Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto s'intende per:
a) "protezione temporanea": la procedura di carattere eccezionale
che garantisce, nei casi di afflusso massiccio o di imminente
afflusso massiccio di sfollati provenienti da Paesi non appartenenti
all'Unione europea che non possono rientrare nel loro Paese
d'origine, una tutela immediata e temporanea alle persone sfollate,
in particolare qualora sussista il rischio che il sistema d'asilo non
possa far fronte a tale afflusso;
b) "Convenzione di Ginevra": la Convenzione del 28 luglio 1951
relativa allo status dei rifugiati, modificata dal protocollo di New
York del 31 gennaio 1967;
c) "sfollati": i cittadini di Paesi terzi o apolidi che hanno
forzatamente abbandonato il loro Paese o regione d'origine o che sono
stati evacuati, in particolare in risposta all'appello di
organizzazioni internazionali, ed il cui rimpatrio in condizioni
sicure e stabili risulta momentaneamente impossibile in dipendenza
della situazione nel Paese stesso, anche nell'ambito d'applicazione
dell'articolo 1A della Convenzione di Ginevra, ed in particolare le
persone fuggite da zone di conflitto armato o di violenza endemica
ovvero le persone che siano soggette a rischio grave di violazioni
sistematiche o generalizzate dei diritti umani o siano state vittime
di siffatte violazioni;
d) "afflusso massiccio": l'arrivo nel territorio dell'Unione
europea di un numero considerevole di sfollati, provenienti da un
Paese determinato o da una zona geografica determinata, sia che il
loro arrivo avvenga spontaneamente o sia agevolato, per esempio,
mediante un programma di evacuazione;
e) "rifugiati": i cittadini di Paesi terzi o apolidi ai sensi
dell'articolo 1A della Convenzione di Ginevra;
f) "minori non accompagnati": i cittadini di Paesi non
appartenenti all'Unione europea o gli apolidi di eta' inferiore ai
diciotto anni che entrano nel territorio nazionale senza essere
accompagnati da una persona adulta, finche' non ne assuma
effettivamente la custodia una persona per essi responsabile, ovvero
i minori che sono stati abbandonati, una volta entrati nel territorio
nazionale;
g) "richiedente il ricongiungimento": un cittadino di un Paese
estraneo all'Unione europea che gode della protezione temporanea e
che intende ricongiungersi ai suoi familiari;
h) "decisione del Consiglio europeo": la decisione del Consiglio
presa ai sensi degli articoli 5 e 6 della direttiva 2001/55/CE del 20
luglio 2001 che accerta l'esistenza di un afflusso massiccio di
sfollati ovvero dichiara la sopravvenuta possibilita' di rimpatrio.
Note all'art. 2:
La "Convenzione di Ginevra" 28 luglio 1951 reca:
"Convenzione sullo statuto dei rifugiati". L'articolo
1A cosi recita:
Art. 1 Definizione del termine di "rifugiato".
A. Ai fini della presente Convenzione, il termine di
"rifugiato" e' applicabile:
1) a chiunque sia stato considerato come rifugiato in
applicazione degli accordi del 12 maggio 1926 e del 30
giugno 1928, oppure in applicazione delle convenzioni del
28 ottobre 1933 e del 10 febbraio 1938 e del protocollo del
14 settembre 1939, o infine in applicazione della
Costituzione dell'Organizzazione internazionale per i
rifugiati; le decisioni prese circa il riconoscimento della
qualita' di rifugiato dell'Organizzazione internazionale
per i rifugiati durante lo svolgimento del suo mandato non
impediscono il riconoscimento di tale qualita' a persone
che adempiono le condizioni previste nel paragrafo 2 del
presente articolo".
- Per la direttiva 2001/55/CE vedi note alle premesse.
Gli articoli 5 e 4 cosi' recitano:
"Art. 5. - 1. L'esistenza di un afflusso massiccio di
sfollati e' accertata con decisione del Consiglio adottata
a maggioranza qualificata su proposta della commissione, la
quale esamina parimenti qualsiasi richiesta presentata
dagli Stati membri affinche' sottoponga al Consiglio una
proposta in tal senso.
2. La proposta della commissione contiene almeno i
seguenti elementi:
a) la descrizione dei gruppi specifici di persone cui
si applichera' la protezione temporanea;
b) la data di decorrenza della protezione temporanea;
c) una stima della portata dei movimenti degli
sfollati.
3. La decisione del Consiglio determina, per gli
sfollati a cui si riferisce, l'applicazione in tutti gli
Stati membri della protezione temporanea a norma della
presente direttiva. La decisione contiene almeno i seguenti
elementi:
a) la descrizione dei gruppi specifici di persone cui
si applica la protezione temporanea;
b) la data di decorrenza della protezione temporanea;
c) informazioni fornite dagli Stati membri sulla loro
capacita' ricettiva;
d) informazioni fornite dalla commissione, dall'UNHCR
e da altre organizzazioni internazionali competenti.
4. La decisione del Consiglio si fonda:
a) sull'esame della situazione e della portata dei
movimenti degli sfollati;
b) sulla valutazione dell'opportunita' di istituire
la protezione temporanea, tenuto conto della possibilita'
di attuare aiuti urgenti e interventi sul posto o
dell'insufficienza di queste misure;
c) sulle informazioni comunicate dagli Stati membri,
dalla commissione, dall'UNHCR e da altre organizzazioni
internazionali competenti.
5. La decisione del Consiglio viene comunicata al
Parlamento europeo".
"Art. 6. - 1. La protezione temporanea cessa:
a) al raggiungimento della durata massima; oppure
b) in qualsiasi momento, per effetto di una decisione
adottata dal Consiglio a maggioranza qualificata su
proposta della commissione, la quale esamina parimenti
qualsiasi richiesta presentata da uno Stato membro
affinche' sottoponga al Consiglio una proposta in tal
senso.
2. La decisione del Consiglio si fonda
sull'accertamento che la situazione nel paese d'origine
consente un rimpatrio sicuro e stabile delle persone cui e'
stata concessa la protezione temporanea, nel rispetto dei
diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali nonche'
degli obblighi degli Stati membri in materia di non
respingimento. Essa viene comunicata al Parlamento
europeo".