IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001,
sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in
caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione
dell'equilibrio degli sforzi tra gli stati membri che ricevono
sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi;
Vista la legge 1 marzo 2002, n. 39, recante disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee - legge comunitaria 2001, che ha delegato il
Governo a recepire la citata direttiva 2001/55/CE, ed in particolare
l'articolo 1 e l'allegato A;
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato
con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive
modificazioni;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 28 marzo 2003;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del
Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'interno, di
concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia,
dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Finalita'
1. Il presente decreto disciplina la concessione della protezione
temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati provenienti da
Paesi non appartenenti all'Unione europea che non possono rientrare
nei Paesi di origine secondo le indicazioni della direttiva
2001/55/CE del 20 luglio 2001 del Consiglio dell'Unione europea, di
seguito denominato Consiglio.
Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- La direttiva 2001/55/CE e' pubblicata in GUCE n.
L 212 del 7 agosto 2001.
- La legge 1 marzo 2002, n. 39, reca: "Diposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria
2001.". L'allegato A cosi' recita:
Allegato A
(Articolo 1, commi 1 e 3)
98/24/CE del Consiglio, del 7 aprile 1998, sulla
protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori
contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il
lavoro (quattordicesima direttiva particolare ai sensi
dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).
1999/21/CE della Commissione, del 25 marzo 1999, sugli
alimenti dietetici destinati a fini medici speciali.
1999/36/CE del Consiglio, del 29 aprile 1999, in
materia di attrezzature a pressione trasportabili.
2000/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
20 marzo 2000, relativa agli impianti a fune adibiti al
trasporto di persone.
2000/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'8 maggio 2000, sul ravvicinamento delle legislazioni
degli Stati membri concernenti l'emissione acustica
ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a
funzionare all'aperto.
2000/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 maggio 2000, che modifica la direttiva 64/432/CEE del
Consiglio relativa a problemi di polizia sanitaria in
materia di scambi intracomunitari di animali delle specie
bovina e suina.
2000/37/CE della Commissione, del 5 giugno 2000, che
modifica il capitolo VI-bis - Farmacovigilanza - della
direttiva 81/851/CEE del Consiglio per il ravvicinamento
delle legislazioni degli Stati membri relative ai
medicinali veterinari.
2000/38/CE della Commissione, del 5 giugno 2000, che
modifica il capitolo V-bis - Farmacovigilanza - della
direttiva 75/319/CEE del Consiglio concernente il
ravvicinamento delle disposizioni legislative,
regolamentari ed amministrative relative alle specialita'
medicinali.
2000/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
10 ottobre 2000, che modifica la direttiva 96/49/CE del
Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli
Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per
ferrovia.
2000/65/CE del Consiglio, del 17 ottobre 2000, che
modifica la direttiva 77/388/CEE quanto alla determinazione
del debitore dell'imposta sul valore aggiunto.
2000/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 novembre 2000, che modifica la direttiva 93/42/CE del
Consiglio per quanto riguarda i dispositivi medici che
incorporano derivati stabili del sangue o del plasma umano.
2001/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
19 marzo 2001, in materia di risanamento e liquidazione
delle imprese di assicurazione.
2001/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
4 aprile 2001, concernente il ravvicinamento delle
disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative
degli Stati membri relative all'applicazione della buona
pratica clinica nell'esecuzione della sperimentazione
clinica di medicinali ad uso umano.
2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
4 aprile 2001, in materia di risanamento e di liquidazione
degli enti creditizi.
2001/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
5 giugno 2001, sul ravvicinamento delle disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative degli Stati
membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla
vendita dei prodotti del tabacco.
2001/40/CE del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa
al riconoscimento reciproco delle decisioni di
allontanamento dei cittadini di paesi terzi.
2001/44/CE del Consiglio, del 15 giugno 2001, che
modifica la direttiva 76/308/CEE relativa all'assistenza
reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da
operazioni che fanno parte del sistema di finanziamento del
Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia,
nonche' dei prelievi agricoli, dei dazi doganali,
dell'imposta sul valore aggiunto e di talune accise.
2001/51/CE del Consiglio, del 28 giugno 2001, che
integra le disposizioni dell'articolo 26 della convenzione
di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno
1985.
2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, sulle
norme minime per la concessione della protezione temporanea
in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla
promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati
membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze
dell'accoglienza degli stessi.
2001/64/CE del Consiglio, del 31 agosto 2001, che
modifica la direttiva 66/401/CEE relativa alla
commercializzazione delle sementi di piante foraggere e la
direttiva 66/402/CEE relativa alla commercializzazione
delle sementi di cereali.
2001/78/CE della Commissione, del 13 settembre 2001,
che modifica l'allegato IV della direttiva 93/36/CEE del
Consiglio, gli allegati IV, V e VI della direttiva
93/37/CEE del Consiglio, gli allegati III e IV della
direttiva 92/50/CEE del Consiglio, modificate dalla
direttiva 91/52/CE, nonche' gli allegati da XII a XV, XVII
e XVIII della direttiva 93/38/CEE del Consiglio, modificata
dalla direttiva 98/4/CE (Direttiva sull'impiego di modelli
di formulari nella pubblicazione degli avvisi di gare
d'appalto pubbliche).
- Il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, reca:
"Testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero".
- La legge 23 agosto 1988, n. 400, reca:
"Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
della presidenza dei Ministri".
Nota all'art. 1:
Per la direttiva 2001/55/CE vedi note alle premesse.