Art. 11.
Rimpatri
1. Con il decreto di cui all'articolo 3, comma 2, sono stabilite:
a) le modalita' per il rimpatrio volontario o assistito da
attuare anche con la collaborazione di associazioni od organizzazioni
nazionali, internazionali od intergovernative;
b) le modalita' per attuare il rimpatrio forzoso, da attuarsi in
modo rispettoso della dignita' umana;
c) le modalita' per la temporanea permanenza sul territorio
nazionale delle persone che per gravi motivi di salute o per
impellenti ragioni umanitarie non sono in grado di rientrare nel
Paese di provenienza alla scadenza del regime di protezione
temporanea;
d) le modalita' per la temporanea permanenza sul territorio
nazionale per coloro nella cui famiglia vi siano minori che
frequentino corsi scolastici fino al termine dell'anno scolastico in
corso.