Art. 5.
                  (Delega al Governo in materia di
               certificazione dei rapporti di lavoro)

1. Al fine di ridurre il contenzioso in materia di qualificazione dei
rapporti  di  lavoro,  con  esclusione  dei  rapporti  di lavoro alle
dipendenze  di  amministrazioni  pubbliche, il Governo e' delegato ad
adottare,  su  proposta  del  Ministro  del  lavoro e delle politiche
sociali,  entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore
della   presente  legge,  uno  o  piu'  decreti  legislativi  recanti
disposizioni  in  materia  di  certificazione  del relativo contratto
stipulato  tra le parti, nel rispetto dei seguenti principi e criteri
direttivi:
a)   carattere   volontario   e   sperimentale   della  procedura  di
certificazione;
b)   individuazione  dell'organo  preposto  alla  certificazione  del
rapporto  di  lavoro  in  enti  bilaterali costituiti a iniziativa di
associazioni  dei  datori e dei prestatori di lavoro comparativamente
piu'   rappresentative,  ovvero  presso  strutture  pubbliche  aventi
competenze in materia, o anche universita';
c)  definizione  delle  modalita'  di  organizzazione  delle  sedi di
certificazione e di tenuta della relativa documentazione;
d) indicazione del contenuto e della procedura di certificazione;
e)  attribuzione  di  piena  forza legale al contratto certificato ai
sensi  della  procedura  di cui alla lettera d), con esclusione della
possibilita'  di  ricorso  in  giudizio  se  non  in  caso di erronea
qualificazione  del programma negoziale da parte dell'organo preposto
alla  certificazione  e  di  difformita'  tra  il programma negoziale
effettivamente  realizzato  dalle  parti  e  il  programma  negoziale
concordato dalle parti in sede di certificazione;
f) previsione di espletare il tentativo obbligatorio di conciliazione
previsto  dall'articolo  410  del  codice di procedura civile innanzi
all'organo  preposto  alla certificazione quando si intenda impugnare
l'erronea  qualificazione  dello  stesso  o  la  difformita'  tra  il
programma  negoziale  certificato  e  la  sua  successiva attuazione,
prevedendo  che  gli  effetti  dell'accertamento  svolto  dall'organo
preposto  alla certificazione permangano fino al momento in cui venga
provata   l'erronea  qualificazione  del  programma  negoziale  o  la
difformita' tra il programma negoziale concordato dalle parti in sede
di  certificazione  e  il  programma  attuato.  In caso di ricorso in
giudizio, introduzione dell'obbligo in capo all'autorita' giudiziaria
competente  di  accertare  anche  le dichiarazioni e il comportamento
tenuto  dalle  parti  davanti all'organo preposto alla certificazione
del contratto di lavoro;
g)  attribuzione  agli enti bilaterali della competenza a certificare
non  solo  la  qualificazione  del contratto di lavoro e il programma
negoziale  concordato dalle parti, ma anche le rinunzie e transazioni
di  cui all'articolo 2113 del codice civile a conferma della volonta'
abdicativa o transattiva delle parti stesse;
h)  estensione della procedura di certificazione all'atto di deposito
del regolamento interno riguardante la tipologia dei rapporti attuati
da  una  cooperativa  ai  sensi  dell'articolo 6 della legge 3 aprile
2001, n. 142, e successive modificazioni;
i)  verifica  dell'attuazione  delle  disposizioni, dopo ventiquattro
mesi  dalla  data della loro entrata in vigore, da parte del Ministro
del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  sentite le organizzazioni
sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale.
 
          Note all'art. 5:
              - Il  testo  dell'art.  410  del  codice  di  procedura
          civile, e' il seguente:
              "Art.  410 (Tentativo obbligatorio di conciliazione). -
          Chi  intende  proporre  in giudizio una domanda relativa ai
          rapporti  previsti dall'art. 409 e non ritiene di avvalersi
          delle  procedure  di conciliazione previste dai contratti e
          accordi   collettivi   deve   promuovere,   anche   tramite
          l'associazione  sindacale  alla quale aderisce o conferisca
          mandato,   il   tentativo   di   conciliazione   presso  la
          commissione  di conciliazione individuata secondo i criteri
          di cui all'art. 413.
