Art. 7.
             (Disposizioni concernenti l'esercizio delle
               deleghe di cui agli articoli da 1 a 5)

1.  Gli schemi dei decreti legislativi di cui agli articoli da 1 a 5,
deliberati  dal  Consiglio  dei  ministri e corredati da una apposita
relazione cui e' allegato il parere della Conferenza unificata di cui
all'articolo  8  del  decreto  legislativo  28  agosto  1997, n. 281,
sentite    le    associazioni    sindacali    comparativamente   piu'
rappresentative  dei  datori  e  prestatori di lavoro, sono trasmessi
alle  Camere  per  l'espressione del parere da parte delle competenti
Commissioni  parlamentari  permanenti  entro  la scadenza del termine
previsto per l'esercizio della relativa delega.
2.  In  caso  di mancato rispetto del termine per la trasmissione, il
Governo decade dall'esercizio della delega. Le competenti Commissioni
parlamentari  esprimono  il  parere entro trenta giorni dalla data di
trasmissione. Qualora il termine per l'espressione del parere decorra
inutilmente, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.
3.  Qualora  il  termine  previsto  per  il  parere delle Commissioni
parlamentari  scada  nei  trenta giorni che precedono la scadenza del
termine  per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo
e' prorogato di sessanta giorni.
4.  Entro  ventiquattro  mesi  dalla  data  di  entrata in vigore dei
decreti  legislativi  di  cui  al  comma  1, il Governo puo' adottare
eventuali  disposizioni  modificative  e  correttive  con le medesime
modalita' e nel rispetto dei medesimi criteri e principi direttivi.
5.  Dall'attuazione  delle  disposizioni  degli articoli da 1 a 5 non
devono derivare oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
 
          Nota all'art. 7:
              - Il   testo   dell'art.   8  del  decreto  legislativo
          28 agosto  1997,  n.  281 (Definizione ed ampliamento delle
          attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
          lo  Stato,  le  regioni  e le province autonome di Trento e
          Bolzano  ed  unificazione,  per  le materie ed i compiti di
          interesse  comune  delle  regioni,  delle  province  e  dei
          comuni,   con   la  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie
          locali), e' il seguente:
              "Art.  8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
          Conferenza  unificata).  - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
          autonomie  locali  e' unificata per le materie ed i compiti
          di  interesse  comune  delle  regioni,  delle province, dei
          comuni   e  delle  comunita'  montane,  con  la  Conferenza
          Stato-regioni.
              2.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua  delega,  dal  Ministro dell'interno o dal Ministro per
          gli  affari  regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro
          del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,
          il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
          il  Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
          nazionale   dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il  presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione  nazionale  comuni, comunita' ed enti montani -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei   quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI  cinque
          rappresentano  le  citta'  individuate  dall'art.  17 della
          legge  8 giugno  1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
          invitati  altri  membri del Governo, nonche' rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
              3.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
          convocata  almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
          il  presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
              4.  La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1 e'
          convocata  dal  Presidente  del  Consiglio dei Ministri. Le
          sedute  sono  presiedute  dal  Presidente del Consiglio dei
          Ministri  o,  su  sua  delega,  dal Ministro per gli affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.".