          lavoro  e  della  previdenza  sociale,  il datore di lavoro
          ospitante   puo'  stipulare  la  predetta  convenzione  con
          l'INAIL direttamente e a proprio carico;
                f) attribuzione  del valore di crediti formativi alle
          attivita'  svolte nel corso degli stages e delle iniziative
          di  tirocinio  pratico di cui al comma 1 da utilizzare, ove
          debitamente certificati, per l'accensione di un rapporto di
          lavoro;
                g) possibilita'  di  ammissione,  secondo modalita' e
          criteri  stabiliti  con  decreto  del Ministro del lavoro e
          della  previdenza  sociale,  e  nei  limiti  delle  risorse
          finanziarie preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo di
          cui  all'art.  1  del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
          n.   236,   al  rimborso  totale  o  parziale  degli  oneri
          finanziari connessi all'attuazione di progetti di tirocinio
          di  cui  al  presente  articolo a  favore  dei  giovani del
          Mezzogiorno  presso  imprese  di  regioni diverse da quelle
          operanti nella predetta area, ivi compresi, nel caso in cui
          i  progetti  lo  prevedano,  gli  oneri relativi alla spesa
          sostenuta  dall'impresa  per  il  vitto  e  l'alloggio  del
          tirocinante;
                h) abrogazione, ove occorra, delle norme vigenti;
                i) computabilita'  dei soggetti portatori di handicap
          impiegati  nei  tirocini ai fini della legge 2 aprile 1968,
          n.  482,  e  successive  modificazioni,  purche' gli stessi
          tirocini  siano  oggetto  di  convenzione  ai  sensi  degli
          articoli  5  e  17  della  legge 28 febbraio 1987, n. 56, e
          siano finalizzati all'occupazione.".