Art. 3.
Misure di protezione temporanea
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato
ai sensi dell'articolo 20 del testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, di seguito denominato: "testo unico", sono stabilite, nei limiti
delle risorse di cui all'articolo 12, le misure di protezione
temporanea per fronteggiare l'afflusso massiccio di sfollati
accertato con decisione del Consiglio, ai sensi dell'articolo 5 della
direttiva 2001/55/CE per la durata massima di un anno, prorogabile,
con decisione del Consiglio, una sola volta per un pari periodo e nei
limiti previsti dalla dichiarazione di disponibilita' a ricevere
sfollati rilasciata al Consiglio dal Governo italiano.
2. La protezione temporanea cessa alla scadenza del termine
deliberato dal Consiglio ovvero in qualsiasi momento per effetto di
decisione del medesimo Consiglio.
Note all'art. 3:
- Per il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
vedi note alle premesse. L'articolo 20 recita:
"Art. 20 (Misure straordinarie di accoglienza per
eventi eccezionali). (Legge 6 marzo 1998. n. 40, art. 18).
- 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
adottato d'intesa con i Ministri degli affari esteri,
dell'interno, per la solidarieta' sociale, e con gli altri
Ministri eventualmente interessati, sono stabilite, nei
limiti delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del
Fondo di cui all'art. 45, le misure di protezione
temporanea da adottarsi, anche in deroga a disposizioni del
presente testo unico, per rilevanti esigenze umanitarie, in
occasione di conflitti, disastri naturali o altri eventi di
particolare gravita' in Paesi non appartenenti all'Unione
europea.
2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o un
Ministro da lui delegato riferiscono annualmente al
Parlamento sull'attuazione delle misure adottate.
- Per la direttiva 2001/55/CE vedi note alle premesse.
- Per l'art. 5, della citata direttiva vedi note
all'art. 2.