Art. 5
                              (Deroghe)

   1.  La  libera  circolazione  di  un  determinato  servizio  della
societa'  dell'informazione proveniente da un altro Stato membro puo'
essere limitata, con provvedimento dell'autorita' giudiziaria o degli
organi  amministrativi di vigilanza o delle autorita' indipendenti di
settore, per motivi di:

a) ordine  pubblico,  per  l'opera  di  prevenzione,  investigazione,
   individuazione  e perseguimento di reati, in particolare la tutela
   dei  minori  e  la  lotta  contro l'incitamento all'odio razziale,
   sessuale,  religioso  o etnico, nonche' contro la violazione della
   dignita' umana;
b) tutela della salute pubblica;
c) pubblica  sicurezza,  compresa  la  salvaguardia della sicurezza e
   della difesa nazionale;
d) tutela dei consumatori, ivi compresi gli investitori.

   2.  I  provvedimenti di cui al comma 1 possono essere adottati se,
nel caso concreto, sono:

a) necessari  riguardo  ad  un  determinato  servizio  della societa'
   dell'informazione  lesivo  degli  obiettivi  posti  a tutela degli
   interessi  pubblici  di  cui al comma 1, ovvero che costituisca un
   rischio serio e grave di pregiudizio agli stessi obiettivi;
b) proporzionati a tali obiettivi.

   3.  Fatti  salvi  i  procedimenti  giudiziari  e gli atti compiuti
nell'ambito  di  un'indagine  penale,  l'autorita' competente, per il
tramite  del  Ministero delle attivita' produttive ovvero l'autorita'
indipendente di settore, deve, prima di adottare il provvedimento:

a) chiedere  allo  Stato  membro  di  cui  al  comma  1  di  prendere
   provvedimenti  e  verificare  che  essi non sono stati presi o che
   erano inadeguati;
b) notificare  alla Commissione europea e allo Stato membro di cui al
   comma  1,  la  sua  intenzione di adottare tali provvedimenti. Dei
   provvedimenti  adottati  dalle  autorita'  indipendenti,  e'  data
   periodicamente comunicazione al Ministero competente.

   4.  In  caso  di  urgenza,  i  soggetti  di cui al comma 3 possono
derogare  alle  condizioni poste nello stesso comma. I provvedimenti,
in  tal  caso,  sono  notificati  nel piu' breve tempo possibile alla
Commissione e allo Stato membro, insieme ai motivi dell'urgenza.