Art. 9.
            (Modifiche alla legge 3 aprile 2001, n. 142)

1.  Alla  legge  3  aprile  2001,  n. 142, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a)  all'articolo  1,  comma 3, primo periodo, le parole: "e distinto"
sono soppresse;
b)  all'articolo  2,  comma  1, dopo il primo periodo, e' inserito il
seguente:  "L'esercizio dei diritti di cui al titolo III della citata
legge n. 300 del 1970 trova applicazione compatibilmente con lo stato
di socio lavoratore, secondo quanto determinato da accordi collettivi
tra associazioni nazionali del movimento cooperativo e organizzazioni
sindacali dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative";
c) all'articolo 3, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:
"2-bis. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, le cooperative
della  piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, possono
corrispondere  ai  propri  soci  lavoratori un compenso proporzionato
all'entita'  del  pescato,  secondo criteri e parametri stabiliti dal
regolamento interno previsto dall'articolo 6";
d) all'articolo 5, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2.  Il  rapporto di lavoro si estingue con il recesso o l'esclusione
del  socio  deliberati  nel rispetto delle previsioni statutarie e in
conformita'  con  gli  articoli  2526  e  2527  del codice civile. Le
controversie  tra  socio  e  cooperativa  relative  alla  prestazione
mutualistica sono di competenza del tribunale ordinario";
e) all'articolo 6, comma 1, le parole: "Entro nove mesi dalla data di
entrata  in  vigore  della  presente  legge"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "Entro il 31 dicembre 2003";
f)  all'articolo  6,  comma  2,  dopo  le parole: "del comma 1", sono
inserite  le  seguenti:  "nonche'  all'articolo  3, comma 2-bis" e le
parole:  "ai  trattamenti  retributivi  ed  alle condizioni di lavoro
previsti  dai  contratti  collettivi nazionali di cui all'articolo 3"
sono sostituite dalle seguenti: "al solo trattamento economico minimo
di cui all'articolo 3, comma 1";
g) all'articolo 6 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"2-bis.  Le  cooperative  di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b),
della  legge  8  novembre  1991,  n.  381,  possono  definire accordi
territoriali  con  le  organizzazioni sindacali comparativamente piu'
rappresentative  per rendere compatibile l'applicazione del contratto
collettivo  di  lavoro nazionale di riferimento all'attivita' svolta.
Tale  accordo  deve essere depositato presso la direzione provinciale
del lavoro competente per territorio".
 
          Note all'art. 9:
              - Il testo della legge 3 aprile 2001, n. 142 (Revisione
          della   legislazione   in   materia  cooperativistica,  con
          particolare    riferimento   alla   posizione   del   socio
          lavoratore),   e'   pubblicato   nella  Gazzetta  Ufficiale
          23 aprile 2001, n. 94.
              - Il  testo  dell'art. 1, comma 3, primo periodo, della
          citata  legge  n. 142 del 2001, come modificato dalla legge
          qui pubblicata, e' il seguente:
              "3.  Il  socio lavoratore di cooperativa stabilisce con
          la propria adesione o successivamente all'instaurazione del
          rapporto  associativo  un  ulteriore rapporto di lavoro, in
          forma  subordinata  o  autonoma o in qualsiasi altra forma,
          ivi  compresi  i  rapporti di collaborazione coordinata non
          occasionale,    con    cui    contribuisce    comunque   al
          raggiungimento degli scopi sociali.".
              - Il  testo dell'art. 2, comma 1, della citata legge n.
          142  del  2001, come modificato dalla legge qui pubblicata,
          e' il seguente:
              "1.  Ai  soci lavoratori di cooperativa con rapporto di
          lavoro  subordinato  si applica la legge 20 maggio 1970, n.
          300,  con  esclusione  dell'art.  18 ogni volta che venga a
          cessare,  col rapporto di lavoro, anche quello associativo.
          L'esercizio  dei  diritti di cui al titolo III della citata
          legge  n.  300  del 1970 trova applicazione compatibilmente
          con   lo   stato   di   socio  lavoratore,  secondo  quanto
          determinato   da   accordi   collettivi   tra  associazioni
          nazionali   del   movimento  cooperativo  e  organizzazioni
          sindacali     dei    lavoratori    comparativamente    piu'
          rappresentative.  Si  applicano  altresi'  tutte le vigenti
          disposizioni  in  materia di sicurezza e igiene del lavoro.
          Agli  altri soci lavoratori si applicano gli articoli 1, 8,
          14  e  15  della medesima legge n. 300 del 1970, nonche' le
          disposizioni  previste dal decreto legislativo 19 settembre
          1994, n. 626, e successive modificazioni, e quelle previste
          dal  decreto  legislativo 14 agosto 1996, n. 494, in quanto
          compatibili  con le modalita' della prestazione lavorativa.
