Art. 20
                           (Cooperazione)

   1.  Presso  il  Ministero delle attivita' produttive e' istituito,
senza  maggiori  oneri a carico del bilancio dello Stato, il punto di
contatto  nazionale  che  fornisce  assistenza  e collaborazione agli
Stati  membri e alla Commissione. Il punto di contatto e' accessibile
anche per via telematica.
   2. Il Ministero delle attivita' produttive, provvede affinche' sul
proprio   sito   siano   rese  tempestivamente  disponibili,  per  le
Amministrazioni  pubbliche,  per  i  destinatari e per i fornitori di
servizi:

a) le  informazioni  generali  sui diritti ed obblighi contrattuali e
   sui  meccanismi  di  reclamo  e  ricorso  disponibili  in  caso di
   controversie,  nonche'  sui  codici  di  condotta elaborati con le
   associazioni   di   consumatori   iscritte   nell'elenco   di  cui
   all'articolo 5 della legge 30 luglio 1998, n. 281;
b) gli  estremi delle autorita', organizzazioni o associazioni presso
   le quali possono ottenere ulteriori informazioni o assistenza;
c) gli  estremi e la sintesi delle decisioni significative riguardo a
   controversie   sui   servizi   della  societa'  dell'informazione,
   comprese    quelle   adottate   dagli   organi   di   composizione
   extragiudiziale, nonche' informazioni su pratiche, consuetudini od
   usi relativi al commercio elettronico.
 
          Note all'art. 20:
              -  La  legge  30 luglio 1998, n. 281, reca: «Disciplina
          dei diritti dei consumatori e degli utenti». L'art. 5 cosi'
          recita: «Art. 5. (Elenco delle associazioni dei consumatori
          e  degli  utenti rappresentative a livello nazionale). - 1.
          Presso   il   Ministero  dell'industria,  del  commercio  e
          dell'artigianato  e'  istituito l'elenco delle associazioni
          dei  consumatori  e  degli utenti rappresentative a livello
          nazionale.
              2. L'iscrizione nell'elenco e' subordinata al possesso,
          da   comprovare  con  la  presentazione  di  documentazione
          conforme  alle  prescrizioni e alle procedure stabilite con
          decreto   del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
          dell'artigianato,  da  emanare  entro sessanta giorni dalla
          data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  dei
          seguenti requisiti:
                a) avvenuta  costituzione,  per  atto  pubblico o per
          scrittura   privata  autenticata,  da  almeno  tre  anni  e
          possesso  di uno statuto che sancisca un ordinamento a base
          democratica  e  preveda  come scopo esclusivo la tutela dei
          consumatori e degli utenti, senza fine di lucro;
                b) tenuta  di  un  elenco degli iscritti, aggiornato,
          annualmente   con   l'indicazione   delle   quote   versate
          direttamente all'associazione per gli scopi statutari;
                c) numero  di  iscritti  non  inferiore  allo 0,5 per
          mille della popolazione nazionale e presenza sul territorio
          di almeno cinque regioni o province autonome, con un numero
          di iscritti non inferiore allo 0,2 per mille degli abitanti
          di  ciascuna  di  esse,  da  certificare  con dichiarazione
          sostitutiva   dell'atto   di  notorieta'  resa  dal  legale
          rappresentante  dell'associazione  con  le modalita' di cui
          all'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
                d)  elaborazione di un bilancio annuale delle entrate
          e  delle  uscite  con indicazione delle quote versate dagli
          associati  e tenuta dei libri contabili, conformemente alle
          norme vigenti in materia di contabilita' delle associazioni
          non riconosciute;
                e) svolgimento  di  un'attivita' continuativa nei tre
          anni precedenti;
                f) non  avere  i  suoi  rappresentanti  legali subito
          alcuna   condanna,   passata  in  giudicato,  in  relazione
          all'attivita' dell'associazione medesima, e non rivestire i
          medesimi  rappresentanti  la qualifica di imprenditori o di
          amministratori  di  imprese  di  produzione  e  servizi  in
          qualsiasi  forma  costituite, per gli stessi settori in cui
          opera l'associazione.
              3.  Alle associazioni dei consumatori e degli utenti e'
          preclusa   ogni   attivita'  di  promozione  o  pubblicita'
          commerciale  avente  per oggetto beni o servizi prodotti da
          terzi  ed  ogni  connessione  di  interessi  con imprese di
          produzione o di distribuzione.
              4.   Il   Ministro   dell'industria,  del  commercio  e
          dell'artigianato   provvede  annualmente  all'aggiornamento
          dell'elenco.
              5.  All'elenco  di  cui  al  presente  articolo possono
          iscriversi  anche  le  associazioni dei consumatori e degli
          utenti  operanti esclusivamente nei territori ove risiedono
          minoranze  linguistiche costituzionalmente riconosciute, in
          possesso  dei  requisiti di cui al comma 2, lettere a), b),
          d),  e)  e  f)),  nonche'  con  un  numero  di iscritti non
          inferiore allo 0,5 per mille degli abitanti della regione o
          provincia  autonoma  di  riferimento,  da  certificare  con
          dichiarazione  sostitutiva dell'atto di notorieta' resa dal
          legale rappresentante dell'associazione con le modalita' di
          cui all'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
              5-bis.  Il  Ministero  dell'industria,  del commercio e
          dell'artigianato comunica alla Commissione europea l'elenco
          di  cui al presente articolo e le successive variazioni, al
          fine  dell'iscrizione  nell'elenco degli enti legittimati a
          proporre   azioni   inibitorie  a  tutela  degli  interessi
          collettivi dei consumatori.