Art. 12
        (Informazioni dirette alla conclusione del contratto)

   1.  Oltre  agli obblighi informativi previsti per specifici beni e
servizi,  nonche'  a  quelli  stabiliti  dall'articolo  3 del decreto
legislativo  22  maggio  1999,  n.  185, il prestatore, salvo diverso
accordo  tra  parti  che  non siano consumatori, deve fornire in modo
chiaro,   comprensibile   ed   inequivocabile,   prima   dell'inoltro
dell'ordine  da  parte  del  destinatario  del  servizio, le seguenti
informazioni:

a) le   varie  fasi  tecniche  da  seguire  per  la  conclusione  del
   contratto;
b) il  modo  in  cui  il  contratto  concluso  sara'  archiviato e le
   relative modalita' di accesso;
c) i   mezzi  tecnici  messi  a  disposizione  del  destinatario  per
   individuare  e correggere gli errori di inserimento dei dati prima
   di inoltrare l'ordine al prestatore;
d) gli eventuali codici di condotta cui aderisce e come accedervi per
   via telematica;
e) le  lingue  a  disposizione  per  concludere  il  contratto  oltre
   all'italiano;
f) l'indicazione degli strumenti di composizione delle controversie.

   2.   Il   comma   1  non  e'  applicabile  ai  contratti  conclusi
esclusivamente  mediante  scambio  di messaggi di posta elettronica o
comunicazioni individuali equivalenti.
   3.  Le clausole e le condizioni generali del contratto proposte al
destinatario  devono  essere messe a sua disposizione in modo che gli
sia consentita la memorizzazione e la riproduzione.
 
          Note all'art. 12:
              - Per il titolo del decreto legislativo 22 maggio 1999,
          n. 185, vedi note all'art. 9.
              L'art.  3  cosi'  recita:  «Art. 3 (Informazioni per il
          consumatore).  - 1. In tempo utile, prima della conclusione
          di  qualsiasi  contratto  a  distanza,  il consumatore deve
          ricevere le seguenti informazioni:
                a) identita'  del  fornitore  e, in caso di contratti
          che  prevedono  il  pagamento  anticipato,  l'indirizzo del
          fornitore;
                b) caratteristiche   essenziali   del   bene   o  del
          servizio;
                c) prezzo  del bene o del servizio, comprese tutte le
          tasse o le imposte;
                d) spese di consegna;
                e) modalita' del pagamento, della consegna del bene o
          della  prestazione  del  servizio  e di ogni altra forma di
          esecuzione del contratto;
                f)  esistenza  del  diritto di recesso odi esclusione
          dello stesso ai sensi dell'art. 5, comma 3;
                g) modalita'  e tempi di restituzione o di ritiro del
          bene in caso di esercizio del diritto di recesso;
                h) costo dell'utilizzo della tecnica di comunicazione
          a  distanza,  quando e' calcolato su una base diversa dalla
          tariffa di base;
                i) durata della validita' dell'offerta e del prezzo;
                l)  durata  minima del contratto in caso di contratti
          per la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi ad
          esecuzione continuata o periodica.
              2.  Le  informazioni  di  cui  al comma 1, il cui scopo
          commerciale   deve  essere  inequivocabile,  devono  essere
          fornite  in  modo  chiaro  e  comprensibile, con ogni mezzo
          adeguato   alla   tecnica   di   comunicazione  a  distanza
          impiegata,  osservando  in  particolare i principi di buona
          fede  e  di  lealta' in materia di transazioni commerciali,
          valutati  alla  stregua  delle esigenze di protezione delle
          categorie di consumatori particolarmente vulnerabili.
              3.  In  caso  di comunicazioni telefoniche, l'identita'
          del  fornitore  e  lo  scopo  commerciale  della telefonata
          devono  essere dichiarati in modo inequivocabile all'inizio
          della  conversazione con il consumatore, a pena di nullita'
          del contratto.
              4. Nel caso di utilizzazione di tecniche che consentono
          una  comunicazione  individuale,  le informazioni di cui al
          comma  1  sono  fornite, ove il consumatore lo richieda, in
          lingua  italiana.  In  tal  caso, sono fornite nella stessa
          lingua anche la conferma e le ulteriori informazioni di cui
          all'art. 4.