Art. 11.
                              Rimpatri

  1. Con il decreto di cui all'articolo 3, comma 2, sono stabilite:
    a) le  modalita'  per  il  rimpatrio  volontario  o  assistito da
attuare anche con la collaborazione di associazioni od organizzazioni
nazionali, internazionali od intergovernative;
    b) le  modalita' per attuare il rimpatrio forzoso, da attuarsi in
modo rispettoso della dignita' umana;
    c) le  modalita'  per  la  temporanea  permanenza  sul territorio
nazionale  delle  persone  che  per  gravi  motivi  di  salute  o per
impellenti  ragioni  umanitarie  non  sono  in grado di rientrare nel
Paese   di   provenienza  alla  scadenza  del  regime  di  protezione
temporanea;
    d) le  modalita'  per  la  temporanea  permanenza  sul territorio
nazionale   per  coloro  nella  cui  famiglia  vi  siano  minori  che
frequentino  corsi scolastici fino al termine dell'anno scolastico in
corso.