Art. 3.
                   Misure di protezione temporanea

  1.  Con  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato
ai   sensi  dell'articolo  20  del  testo  unico  delle  disposizioni
concernenti  la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, di seguito denominato: "testo unico", sono stabilite, nei limiti
delle  risorse  di  cui  all'articolo  12,  le  misure  di protezione
temporanea   per   fronteggiare   l'afflusso  massiccio  di  sfollati
accertato con decisione del Consiglio, ai sensi dell'articolo 5 della
direttiva  2001/55/CE  per la durata massima di un anno, prorogabile,
con decisione del Consiglio, una sola volta per un pari periodo e nei
limiti  previsti  dalla  dichiarazione  di  disponibilita' a ricevere
sfollati rilasciata al Consiglio dal Governo italiano.
  2.  La  protezione  temporanea  cessa  alla  scadenza  del  termine
deliberato  dal  Consiglio ovvero in qualsiasi momento per effetto di
decisione del medesimo Consiglio.
 
          Note all'art. 3:
              -  Per  il  decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
          vedi note alle premesse. L'articolo 20 recita:
              "Art.  20  (Misure  straordinarie  di  accoglienza  per
          eventi  eccezionali). (Legge 6 marzo 1998. n. 40, art. 18).
          - 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
          adottato  d'intesa  con  i  Ministri  degli  affari esteri,
          dell'interno,  per la solidarieta' sociale, e con gli altri
          Ministri  eventualmente  interessati,  sono  stabilite, nei
          limiti delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del
          Fondo   di   cui  all'art.  45,  le  misure  di  protezione
          temporanea da adottarsi, anche in deroga a disposizioni del
          presente testo unico, per rilevanti esigenze umanitarie, in
          occasione di conflitti, disastri naturali o altri eventi di
          particolare  gravita'  in Paesi non appartenenti all'Unione
          europea.
              2.  Il  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  o un
          Ministro   da   lui  delegato  riferiscono  annualmente  al
          Parlamento sull'attuazione delle misure adottate.
              - Per la direttiva 2001/55/CE vedi note alle premesse.
              -  Per  l'art.  5,  della  citata  direttiva  vedi note
          all'art. 2.