Art. 10.
                      Divieto di allontanamento

  1. Le persone che godono della protezione temporanea, salvo accordi
bilaterali con un altro Stato membro, ovvero in caso di trasferimento
volontario   tra   Stati   membri,   ovvero   previa   autorizzazione
dell'Autorita'  che  ha  rilasciato  il  permesso  di  soggiorno, non
possono  allontanarsi  dal  territorio nazionale. La persona che gode
della  protezione  temporanea  accordata da un altro Stato membro che
entri  illegalmente  nel  territorio  nazionale  e' allontanata verso
quest'ultimo.