Art. 15
   (Responsabilita' nell'attivita' di memorizzazione temporanea -
                              caching)

   1.    Nella    prestazione   di   un   servizio   della   societa'
dell'informazione,  consistente  nel  trasmettere,  su  una  rete  di
comunicazione,  informazioni fornite da un destinatario del servizio,
il  prestatore  non  e' responsabile della memorizzazione automatica,
intermedia e temporanea di tali informazioni effettuata al solo scopo
di rendere piu' efficace il successivo inoltro ad altri destinatari a
loro richiesta, a condizione che:

a) non modifichi le informazioni;
b) si conformi alle condizioni di accesso alle informazioni;
c) si  conformi  alle  norme  di  aggiornamento  delle  informazioni,
   indicate  in  un  modo  ampiamente riconosciuto e utilizzato dalle
   imprese del settore;
d) non   interferisca  con  l'uso  lecito  di  tecnologia  ampiamente
   riconosciuta   e   utilizzata   nel   settore  per  ottenere  dati
   sull'impiego delle informazioni;
e) agisca   prontamente   per   rimuovere   le  informazioni  che  ha
   memorizzato,  o  per  disabilitare  l'accesso,  non  appena  venga
   effettivamente  a  conoscenza  del  fatto che le informazioni sono
   state  rimosse dal luogo dove si trovavano inizialmente sulla rete
   o che l'accesso alle informazioni e' stato disabilitato oppure che
   un  organo  giurisdizionale  o  un'autorita'  amministrativa ne ha
   disposto la rimozione o la disabilitazione.

   2. L'autorita' giudiziaria o quella amministrativa aventi funzioni
di vigilanza puo' esigere, anche in via d'urgenza, che il prestatore,
nell'esercizio  delle  attivita' di cui al comma 1, impedisca o ponga
fine alle violazioni commesse.