Art. 21
                             (Sanzioni)

   1. Salvo che il fatto costituisca reato, le violazioni di cui agli
articoli  7,  8,  9,  10  e  12  sono  punite con il pagamento di una
sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 10.000 euro
   2.  Nei casi di particolare gravita' o di recidiva i limiti minimo
e massimo della sanzione indicata al comma 1 sono raddoppiati.
   3.  Le  sanzioni  sono  applicate ai sensi della legge 24 novembre
1981,  n.  689. Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di
accertamento  degli  ufficiali  e degli agenti di polizia giudiziaria
dall'articolo  13  della  citata  legge  24  novembre  1981,  n. 689,
all'accertamento   delle   violazioni   provvedono,  d'ufficio  o  su
denunzia,  gli  organi  di  polizia  amministrativa.  Il  rapporto di
accertamento  delle  violazioni  di  cui  al comma 1 e' presentato al
Ministero  delle  attivita'  produttive, fatta salva l'ipotesi di cui
all'articolo 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
 
          Note all'art. 21:
              -  La  legge 24 novembre 1981, n. 689, reca: «Modifiche
          al sistema penale». Gli articoli 13 e 24 cosi' recitano:
              «Art.  13  (Atti di accertamento). - Gli organi addetti
          al  controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui
          violazione  e'  prevista  la  sanzione  amministrativa  del
          pagamento   di   una   somma   di   denaro   possono,   per
          l'accertamento  delle  violazioni di rispettiva competenza,
          assumere  informazioni e procedere a ispezioni di cose e di
          luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici,
          descrittivi  e  fotografici  e  ad  ogni  altra  operazione
          tecnica.
              Possono altresi' procedere al sequestro cautelare delle
          cose    che    possono    formare   oggetto   di   confisca
          amministrativa,  nei  modi e con i limiti con cui il codice
          di  procedura  penale  consente  il  sequestro alla polizia
          giudiziaria.
              E'  sempre disposto il sequestro del veicolo a motore o
          del  natante  posto  in  circolazione  senza essere coperto
          dall'assicurazione  obbligatoria  e  del  veicolo  posto in
          circolazione  senza  che per lo stesso sia stato rilasciato
          il documento di circolazione.
              All'accertamento   delle   violazioni   punite  con  la
          sanzione  amministrativa  del  pagamento  di  una  somma di
          denaro  possono  procedere anche gli ufficiali e gli agenti
          di  polizia  giudiziaria,  i  quali, oltre che esercitare i
          poteri  indicati  nei  precedenti commi, possono procedere,
          quando  non sia possibile acquisire altrimenti gli elementi
          di  prova,  a perquisizioni in luoghi diversi dalla privata
          dimora,  previa  autorizzazione  motivata  del  pretore del
          luogo   ove   le   perquisizioni   stesse  dovranno  essere
          effettuate.  Si  applicano  le disposizioni del primo comma
          dell'articolo 333 e del primo e secondo comma dell'articolo
          334 del codice di procedura penale.
              E'  fatto  salvo  l'esercizio degli specifici poteri di
          accertamento previsti dalle leggi vigenti».
              «Art.  24  (Connessione  obiettiva  con  un  reato).  -
          Qualora  l'esistenza  di un reato dipenda dall'accertamento
          di  una  violazione non costituente reato, e per questa non
          sia  stato  effettuato  il  pagamento in misura ridotta, il
          giudice  penale  competente  a  conoscere del reato e' pure
          competente  a  decidere  sulla  predetta  violazione  e  ad
          applicare con la sentenza di condanna la sanzione stabilita
          dalla legge per la violazione stessa.
              Se  ricorre l'ipotesi prevista dal precedente comma, il
          rapporto  di  cui all'articolo 17 e' trasmesso, anche senza
          che  si  sia  proceduto  alla  notificazione  prevista  dal
          secondo  comma dell'articolo 14, alla autorita' giudiziaria
          competente   per  il  reato,  la  quale,  quando  invia  la
          comunicazione   giudiziaria,   dispone  la  notifica  degli
          estremi  della violazione amministrativa agli obbligati per
          i  quali  essa  non  e' avvenuta. Dalla notifica decorre il
          termine per il pagamento in misura ridotta.
              Se  l'autorita'  giudiziaria non procede ad istruzione,
          il pagamento in misura ridotta puo' essere effettuato prima
          dell'apertura del dibattimento.
              La  persona  obbligata  in  solido  con  l'autore della
          violazione  deve  essere  citata  nella  istruzione  o  nel
          giudizio  penale  su  richiesta  del pubblico ministero. Il
          pretore  ne  dispone di ufficio la citazione. Alla predetta
          persona,  per  la  difesa  dei propri interessi, spettano i
          diritti e le garanzie riconosciuti all'imputato, esclusa la
          nomina del difensore d'ufficio.
              Il  pretore  quando provvede con decreto penale, con lo
          stesso  decreto applica, nei confronti dei responsabili, la
          sanzione stabilita dalla legge per la violazione.
              La   competenza  del  giudice  penale  in  ordine  alla
          violazione  non  costituente reato cessa se il procedimento
          penale  si chiude per estinzione del reato e per difetto di
          una condizione di procedibilita'.