Art. 6 (Assenza di autorizzazione preventiva) 1. L'accesso all'attivita' di un prestatore di un servizio della societa' dell'informazione e il suo esercizio non sono soggetti, in quanto tali, ad autorizzazione preventiva o ad altra misura di effetto equivalente. 2. Sono fatte salve le disposizioni sui regimi di autorizzazione che non riguardano specificatamente ed esclusivamente i servizi della societa' dell'informazione o i regimi di autorizzazione nel settore dei servizi delle telecomunicazioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, dalla cui applicazione sono esclusi i servizi della societa' dell'informazione.
Note all'art. 6: - Il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, reca: «Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni».