Art. 11
                            (Esclusioni)

1. Il presente decreto non si applica a:

a) contratti che istituiscono o trasferiscono diritti relativi a beni
   immobili, diversi da quelli in materia di locazione;
b) contratti   che   richiedono  per  legge  l'intervento  di  organi
   giurisdizionali,  pubblici  poteri  o  professioni  che  implicano
   l'esercizio di pubblici poteri;
c) contratti  di  fideiussione  o di garanzie prestate da persone che
   agiscono  a  fini  che  esulano  dalle loro attivita' commerciali,
   imprenditoriali o professionali;
d) contratti disciplinati dal diritto di famiglia o di successione.