Art. 3. 
(Valutazione  degli  apprendimenti  e  della  qualita'  del   sistema
              educativo di istruzione e di formazione) 
 
1. Con i decreti di cui all'articolo 1 sono dettate le norme generali
sulla valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione
e degli apprendimenti degli studenti, con l'osservanza  dei  seguenti
principi e criteri direttivi: 
a) la valutazione, periodica e annuale,  degli  apprendimenti  e  del
comportamento degli studenti del sistema educativo di istruzione e di
formazione, e la certificazione delle competenze da  essi  acquisite,
sono affidate ai docenti delle istituzioni di istruzione e formazione
frequentate; agli stessi  docenti  e'  affidata  la  valutazione  dei
periodi didattici ai fini del passaggio  al  periodo  successivo;  il
miglioramento  dei  processi  di  apprendimento  e   della   relativa
valutazione, nonche' la continuita' didattica, sono assicurati  anche
attraverso  una  congrua  permanenza  dei  docenti  nella   sede   di
titolarita'; 
b) ai fini del progressivo miglioramento e dell'armonizzazione  della
qualita' del  sistema  di  istruzione  e  di  formazione,  l'Istituto
nazionale per la  valutazione  del  sistema  di  istruzione  effettua
verifiche periodiche e sistematiche sulle conoscenze e abilita' degli
studenti e sulla qualita' complessiva  dell'offerta  formativa  delle
istituzioni scolastiche e formative; in funzione dei predetti compiti
vengono  rideterminate  le  funzioni  e  la  struttura  del  predetto
Istituto; 
c) l'esame di Stato conclusivo dei cicli di  istruzione  considera  e
valuta le competenze acquisite dagli studenti nel corso e al  termine
del ciclo e si svolge su prove organizzate dalle commissioni  d'esame
e su prove predisposte  e  gestite  dall'Istituto  nazionale  per  la
valutazione del sistema di istruzione,  sulla  base  degli  obiettivi
specifici di apprendimento del corso ed in relazione alle  discipline
di insegnamento dell'ultimo anno.