Art. 16
 (Responsabilita' nell'attivita' di memorizzazione di informazioni -
                              hosting-)

   1.    Nella    prestazione   di   un   servizio   della   societa'
dell'informazione,  consistente  nella memorizzazione di informazioni
fornite  da  un  destinatario  del  servizio,  il  prestatore  non e'
responsabile   delle  informazioni  memorizzate  a  richiesta  di  un
destinatario del servizio, a condizione che detto prestatore:

a) non  sia  effettivamente  a conoscenza del fatto che l'attivita' o
   l'informazione  e'  illecita  e,  per  quanto  attiene  ad  azioni
   risarcitorie,  non  sia  al corrente di fatti o di circostanze che
   rendono manifesta l'illiceita' dell'attivita' o dell'informazione;
b) non  appena  a  conoscenza  di  tali fatti, su comunicazione delle
   autorita'  competenti,  agisca  immediatamente  per  rimuovere  le
   informazioni o per disabilitarne l'accesso.

   2.  Le  disposizioni  di  cui  al  comma  1 non si applicano se il
destinatario del servizio agisce sotto l'autorita' o il controllo del
prestatore.
   3. L'autorita' giudiziaria o quella amministrativa competente puo'
esigere,  anche  in  via d'urgenza, che il prestatore, nell'esercizio
delle  attivita'  di  cui  al  comma  1,  impedisca o ponga fine alle
violazioni commesse.