          In  relazione  alle  peculiarita'  del sistema cooperativo,
          forme specifiche di esercizio dei diritti sindacali possono
          essere  individuate  in  sede  di accordi collettivi tra le
          associazioni  nazionali  del  movimento  cooperativo  e  le
          organizzazioni  sindacali  dei lavoratori, comparativamente
          piu' rappresentative.".
              - Il  testo  dell'art. 3, della citata legge n. 142 del
          2001,  come  modificato  dalla  legge qui pubblicata, e' il
          seguente:
              "Art. 3 (Trattamento economico del socio lavoratore). -
          1.  Fermo restando quanto previsto dall'art. 36 della legge
          20 maggio 1970, n. 300, le societa' cooperative sono tenute
          a   corrispondere   al   socio  lavoratore  un  trattamento
          economico   complessivo   proporzionato  alla  quantita'  e
          qualita'  del  lavoro  prestato e comunque non inferiore ai
          minimi    previsti,   per   prestazioni   analoghe,   dalla
          contrattazione  collettiva  nazionale  del  settore o della
          categoria  affine, ovvero, per i rapporti di lavoro diversi
          da  quello  subordinato,  in assenza di contratti o accordi
          collettivi   specifici,   ai   compensi  medi  in  uso  per
          prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo.
              2.   Trattamenti  economici  ulteriori  possono  essere
          deliberati dall'assemblea e possono essere erogati:
                a) a  titolo di maggiorazione retributiva, secondo le
          modalita' stabilite in accordi stipulati ai sensi dell'art.
          2;
                b) in sede di approvazione del bilancio di esercizio,
          a  titolo  di  ristorno,  in misura non superiore al 30 per
          cento  dei  trattamenti  retributivi  complessivi di cui al
          comma  1  e  alla  lettera  a), mediante integrazioni delle
          retribuzioni   medesime,   mediante  aumento  gratuito  del
          capitale  sociale  sottoscritto  e  versato,  in  deroga ai
          limiti  stabiliti  dall'art. 24 del decreto legislativo del
          Capo  provvisorio  dello  Stato  14 dicembre 1947, n. 1577,
          ratificato,  con  modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951,
          n.   302,   e  successive  modificazioni,  ovvero  mediante
          distribuzione  gratuita  dei titoli di cui all'art. 5 della
          legge 31 gennaio 1992, n. 59.
              2-bis.  In  deroga alle disposizioni di cui al comma 1,
          le  cooperative  della  piccola  pesca  di  cui  alla legge
          13 marzo 1958, n. 250, possono corrispondere ai propri soci
          lavoratori   un   compenso  proporzionato  all'entita'  del
          pescato,   secondo   criteri   e  parametri  stabiliti  dal
          regolamento interno previsto dall'art. 6.".
              - Il   testo   della   legge   13 marzo  1958,  n.  250
          (Previdenze  a  favore  dei  pescatori  della piccola pesca
          marittima  e  delle  acque  interne)  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 5 aprile 1958, n. 83.
              - Il  testo  dell'art. 5, della citata legge n. 142 del
          2001,  come  modificato  dalla  legge qui pubblicata, e' il
          seguente:
              "Art.   5   (Altre   normative   applicabili  al  socio
          lavoratore).  -  1.  Il riferimento alle retribuzioni ed ai
          trattamenti   dovuti   ai  prestatori  di  lavoro,  previsi
          dall'art.  2751-bis,  numero  1),  del  codice  civile,  si
          intende applicabile anche ai soci lavoratori di cooperative
          di  lavoro  nei  limiti  del  trattamento  economico di cui
          all'art.  3,  commi  1  e  2, lettera a). La presente norma
          costituisce  interpretazione  autentica  delle disposizioni
          medesime.
              2.  Il  rapporto di lavoro si estingue con il recesso o
          l'esclusione   del  socio  deliberati  nel  rispetto  delle
          previsioni  statutarie  e  in  conformita' con gli articoli
          2526  e 2527 del codice civile. Le controversie tra socio e
          cooperativa  relative alla prestazione mutualistica sono di
          competenza del tribunale ordinario.".
              - Il  testo  dell'art.  2526  del  codice  civile e' il
          seguente:
              "Art.  2526  (Recesso del socio). - La dichiarazione di
          recesso,  nei  casi  in cui questo e' ammesso dalla legge o
          dall'atto   costitutivo,   deve   essere   comunicata   con
          raccomandata alla societa' e deve essere annotata nel libro
          dei  soci  a cura degli amministratori. Essa ha effetto con
          la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicata tre mesi
          prima  e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio
          successivo.".
              - Il  testo  dell'art.  2527  del  codice  civile e' il
          seguente:
              "Art.  2527  (Esclusione del socio). - L'esclusione del
          socio,  qualunque sia il tipo della societa', oltre che nel
          caso  indicato  nell'art. 2524, puo' aver luogo negli altri
          casi previsti dagli articoli 2286 e 2288, primo comma, e in
          quelli stabiliti dall'atto costitutivo.
