Art. 10.
Divieto di allontanamento
1. Le persone che godono della protezione temporanea, salvo accordi
bilaterali con un altro Stato membro, ovvero in caso di trasferimento
volontario tra Stati membri, ovvero previa autorizzazione
dell'Autorita' che ha rilasciato il permesso di soggiorno, non
possono allontanarsi dal territorio nazionale. La persona che gode
della protezione temporanea accordata da un altro Stato membro che
entri illegalmente nel territorio nazionale e' allontanata verso
quest'ultimo.