Art. 12.
                        Copertura finanziaria

  1.   All'onere  derivante  dall'attuazione  del  presente  decreto,
valutato  in 35 milioni di euro per l'anno 2003, si provvede mediante
corrispondente   riduzione   dell'autorizzazione   di  spesa  di  cui
all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183.
  2.  Le  somme  non  utilizzate  entro  il  31 dicembre 2004 vengono
riversate  dal  Ministero  dell'interno  al Fondo di rotazione di cui
all'articolo 5 della citata legge n. 183 del 1987.
  3.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad
apportare,  con  propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio
in applicazione del presente articolo.