              Quando  l'esclusione non ha luogo di diritto, essa deve
          essere  deliberata  dall'assemblea  dei  soci  o, se l'atto
          costitutivo  lo  consente,  dagli  amministratori,  e  deve
          essere comunicata al socio.
              Contro  la  deliberazione  di esclusione il socio puo',
          nel  termine di trenta giorni dalla comunicazione, proporre
          opposizione  davanti  al  tribunale. Questo puo' sospendere
          l'esecuzione della deliberazione.
              L'esclusione  ha effetto dall'annotazione nel libro dei
          soci, da farsi a cura degli amministratori.".
              - Il  testo  dell'art.  6 della citata legge n. 142 del
          2001,  come  modificato  dalla  legge qui pubblicata, e' il
          seguente:
              "Art.   6   (Regolamento   interno).   -  1.  Entro  il
          31 dicembre   2003,   le  cooperative  di  cui  all'art.  1
          definiscono un regolamento, approvato dall'assemblea, sulla
          tipologia  dei  rapporti che si intendono attuare, in forma
          alternativa,  con  i  soci  lavoratori. Il regolamento deve
          essere  depositato  entro  trenta  giorni dall'approvazione
          presso  la  direzione provinciale del lavoro competente per
          territorio. Il regolamento deve contenere in ogni caso:
                a) il  richiamo  ai contratti collettivi applicabili,
          per  cio'  che  attiene  ai soci lavoratori con rapporto di
          lavoro subordinato;
                b) le  modalita'  di  svolgimento  delle  prestazioni
          lavorative    da    parte    dei    soci,    in   relazione
          all'organizzazione aziendale della cooperativa e ai profili
          professionali  dei soci stessi, anche nei casi di tipologie
          diverse da quella del lavoro subordinato;
                c) il  richiamo  espresso  alle  normative  di  legge
          vigenti   per  i  rapporti  di  lavoro  diversi  da  quello
          subordinato;
                d) l'attribuzione  all'assemblea  della  facolta'  di
          deliberare,  all'occorrenza,  un  piano di crisi aziendale,
          nel  quale  siano  salvaguardati,  per  quanto possibile, i
          livelli   occupazionali   e  siano  altresi'  previsti:  la
          possibilita'   di   riduzione  temporanea  dei  trattamenti
          economici  integrativi  di  cui  al  comma  2,  lettera b),
          dell'art.  3; il divieto, per l'intera durata del piano, di
          distribuzione di eventuali utili;
                e) l'attribuzione  all'assemblea  della  facolta'  di
          deliberare, nell'ambito del piano di crisi aziendale di cui
          alla lettera d), forme di apporto anche economico, da parte
          dei   soci  lavoratori,  alla  soluzione  della  crisi,  in
          proporzione alle disponibilita' e capacita' finanziarie;
                f) al  fine  di  promuovere nuova imprenditorialita',
          nelle  cooperative  di  nuova costituzione, la facolta' per
          l'assemblea   della  cooperativa  di  deliberare  un  piano
          d'avviamento   alle   condizioni  e  secondo  le  modalita'
          stabilite   in   accordi  collettivi  tra  le  associazioni
          nazionali  del  movimento  cooperativo  e le organizzazioni
          sindacali comparativamente piu' rappresentative.
              2.  Salvo quanto previsto alle lettere d), e) ed f) del
          comma  1,  nonche'  all'art. 3, comma 2-bis, il regolamento
          non   puo'  contenere  disposizioni  derogatorie  in  pejus
          rispetto  al  solo  trattamento  economico  minimo  di  cui
          all'art.  3, comma 1. Nel caso in cui violi la disposizione
          di cui al primo periodo, la clausola e' nulla.
              2-bis.  Le  cooperative  di  cui  all'art.  1, comma 1,
          lettera  b),  della  legge 8 novembre 1991, n. 381, possono
          definire   accordi   territoriali   con  le  organizzazioni
          sindacali comparativamente piu' rappresentative per rendere
          compatibile  l'applicazione  del  contratto  collettivo  di
          lavoro  nazionale di riferimento all'attivita' svolta. Tale
          accordo   deve   essere   depositato  presso  la  direzione
          provinciale del lavoro competente per territorio.".
              - Il  testo  dell'art.  1,  comma  1, lettera b), della
          legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative
          sociali), e' il seguente:
              "1. Le cooperative sociali hanno lo scopo di perseguire
          l'interesse  generale della comunita' alla promozione umana
          e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso:
                a) (omissis);
                b) lo  svolgimento  di  attivita'  diverse: agricole,
          industriali,   commerciali   o   di   servizi,  finalizzate
          all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.".