Art. 8.
             Delega al Governo per la razionalizzazione
          delle funzioni ispettive in materia di previdenza
                        sociale e di lavoro)

1.  Allo  scopo  di definire un sistema organico e coerente di tutela
del  lavoro  con  interventi  omogenei,  il  Governo  e'  delegato ad
adottare,  nel  rispetto  delle  competenze affidate alle regioni, su
proposta  del Ministro del lavoro delle politiche sociali ed entro il
termine  di  un  anno  dalla data di entrata in vigore della presente
legge,  uno  o  piu'  decreti  legislativi  per  il  riassetto  della
disciplina vigente sulle ispezioni in materia di previdenza sociale e
di  lavoro,  nonche'  per  la  definizione  di  un quadro regolatorio
finalizzato alla prevenzione delle controversie individuali di lavoro
in sede conciliativa, ispirato a criteri di equita' ed efficienza.
2.  La  delega  di  cui  al  comma  1  e' esercitata nel rispetto dei
seguenti principi e criteri direttivi:
a)   improntare   il  sistema  delle  ispezioni  alla  prevenzione  e
promozione    dell'osservanza   della   disciplina   degli   obblighi
previdenziali,  del  rapporto  di lavoro, del trattamento economico e
normativo   minimo   e   dei  livelli  essenziali  delle  prestazioni
concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su
tutto  il  territorio  nazionale,  anche  valorizzando l'attivita' di
consulenza degli ispettori nei confronti dei destinatari della citata
disciplina;
b)  definizione  di un raccordo efficace fra la funzione di ispezione
del lavoro e quella di conciliazione delle controversie individuali;
c)  ridefinizione  dell'istituto  della prescrizione e diffida propri
della direzione provinciale del lavoro;
d)  semplificazione  dei  procedimenti  sanzionatori amministrativi e
possibilita' di ricorrere alla direzione regionale del lavoro;
e)  semplificazione  della procedura per la soddisfazione dei crediti
di lavoro correlata alla promozione di soluzioni conciliative in sede
pubblica;
f) riorganizzazione dell'attivita' ispettiva del Ministero del lavoro
e  delle  politiche  sociali  in  materia  di previdenza sociale e di
lavoro  con  l'istituzione  di  una direzione generale con compiti di
direzione  e  coordinamento delle strutture periferiche del Ministero
ai  fini  dell'esercizio  unitario della predetta funzione ispettiva,
tenendo   altresi'   conto   della   specifica  funzione  di  polizia
giudiziaria dell'ispettore del lavoro;
g)  razionalizzazione  degli interventi ispettivi di tutti gli organi
di  vigilanza,  compresi  quelli  degli  istituti  previdenziali, con
attribuzione  della  direzione  e  del  coordinamento  operativo alle
direzioni  regionali  e  provinciali  del  lavoro  sulla  base  delle
direttive adottate dalla direzione generale di cui alla lettera f).
3.  Gli  schemi  dei  decreti  legislativi  di  cui  al  comma 1 sono
trasmessi  alle  Camere  per  l'espressione del parere da parte delle
competenti  Commissioni parlamentari permanenti entro la scadenza del
termine   previsto   per  l'esercizio  della  delega.  Le  competenti
Commissioni  parlamentari  esprimono  il  parere  entro trenta giorni
dalla  data di trasmissione. Qualora il termine per l'espressione del
parere  decorra  inutilmente,  i  decreti  legislativi possono essere
comunque adottati.
4.  Qualora  il  termine  previsto  per  il  parere delle Commissioni
parlamentari  scada  nei  trenta giorni che precedono la scadenza del
termine  per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo
e' prorogato di sessanta giorni.
5.  Entro  ventiquattro  mesi  dalla  data  di  entrata in vigore dei
decreti  legislativi  di  cui  al  comma  1,  il Governo puo' emanare
eventuali  disposizioni  modificative  e  correttive  con le medesime
modalita' di cui ai commi 3 e 4, attenendosi ai principi e ai criteri
direttivi indicati al comma 2.
6.  L'attuazione  della  delega  di cui al presente articolo non deve
comportare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.