Art. 17
           (Assenza dell'obbligo generale di sorveglianza)

   1. Nella prestazione dei servizi di cui agli articoli 14, 15 e 16,
il   prestatore  non  e'  assoggettato  ad  un  obbligo  generale  di
sorveglianza  sulle informazioni che trasmette o memorizza, ne' ad un
obbligo  generale  di  ricercare  attivamente fatti o circostanze che
indichino la presenza di attivita' illecite.
   2.  Fatte  salve le disposizioni di cui agli articoli 14, 15 e 16,
il prestatore e' comunque tenuto:

a) ad  informare  senza  indugio  l'autorita'  giudiziaria  o  quella
   amministrativa   avente  funzioni  di  vigilanza,  qualora  sia  a
   conoscenza   di   presunte   attivita'   o  informazioni  illecite
   riguardanti  un  suo  destinatario  del  servizio  della  societa'
   dell'informazione;
b) a  fornire  senza indugio, a richiesta delle autorita' competenti,
   le  informazioni  in suo possesso che consentano l'identificazione
   del   destinatario   dei  suoi  servizi  con  cui  ha  accordi  di
   memorizzazione  dei  dati,  al  fine  di  individuare  e prevenire
   attivita' illecite.

   3.  Il prestatore e' civilmente responsabile del contenuto di tali
servizi  nel  caso  in  cui,  richiesto  dall'autorita' giudiziaria o
amministrativa avente funzioni di vigilanza, non ha agito prontamente
per  impedire  l'accesso  a  detto contenuto, ovvero se, avendo avuto
conoscenza  del carattere illecito o pregiudizievole per un terzo del
contenuto  di  un  servizio  al  quale  assicura  l'accesso,  non  ha
provveduto ad informarne l'autorita' competente.