              La  comunicazione  della  richiesta di espletamento del
          tentativo  di  conciliazione  interrompe  la prescrizione e
          sospende,  per  la  durata del tentativo di conciliazione e
          per  i  venti  giorni  successivi  alla sua conclusione, il
          decorso di ogni termine di decadenza.
              La   commissione,   ricevuta   la  richiesta  tenta  la
          conciliazione  della controversia, convocando le parti, per
          una   riunione  da  tenersi  non  oltre  dieci  giorni  dal
          ricevimento della richiesta.
              Con    provvedimento    del    direttore   dell'ufficio
          provinciale  del  lavoro  e  della  massima  occupazione e'
          istituita  in  ogni  provincia presso l'ufficio provinciale
          del  lavoro  e  della  massima occupazione, una commissione
          provinciale   di   conciliazione   composta  dal  direttore
          dell'ufficio  stesso,  o da un suo delegato, in qualita' di
          presidente,   da  quattro  rappresentanti  effettivi  e  da
          quattro  supplenti  dei  datori  di  lavoro  e  da  quattro
          rappresentanti   effettivi   e  da  quattro  supplenti  dei
          lavoratori,   designati   dalle  rispettive  organizzazioni
          sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale.
              Commissioni  di conciliazione possono essere istituite,
          con  le  stesse modalita' e con la medesima composizione di
          cui  al  precedente  comma,  anche presso le sezioni zonali
          degli   uffici  provinciali  del  lavoro  e  della  massima
          occupazione.
              Le  commissioni,  quando  se  ne ravvisi la necessita',
          affidano   il   tentativo   di   conciliazione   a  proprie
          sottocommissioni,  presiedute  dal  direttore  dell'ufficio
          provinciale  del lavoro e della massima occupazione o da un
          suo  delegato  che rispecchino la composizione prevista dal
          precedente terzo comma.
              In  ogni  caso  per  la  validita'  della  riunione  e'
          necessaria  la  presenza  del  presidente  e  di  almeno un
          rappresentante   dei   datori   di  lavoro  e  di  uno  dei
          lavoratori.
              Ove la riunione della commissione non sia possibile per
          la  mancata presenza di almeno uno dei componenti di cui al
          precedente comma, il direttore dell'ufficio provinciale del
          lavoro certifica l'impossibilita' di procedere al tentativo
          di conciliazione.".
              - Il  testo  dell'art.  2113  del  codice  civile e' il
          seguente:
              "Art. 2113 (Rinunzie e transazioni). - Le rinunzie e le
          transazioni che hanno per oggetto diritti del prestatore di
          lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge e
          dei  contratti  o accordi collettivi concernenti i rapporti
          di  cui  all'art.  409  del codice di procedura civile, non
          sono valide.
              L'impugnazione   deve   essere   proposta,  a  pena  di
          decadenza,  entro  sei  mesi  dalla  data di cessazione del
          rapporto  o  dalla data della rinunzia o della transazione,
          se queste sono intervenute dopo la cessazione medesima.
              Le rinunzie e le transazioni di cui ai commi precedenti
          possono  essere impugnate con qualsiasi atto scritto, anche
          stragiudiziale,  del  lavoratore  idoneo a renderne nota la
          volonta'.
              Le  disposizioni del presente articolo non si applicano
          alla conciliazione intervenuta ai sensi degli articoli 185,
          410 e 411 del codice di procedura civile.".
              - Per  il  testo dell'art. 6 della legge 3 aprile 2001,
          n.   142   (Revisione   della   legislazione   in   materia
          cooperativistica,    con   particolare   riferimento   alla
          posizione del socio lavoratore), si vedano le note all'art.
          9.