Art. 6.
(Regioni  a  statuto  speciale  e  province  autonome  di Trento e di
                              Bolzano)

1.  Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e
delle  province  autonome  di  Trento e di Bolzano, in conformita' ai
rispettivi statuti e relative norme di attuazione, nonche' alla legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
 
          Note all'art. 6:
              - La  legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, reca:
          "Modifiche   al   titolo   V   della  parte  seconda  della
          Costituzione".  Vedi  al  riguardo  la  nota  relativa agli
          articoli 117 e 118 della Costituzione riportata all'art. 2.
          Si  ritiene  opportuno riportare, inoltre, l'art. 116 della
          Costituzione    e    l'art.   10   della   predetta   legge
          costituzionale n. 3 del 2001:
              "116.   Il   Friuli-Venezia  Giulia,  la  Sardegna,  la
          Sicilia,   il  Trentino-Alto  Adige/Su"dtirol  e  la  Valle
          d'Aosta/Vallee  D'Aoste  dispongono  di  forme e condizioni
          particolari  di  autonomia,  secondo  i  rispettivi statuti
          speciali adottati con legge costituzionale.
              La  regione Trentino-Alto Adige/Su"dtirol e' costituita
          dalle province autonome di Trento e di Bolzano.
              Ulteriori  forme e condizioni particolari di autonomia,
          concernenti  le materie di cui al terzo comma dell'art. 117
          e  le  materie  indicate  dal  secondo  comma  del medesimo
          articolo  alle lettere l), limitatamente all'organizzazione
          della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite
          ad  altre  regioni,  con  legge  dello Stato, su iniziativa
          della  regione  interessata,  sentiti  gli enti locali, nel
          rispetto  dei  principi  di  cui  all'art. 119. La legge e'
          approvata   dalle   Camere   a   maggioranza  assoluta  dei
          componenti,  sulla base di intesa fra lo Stato e la regione
          interessata.".
              "10. 1. Sino all'adeguamento dei rispettivi statuti, le
          disposizioni   della   presente   legge  costituzionale  si
          applicano  anche  alle  regioni  a statuto speciale ed alle
          province  autonome  di  Trento e di Bolzano per le parti in
          cui  prevedono  forme  di  autonomia  piu' ampie rispetto a
          quelle gia' attribuite.".