Art. 3.
              (Delega al Governo in materia di riforma
            della disciplina del lavoro a tempo parziale)

1.  Il  Governo e' delegato ad adottare, su proposta del Ministro del
lavoro  e  delle  politiche  sociali, sentito il Ministro per le pari
opportunita',  entro  il  termine di un anno dalla data di entrata in
vigore  della  presente  legge,  uno  o piu' decreti legislativi, con
esclusione  dei rapporti di lavoro alle dipendenze di amministrazioni
pubbliche,  recanti  norme per promuovere il ricorso a prestazioni di
lavoro  a  tempo  parziale,  quale  tipologia  contrattuale  idonea a
favorire l'incremento del tasso di occupazione e, in particolare, del
tasso di partecipazione delle donne, dei giovani e dei lavoratori con
eta'  superiore  ai  55 anni, al mercato del lavoro, nel rispetto dei
seguenti principi e criteri direttivi:
a)  agevolazione  del  ricorso  a prestazioni di lavoro supplementare
nelle  ipotesi di lavoro a tempo parziale cosiddetto orizzontale, nei
casi   e  secondo  le  modalita'  previsti  da  contratti  collettivi
stipulati   da   associazioni  dei  datori  e  prestatori  di  lavoro
comparativamente   piu'   rappresentative   su   scala   nazionale  o
territoriale,   anche   sulla   base   del  consenso  del  lavoratore
interessato in carenza dei predetti contratti collettivi;
b) agevolazione del ricorso a forme flessibili ed elastiche di lavoro
a  tempo parziale nelle ipotesi di lavoro a tempo parziale cosiddetto
verticale  e  misto,  anche  sulla  base  del consenso del lavoratore
interessato  in  carenza dei contratti collettivi di cui alla lettera
a),   e  comunque  a  fronte  di  una  maggiorazione  retributiva  da
riconoscere al lavoratore;
c)  estensione delle forme flessibili ed elastiche anche ai contratti
a tempo parziale a tempo determinato;
d)  previsione di norme, anche di natura previdenziale, che agevolino
l'utilizzo  di  contratti  a  tempo  parziale da parte dei lavoratori
anziani   al  fine  di  contribuire  alla  crescita  dell'occupazione
giovanile anche attraverso il ricorso a tale tipologia contrattuale;
e)  abrogazione  o integrazione di ogni disposizione in contrasto con
l'obiettivo  della  incentivazione del lavoro a tempo parziale, fermo
restando  il  rispetto  dei  principi  e delle regole contenute nella
direttiva 97/81/CE del Consiglio, del 15 dicembre 1997;
f) affermazione della computabilita' pro rata temporis in proporzione
dell'orario  svolto  dal  lavoratore  a  tempo parziale, in relazione
all'applicazione   di   tutte   le   norme   legislative  e  clausole
contrattuali  a loro volta collegate alla dimensione aziendale intesa
come numero dei dipendenti occupati in ogni unita' produttiva;
g)  integrale  estensione  al  settore  agricolo  del  lavoro a tempo
parziale.
 
          Nota all'art. 3:
              - Il   testo   della  direttiva  15 dicembre  1997,  n.
          97/81/CE  (Direttiva  del  Consiglio  relativa  all'accordo
          quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal
          CEEP  e  dalla CES), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          C.E. 20 gennaio 1998, n. L 14.