Art. 6
               (Assenza di autorizzazione preventiva)

   1.  L'accesso  all'attivita' di un prestatore di un servizio della
societa'  dell'informazione  e il suo esercizio non sono soggetti, in
quanto  tali,  ad  autorizzazione  preventiva  o  ad  altra misura di
effetto equivalente.
   2.  Sono  fatte salve le disposizioni sui regimi di autorizzazione
che non riguardano specificatamente ed esclusivamente i servizi della
societa'  dell'informazione  o i regimi di autorizzazione nel settore
dei  servizi delle telecomunicazioni di cui al decreto del Presidente
della  Repubblica  19  settembre 1997, n. 318, dalla cui applicazione
sono esclusi i servizi della societa' dell'informazione.
 
          Note all'art. 6:
              -   Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  19
          settembre 1997, n. 318, reca: «Regolamento per l'attuazione
          di     direttive     comunitarie    nel    settore    delle
          telecomunicazioni».