Art. 13
                        (Inoltro dell'ordine)

   1. Le norme sulla conclusione dei contratti si applicano anche nei
casi  in  cui  il  destinatario  di  un  bene  o di un servizio della
societa'   dell'informazione   inoltri  il  proprio  ordine  per  via
telematica.
   2.  Salvo differente accordo tra patti diverse dai consumatori, il
prestatore  deve,  senza ingiustificato ritardo e per via telematica,
accusare   ricevuta   dell'ordine   del  destinatario  contenente  un
riepilogo  delle  condizioni  generali  e  particolari applicabili al
contratto,  le  informazioni relative alle caratteristiche essenziali
del  bene  o del servizio e l'indicazione dettagliata del prezzo, dei
mezzi  di pagamento, del recesso, dei costi di consegna e dei tributi
applicabili.
   3. L'ordine e la ricevuta si considerano pervenuti quando le parti
alle quali sono indirizzati hanno la possibilita' di accedervi.
   4.  Le  disposizioni  di  cui  ai  commi 2 e 3 non si applicano ai
contratti  conclusi  esclusivamente  mediante  scambio di messaggi di
posta elettronica o comunicazioni individuali equivalenti.