Art. 4.
             (Delega al Governo in materia di disciplina
          delle tipologie di lavoro a chiamata, temporaneo,
         coordinato e continuativo, occasionale, accessorio
                     e a prestazioni ripartite)

1.  Il  Governo e' delegato ad adottare, su proposta del Ministro del
lavoro  e  delle politiche sociali, entro il termine di un anno dalla
data  di  entrata  in vigore della presente legge, uno o piu' decreti
legislativi   recanti  disposizioni  volte  alla  disciplina  o  alla
razionalizzazione  delle  tipologie di lavoro a chiamata, temporaneo,
coordinato  e  continuativo,  occasionale, accessorio e a prestazioni
ripartite, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a)   riconoscimento   di   una   congrua   indennita'  cosiddetta  di
disponibilita'  a  favore del lavoratore che garantisca nei confronti
del  datore  di  lavoro la propria disponibilita' allo svolgimento di
prestazioni  di  carattere  discontinuo  o  intermittente, cosi' come
individuate  dai  contratti  collettivi stipulati da associazioni dei
datori  e  prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative
su   scala  nazionale  o  territoriale  o,  in  via  provvisoriamente
sostitutiva,  per  decreto  del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali,   ed   in   ogni   caso   prevedendosi  la  possibilita'  di
sperimentazione di detta tipologia contrattuale anche per prestazioni
rese  da  soggetti  in stato di disoccupazione con meno di 25 anni di
eta' ovvero da lavoratori con piu' di 45 anni di eta' che siano stati
espulsi  dal  ciclo produttivo in funzione di processi di riduzione o
trasformazione  di  attivita'  o  di  lavoro e iscritti alle liste di
mobilita'  e  di  collocamento;  eventuale non obbligatorieta' per il
prestatore  di  rispondere  alla  chiamata  del datore di lavoro, non
avendo  quindi  titolo  a  percepire  la  predetta  indennita' ma con
diritto  di  godere  di  una  retribuzione  proporzionale  al  lavoro
effettivamente svolto;
b)  con  riferimento  alle prestazioni di lavoro temporaneo, completa
estensione al settore agricolo del lavoro temporaneo tramite agenzia,
con  conseguente  applicabilita'  degli  oneri contributivi di questo
settore;
c) con riferimento alle collaborazioni coordinate e continuative:
1)  previsione  della stipulazione dei relativi contratti mediante un
atto scritto da cui risultino la durata, determinata o determinabile,
della  collaborazione,  la  riconducibilita'  di  questa a uno o piu'
progetti  o  programmi  di  lavoro  o  fasi  di esso, resi con lavoro
prevalentemente  proprio  e  senza vincolo di subordinazione, nonche'
l'indicazione di un corrispettivo, che deve essere proporzionato alla
qualita' e quantita' del lavoro;
2)   differenziazione   rispetto  ai  rapporti  di  lavoro  meramente
occasionali,  intendendosi  per tali i rapporti di durata complessiva
non  superiore  a  trenta  giorni  nel  corso dell'anno solare con lo
stesso   committente,  salvo  che  il  compenso  complessivo  per  lo
svolgimento della prestazione sia superiore a 5.000 euro;
3)  riconduzione  della fattispecie a uno o piu' progetti o programmi
di lavoro o fasi di esso;
4)  previsione  di  tutele  fondamentali  a presidio della dignita' e
della  sicurezza  dei  collaboratori,  con  particolare riferimento a
maternita',  malattia e infortunio, nonche' alla sicurezza nei luoghi
di lavoro, anche nel quadro di intese collettive;
5)  previsione  di  un  adeguato  sistema  sanzionatorio  nei casi di
inosservanza delle disposizioni di legge;
6)  ricorso,  ai  sensi  dell'articolo  5,  ad adeguati meccanismi di
certificazione della volonta' delle parti contraenti;
d)  ammissibilita' di prestazioni di lavoro occasionale e accessorio,
in   generale   e  con  particolare  riferimento  a  opportunita'  di
assistenza sociale, rese a favore di famiglie e di enti senza fini di
lucro,  da  disoccupati di lungo periodo, altri soggetti a rischio di
esclusione  sociale  o  comunque  non  ancora entrati nel mercato del
lavoro,  ovvero in procinto di uscirne, regolarizzabili attraverso la
tecnica  di  buoni  corrispondenti  a un certo ammontare di attivita'
lavorativa,   ricorrendo,  ai  sensi  dell'articolo  5,  ad  adeguati
meccanismi di certificazione;
e) ammissibilita' di prestazioni ripartite fra due o piu' lavoratori,
obbligati  in  solido  nei  confronti  di  un  datore  di lavoro, per
l'esecuzione di un'unica prestazione lavorativa.
f)  configurazione specifica come prestazioni che esulano dal mercato
del lavoro e dagli obblighi connessi delle prestazioni svolte in modo
occasionale  o  ricorrente di breve periodo, a titolo di aiuto, mutuo
aiuto, obbligazione morale senza corresponsione di compensi, salve le
spese  di  mantenimento e di esecuzione dei lavori, e con particolare
riguardo alle attivita' agricole.