Art. 2.
                             Definizioni

  1. Ai fini del presente decreto s'intende per:
    a) "protezione temporanea": la procedura di carattere eccezionale
che  garantisce,  nei  casi  di  afflusso  massiccio  o  di imminente
afflusso  massiccio di sfollati provenienti da Paesi non appartenenti
all'Unione   europea   che  non  possono  rientrare  nel  loro  Paese
d'origine,  una  tutela immediata e temporanea alle persone sfollate,
in particolare qualora sussista il rischio che il sistema d'asilo non
possa far fronte a tale afflusso;
    b) "Convenzione  di  Ginevra":  la Convenzione del 28 luglio 1951
relativa  allo status dei rifugiati, modificata dal protocollo di New
York del 31 gennaio 1967;
    c) "sfollati":  i  cittadini  di  Paesi terzi o apolidi che hanno
forzatamente abbandonato il loro Paese o regione d'origine o che sono
stati   evacuati,   in   particolare   in   risposta  all'appello  di
organizzazioni  internazionali,  ed  il  cui  rimpatrio in condizioni
sicure  e  stabili  risulta momentaneamente impossibile in dipendenza
della  situazione  nel Paese stesso, anche nell'ambito d'applicazione
dell'articolo  1A  della Convenzione di Ginevra, ed in particolare le
persone  fuggite  da  zone di conflitto armato o di violenza endemica
ovvero  le  persone  che siano soggette a rischio grave di violazioni
sistematiche  o generalizzate dei diritti umani o siano state vittime
di siffatte violazioni;
    d) "afflusso  massiccio":  l'arrivo  nel  territorio  dell'Unione
europea  di  un  numero  considerevole di sfollati, provenienti da un
Paese  determinato  o  da una zona geografica determinata, sia che il
loro  arrivo  avvenga  spontaneamente  o  sia agevolato, per esempio,
mediante un programma di evacuazione;
    e) "rifugiati":  i  cittadini  di  Paesi terzi o apolidi ai sensi
dell'articolo 1A della Convenzione di Ginevra;
    f) "minori   non   accompagnati":   i   cittadini  di  Paesi  non
appartenenti  all'Unione  europea  o gli apolidi di eta' inferiore ai
diciotto  anni  che  entrano  nel  territorio  nazionale senza essere
accompagnati   da   una   persona   adulta,  finche'  non  ne  assuma
effettivamente  la custodia una persona per essi responsabile, ovvero
i minori che sono stati abbandonati, una volta entrati nel territorio
nazionale;
    g) "richiedente  il  ricongiungimento":  un cittadino di un Paese
estraneo  all'Unione  europea  che gode della protezione temporanea e
che intende ricongiungersi ai suoi familiari;
    h) "decisione  del Consiglio europeo": la decisione del Consiglio
presa ai sensi degli articoli 5 e 6 della direttiva 2001/55/CE del 20
luglio  2001  che  accerta  l'esistenza  di  un afflusso massiccio di
sfollati ovvero dichiara la sopravvenuta possibilita' di rimpatrio.
 
          Note all'art. 2:
              La "Convenzione di Ginevra" 28 luglio 1951 reca:
              "Convenzione  sullo  statuto dei rifugiati". L'articolo
          1A cosi recita:
              Art. 1 Definizione del termine di "rifugiato".
              A.  Ai  fini  della presente Convenzione, il termine di
          "rifugiato" e' applicabile:
                1) a chiunque sia stato considerato come rifugiato in
          applicazione  degli  accordi  del  12  maggio 1926 e del 30
          giugno  1928,  oppure in applicazione delle convenzioni del
          28 ottobre 1933 e del 10 febbraio 1938 e del protocollo del
          14   settembre   1939,   o  infine  in  applicazione  della
          Costituzione   dell'Organizzazione   internazionale  per  i
          rifugiati; le decisioni prese circa il riconoscimento della
          qualita'  di  rifugiato  dell'Organizzazione internazionale
          per  i rifugiati durante lo svolgimento del suo mandato non
          impediscono  il  riconoscimento  di tale qualita' a persone
          che  adempiono  le  condizioni previste nel paragrafo 2 del
          presente articolo".
              - Per  la direttiva 2001/55/CE vedi note alle premesse.
          Gli articoli 5 e 4 cosi' recitano:
              "Art.  5.  - 1. L'esistenza di un afflusso massiccio di
          sfollati  e' accertata con decisione del Consiglio adottata
          a maggioranza qualificata su proposta della commissione, la
          quale  esamina  parimenti  qualsiasi  richiesta  presentata
          dagli  Stati  membri  affinche' sottoponga al Consiglio una
          proposta in tal senso.
              2.  La  proposta  della  commissione  contiene almeno i
          seguenti elementi:
                a) la descrizione dei gruppi specifici di persone cui
          si applichera' la protezione temporanea;
                b) la data di decorrenza della protezione temporanea;
                c) una   stima  della  portata  dei  movimenti  degli
          sfollati.
              3.  La  decisione  del  Consiglio  determina,  per  gli
          sfollati  a  cui  si riferisce, l'applicazione in tutti gli
          Stati  membri  della  protezione  temporanea  a norma della
          presente direttiva. La decisione contiene almeno i seguenti
          elementi:
                a) la descrizione dei gruppi specifici di persone cui
          si applica la protezione temporanea;
                b) la data di decorrenza della protezione temporanea;
                c) informazioni fornite dagli Stati membri sulla loro
          capacita' ricettiva;
                d) informazioni fornite dalla commissione, dall'UNHCR
          e da altre organizzazioni internazionali competenti.
              4. La decisione del Consiglio si fonda:
                a) sull'esame  della  situazione  e della portata dei
          movimenti degli sfollati;
                b) sulla  valutazione  dell'opportunita' di istituire
          la  protezione  temporanea, tenuto conto della possibilita'
          di   attuare   aiuti  urgenti  e  interventi  sul  posto  o
          dell'insufficienza di queste misure;
                c) sulle  informazioni comunicate dagli Stati membri,
          dalla  commissione,  dall'UNHCR  e  da altre organizzazioni
          internazionali competenti.
              5.  La  decisione  del  Consiglio  viene  comunicata al
          Parlamento europeo".
              "Art. 6. - 1. La protezione temporanea cessa:
                a) al raggiungimento della durata massima; oppure
                b) in qualsiasi momento, per effetto di una decisione
          adottata   dal   Consiglio  a  maggioranza  qualificata  su
          proposta  della  commissione,  la  quale  esamina parimenti
          qualsiasi   richiesta   presentata   da  uno  Stato  membro
          affinche'  sottoponga  al  Consiglio  una  proposta  in tal
          senso.
              2.    La    decisione    del    Consiglio    si   fonda
          sull'accertamento  che  la  situazione  nel paese d'origine
          consente un rimpatrio sicuro e stabile delle persone cui e'
          stata  concessa  la protezione temporanea, nel rispetto dei
          diritti  dell'uomo  e  delle  liberta' fondamentali nonche'
          degli  obblighi  degli  Stati  membri  in  materia  di  non
          respingimento.   Essa   viene   comunicata   al  Parlamento
          europeo".